Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7249 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. II, 15/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25690/2019 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARTINO BENZONI,

presso il cui studio a Udine, via Giusto Muratti 64, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso del 9/8/2019;

– ricorrente

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso il DECRETO n. 2010/2019 del TRIBUNALE DI TRIESTE, depositato

il 3/7/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’impugnazione che K.A., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

K.A., con ricorso notificato il 29/8/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ha lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha respinto la domanda di protezione internazionale di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza, tuttavia, esaminare, come sarebbe stato necessario a norma del cit. D.Lgs. n. 251, art. 3, comma 3, le informazioni disponibili sul paese di origine del richiedente al fine di stabilire l’esistenza di un conflitto armato interno o internazionale e la conseguente situazione di violenza indiscriminata, che ne costituiscono il presupposto oggettivo.

1.2. Il tribunale, infatti, ha osservato il richiedente,

avrebbe dovuto dare accesso, come richiesto, all’acquisizione presso il ministero dell’interno, delle informazioni aggiornate e indipendenti sulla regione di provenienza del richiedente.

1.3. L’omesso esame della domanda e dei suoi presupposti integra, ha concluso il richiedente, il vizio previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ha lamentato l’erronea o falsa applicazione delle norme di diritto previste del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e art. 8, comma 3, censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, pur a fronte dell’istanza del richiedente, ha negato l’acquisizione delle informazioni sul suo paese d’origine.

2.2. Il tribunale, tuttavia, per decidere sulla domanda prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, non poteva sottrarsi dall’esame delle COI più recenti e maggiormente attinenti al caso, senza ridurre l’esame ad una analisi indeterminata di fonti innominate.

3.1. Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo.

3.2. Gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente in ragione della ragione della natura processuale del vizio dedotto, dimostrano che, in effetti, il richiedente aveva senz’altro proposto (v. il ricorso al tribunale, p. 17 e 18) la domanda di protezione sussidiaria (anche) per il caso previsto dal cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c) vale a dire quella fondata sull’esistenza nel Paese d’origine di una situazione di violenza generalizzata per effetto di conflitto armato, in ordine alla quale, però, il tribunale, in violazione dell’art. 112 c.p.c., non si è pronunciato.

3.3. Ed è noto, del resto, che il principio secondo cui, quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili, non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, se è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non può essere, invece, invocato nell’ipotesi, qui in rilievo, di cui all’art. 14, lett. c), del medesimo Decreto, poichè in quest’ultimo caso il dovere del giudice di cooperazione istruttoria sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione non credibile dei fatti attinenti alla vicenda personale del richiedente, purchè egli abbia assolto il proprio dovere di allegazione (Cass. n. 10286 del 2020).

4.1. Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, censurando il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto l’insussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della protezione umanitaria per mancanza di una condizione di vulnerabilità del richiedente, senza, tuttavia, considerare che il richiedente era scappato da una condizione sociale sfavorevole, in quanto privato di ogni bene e dei suoi legali sociale, ulteriormente pregiudicata dalla persecuzione subita e dalla precaria condizione del paese d’origine, afflitto da un conflitto armato e dalle relative conseguenze socio-economiche, laddove, in Italia, ha trovato un’idonea occupazione con uno stipendio dignitoso.

4.2. Risulta, quindi, evidente, ha concluso il ricorrente, che l’attuale condizione in cui attualmente versa sia sproporzionalmente sfavorevole rispetto alla condizione vissuta nel paese d’origine nella quale, in caso di rimpatrio, rischia di ricadere.

5. Il motivo è assorbito.

6. Il primo motivo dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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