Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7249 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. lav., 04/03/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 04/03/2022), n.7249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6140-2020 proposto da:

H.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 1345/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 24/06/2019 R.G.N. 1756/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/11/2021 dal Consigliere Dott.ssa PAGETTA ANTONELLA;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA ha depositato conclusioni scritte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte di appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’appello proposto da H.A., cittadino del Pakistan, ha dichiarato ammissibile l’azione dallo stesso proposta in primo grado respingendo nel merito la domanda di protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria avanzata dall’originario ricorrente;

2. dallo storico di lite della sentenza impugnata si evince che il richiedente ha motivato l’allontanamento dal Paese di origine con il timore di persecuzioni per ragioni politiche da parte di aderenti al partito MQM che avevano già ucciso il padre e lo zio;

3. la Corte distrettuale ha ritenuto che le dichiarazioni rese fossero relative a fatti astrattamente riferibili a episodi di criminalità locale, prive dei requisiti di veridicità di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e non sufficientemente circostanziate quanto ai luoghi, alle persone, ai tempi e alle dinamiche degli eventi narrati; ha escluso che quanto riferito fosse riconducibile ad episodi rilevanti o comunque ricollegabili a situazioni di derivazione sociale, politica o religiosa e negato pertanto il riconoscimento dei presupposti per lo status di rifugiato; ha escluso inoltre il rischio di torture e/o di altre forme di maltrattamento e anche, in caso di rientro, l’esposizione ad una situazione di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; quanto alla protezione umanitaria ha osservato che non emergevano, anche alla luce della ritenuta non credibilità del narrato, concreti ed oggettivi elementi dai quali inferire una situazione di vulnerabilità e di pregiudizio di diritti umani fondamentali in caso di rientro nel paese di origine;

4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso H.A. sulla base di quattro motivi; il Ministero dell’Interno intimato non ha resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1, ultimo alinea, cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva;

5. il PG ha depositato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 per omessa valutazione di una serie di documenti prodotti relativi alle persecuzioni subite per motivi politici, causa della morte del padre e dello zio;

2. con il secondo motivo lamenta: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riferimento ai profili di credibilità, e motivazione illogica; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, con riferimento alla negazione della protezione connessa allo status di rifugiato; sostiene di avere cercato di dettagliare quanto più possibile la propria vicenda, specificando le ragioni dell’allontanamento dal Pakistan e la matrice politica delle persecuzioni subite;

3. con il terzo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, comma 1, lett. b), censurando il rigetto della domanda di protezione sussidiaria; si duole che il giudice di appello avesse totalmente omesso di valutare i profili relativi al rischio al quale sarebbe stato esposto in caso di rientro in Pakistan;

4. con il quarto motivo di ricorso deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e succ. modif., violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, censurando il rigetto della domanda di protezione umanitaria per essersi la Corte limitata alla valutazione generale delle condizioni del Pakistan, senza effettuare una valutazione personalizzata correlata alla specifica vicenda narrata dal richiedente;

5. il ricorso è meritevole di accoglimento per quanto di ragione;

5.1. la motivazione della sentenza impugnata risulta in larga parte incentrata sulla ricognizione delle disciplina delle forme di protezione previste nel nostro ordinamento interpretata alla luce della giurisprudenza di legittimità ed Eurounitaria nonché sulla rappresentazione della generale situazione del Pakistan come ricostruita in base alle fonti consultate, peraltro indicate in maniera assolutamente generica (v. in particolare pag.

5, primo capoverso) in violazione del principio secondo il quale il

riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, alle “fonti informative privilegiate” deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (v. tra le altre, Cass. n. 13449/2019); la Corte di merito trascura di porre in relazione i principi enunciati e la situazione generale del Paese con la specifica vicenda sottoposta al suo vaglio, secondo un criterio di pertinenza e specificità idoneo a dare contezza delle ragioni del rigetto della domanda di protezione in tutte le sue articolazioni;

5.2. è da evidenziare, inoltre, che la valutazione di non credibilità del richiedente, così come quella della astratta riconducibilità del racconto a episodi di criminalità locale, è motivata mediante il ricorso a formule stereotipate ed assertive ” le dichiarazioni rese… sono prive dei requisiti di veridicità, appositamente previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e non sono sufficientemente circostanziate… in ogni caso i fatti esposti non sembrano riconducibili ad episodi rilevanti o, comunque, ricollegabili a situazioni di derivazione sociale, politica e religiosa… “, che non consentono in alcun modo di ricostruire il percorso logico -giuridico seguito dal giudice di merito nel pervenire a tale conclusione; in particolare restano oscure le ragioni della ritenuta non credibilità del racconto del richiedente in relazione agli specifici indici di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5, e, soprattutto, le ragioni della -implicita- valutazione di inadeguatezza dello sforzo collaborativo dell’ H. pur a fronte della cospicua documentazione da questi prodotta (v. ricorso per cassazione, pag. 3 e sg.), rappresentata dal provvedimento di riconoscimento, già in sede amministrativa, dello status di rifugiato a Hussain Shabir, zio dell’odierno ricorrente, e da ulteriori documenti in vario modo attinenti al coinvolgimento dei congiunti di H.A. nell’attività politica in Pakistan nonché alla morte del padre e dello zio per cause non naturali;

5.3. la Corte di merito omette di esprimersi in relazione ai documenti prodotti i quali, ferma la relativa valutazione di idoneità a sorreggere il racconto del richiedente, valutazione rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, risultano prima facie e salvo ulteriori approfondimenti, comunque rilevanti e congruenti nel delineare il “contesto politico” alla base della richiesta di protezione e quindi astrattamente idonei a sollecitare i poteri istruttori ufficiosi da parte del giudice di merito, da esercitarsi mediante approfondimenti specifici e pertinenti alla vicenda narrata;

5.4. alla luce dei rilievi formulati deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata sia argomentata con motivazione solo apparente per cui, assorbite le ulteriori censure, se ne impone la cassazione con rinvio per il riesame della fattispecie alla luce dei principi richiamati; alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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