Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7248 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34822/2006 proposto da:

B.G. (OMISSIS), M.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ALESSANDRIA 119, presso lo studio dell’avvocato GARUFFI CECILIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNETTI Marco Maria giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

NUOVA TIRRENA DI ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI

S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo Procuratore speciale avv.

T.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL

CASALE SANTARELLI 41, presso lo studio dell’avvocato ROGANI Raffaele,

che la rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

TVA TELECENTRO S.R.L. in persona del suo legale rappresentante p.t.

la liquidatrice Dr.ssa T.B., P.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AURELIA 325, presso lo studio

dell’avvocato CULLA GIOVANNI, rappresentati e difesi dagli avvocati

LATTANZI GIANGIACOMO, CESARI EMIDIO giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 681/2005 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 21/10/2005, depositata il 26/11/2005, R.G.N. 173/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato RAFFAELE ROGANI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 3.11.2003, il tribunale di Ancona, accogliendo la domanda proposta da M.M. e B.G. contro P.L., la TVA Telecentro (proprietaria dell’auto) e la SIDA s.p.a., assicuratrice per la rea, accertava che l’incidente stradale in cui aveva perso la vita B.S. (coniuge della M. e padre della B.G.) era avvenuto per esclusiva colpa del conducente P.L.. Il tribunale respingeva, tra l’altro, l’eccezione della cessazione della materia del contendere per avvenuta transazione.

La Corte di appello di Ancona, adita dalla Nuova Tirrena s.p.a., in nome della Consap, quale Impresa cessionaria della SIDA, in l.c.a., rigettava le domande delle attrici, ritenendo che nella fattispecie il c.d. “atto di liquidazione”, sottoscritto dalle attrici, era un atto di transazione della lite, mentre non risultava provato che la c.d. “lettera di accompagnamento”, con cui le attrici dichiaravano di accettare la somma offerta solo a titolo di acconto, fosse stata formata e trasmessa contestualmente all’atto di transazione suddetto, in modo da formare un “tutt’uno documentale”.

Riteneva la corte territoriale che di tale transazione potevano beneficiare a norma degli artt. 1301 e 1304 c.c., anche i condebitori solidali della SIDA, e cioè i convenuti P. e TVA Telecentro.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le attrici.

Resistono con separati controricorsi la Nuova Tirrena Assicurazioni, nella qualità, e P. e la TVA Telecentro.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1965 c.c., in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, il c.d.

atto di liquidazione non aveva i requisiti dell’atto di transazione, mancando le reciproche concessioni.

2. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1342 c.c., in quanto il c.d. atto liquidatorio, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, costituiva un contratto per adesione, per cui in applicazione dell’art. 1342 c.c., le clausole contenute nella lettera di accompagnamento dovevano ritenersi prevalenti.

3. I due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili per mancato rispetto del principio di autosufficienza del ricorso.

Come emerge dal corpo dei singoli motivi, essi investono, sotto vari profili, la questione relativa all’interpretazione dell’atto di liquidazione intervenuto tra la Nuova Tirrena s.p.a., nella qualità e le attrici, e segnatamente la questione se esso costituiva un contratto di transazione o meno; ed inoltre se trattavasi di contratto per adesione.

Sennonchè non risulta trascritta nel ricorso, in ossequio al principio dell’autosufficienza, tale atto di liquidazione, nè almeno le parti salienti e determinanti ai fini della causa. E’ giurisprudenza costante di questa Corte che nell’ipotesi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, così come nell’ipotesi di vizi della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, è necessario che la parte, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, evidenzi in forma adeguata “gli elementi di giudizio in fatto” di cui chiede o un determinato apprezzamento giuridico differente da quello espletato dal giudice “a quo” perchè asseritamente erroneo, o un controllo sulla sufficienza o sulla logicità della valutazione compiuta dal suddetto giudice;

pertanto, la parte deve riportare nell’atto introduttivo non un generico riferimento ad elementi di fatto e la sua soggettiva interpretazione di essi, bensì la puntuale indicazione di atti processuali e documenti, nonchè il testo integrale di essi o, quantomeno, della parte di essi rilevante ai fini del controllo richiesto (Cass. 29/04/2002, n. 6224).

Per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 23.3.2005, n. 6225; Cass. 23.1.2004, n. 1170).

4. Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1301 e 1304 c.c., in quanto contrariamente a quanto assunto dalla sentenza impugnata, la transazione effettuata dall’assicuratrice non poteva estendere i suoi effetti agli altri responsabili civili, in relazione alla quota di danno eccedente il massimale.

5.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che la transazione stipulata tra l’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e il terzo danneggiato giova all’assicurato soltanto nei limiti del massimale di polizza, di modo che, se in essa nulla si dice in merito al danno eccedente tale limite, il danneggiante resta tenuto al risarcimento di quest’ultimo (confr. Cass. 17 gennaio 2001, n. 573; Cass. n. 23057/2009).

5.2. Ciò in quanto tra l’assicuratore, destinatario dell’azione diretta di cui alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, e il danneggiante assicurato, destinatario dell’ordinaria azione risarcitoria prevista dall’art. 2054 c.c., il vincolo di solidarietà passiva sussiste entro il limite in cui le prestazioni sono identiche, e quindi entro la soglia del massimale assicurato, stante il principio generale della solidarietà tra condebitori sancito dall’art. 1294 c.c., non derogato in parte qua da un’espressa disposizione di legge (Cass. 1 giugno 1995 n. 6128; 10 marzo 1994 n. 2313).

Attesa la caratteristica di tale solidarietà, di non riferirsi all’intera obbligazione risarcitoria ma di essere circoscritta a una parte soltanto di essa, quella corrispondente al massimale di polizza, oltre la quale sussiste, per il residuo danno, soltanto la responsabilità illimitata del danneggiarle assicurato, l’effetto favorevole della transazione sul danno tra il terzo danneggiato e l’assicuratore del danneggiante nei confronti del condebitore (assicurato) che dichiari di volerne profittare, non potrà che manifestarsi negli stessi, identici limiti in cui opera la solidarietà: la liberazione, conseguentemente, non potrà mai estendersi alla quota di danno eccedente il massimale, in relazione alla quale esiste un unico e solo debito (illimitato), quello del danneggiante (confr. Cass. 2 agosto 2000, n. 10115).

5.3. Ne consegue che nella fattispecie il giudice di appello per ritenere che gli effetti della transazione effettuata da Nuova Tirrena si estendessero completamente anche alla TVA ed a P. avrebbe dovuto anche accertare e ritenere o che il danno non era eccedente il massimale (in quanto, in caso contrario, la transazione non copriva tale eccedenza, che rimaneva a carico esclusivo dei responsabili) ovvero che con la transazione si intendeva transigere anche detta parte di danno eccedente il massimale.

Sul punto va, invece, osservato che, come risulta dal controricorso dei resistenti P. e TVA Telecentro (pag. 11), le attrici dichiaravano nell’atto di liquidazione – ritenuto dal giudice di appello come atto transattivo – di “null’altro avere a pretendere dal Fondo medesimo e, fino alla concorrenza della somma incassata, dall’assicurato o da ogni altro corresponsabile”.

Inoltre di nessun rilievo è la pretesa del resistente, secondo cui non sarebbe operativo il limite del massimale per la riconosciuta “mala gestio” da parte della sentenza di primo grado.

Va, infatti, osservato che la sentenza di appello si sostituisce sempre a quella impugnata, tanto se la riforma (come nella fattispecie), quanto se la conferma (Cass. 12/12/2008, n. 29205).

6. Va, pertanto, accolto il terzo motivo di ricorso. Va cassata l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Ancona, in diversa composizione, che si uniformerà ai principi di diritto esposti ai punti n. 5.1. e 5.3..

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione alla corte di appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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