Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7248 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 27/10/2016, dep.22/03/2017),  n. 7248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.G.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Giunio

Bazzoni n. 3, presso l’avv. Daniele Vagnozzi, rappresentato e difeso

dall’avv. Giulio Cerceo giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 126/9/10, depositata il

30 aprile 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Virgilio Biagio;

udito l’avv. Daniele Vagnozzi (per delega) per il controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Zeno Immacolata, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo e

del secondo motivo del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stato confermato il diritto di D.G.P., medico pediatra di base, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 2000/2004.

Il giudice d’appello da un lato ha ritenuto tempestiva la domanda di rimborso in quanto soggetta al termine ordinario di prescrizione e, dall’altro, ha affermato l’inesistenza di autonoma organizzazione, essendo l’attività professionale incentrata soltanto sul lavoro personale del contribuente.

2. Quest’ultimo resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, per avere il giudice a quo ritenuto applicabile alle istanze di rimborso dell’IRAP il termine decennale di prescrizione ordinaria anzichè quello quadriennale di decadenza stabilito dal citato art. 38, termine decorrente dai singoli versamenti, anche in acconto.

Il motivo è fondato sotto entrambi i profili.

Premesso che è pacifico che la domanda di rimborso è stata presentata il 30 novembre 2004 per gli anni dal 2000 al 2004, vanno ribaditi i seguenti consolidati principi: a) l’istanza di rimborso dell’IRAP ritenuta illegittimamente versata è soggetta al termine di decadenza prescritto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, (Cass. nn. 23882 del 2010, 1576 del 2014, 25014 del 2016); b) tale termine (il quale concerne tutte le ipotesi di contestazione riguardanti i versamenti diretti) decorre, nella ipotesi di effettuazione di versamenti in acconto, dal versamento del saldo solo nel caso in cui il relativo diritto derivi da un’eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all’ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell’an e del quantum dell’obbligazione fiscale, mentre non può che decorrere dal giorno dei singoli versamenti in acconto nel caso in cui questi, già all’atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poichè in questa ipotesi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento (da ult. Cass. n. 14868 del 2016): ed è questo il caso di specie, poichè la domanda di restituzione era basata sulla ritenuta inesistenza del presupposto impositivo.

2. Il secondo motivo, concernente vizio di motivazione sulla questione di cui al primo motivo, è assorbito.

3. Con la terza censura è denunciata l’insufficienza della motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dell’autonoma organizzazione.

Il motivo è fondato, in quanto il giudice di merito ha affermato in modo del tutto generico l’inesistenza del detto presupposto, a fronte della documentazione in atti (dichiarazioni dei redditi), riportata in ricorso, dalla quale risultano “compensi corrisposti a terzi” in ciascuna delle annualità in contestazione, potenzialmente idonei a costituire indice dell’esistenza di un’autonoma organizzazione (che andrà verificata dal giudice tenendo conto della giurisprudenza di questa Corte in materia: tra altre, in particolare, Cass., Sez. un., n. 9451 del 2016 e, quanto ai medici convenzionati con il S.s.n., da ult. Cass. n. 2408 del 2017).

4. Vanno, pertanto, accolti il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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