Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7248 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. II, 15/03/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20059/2019 proposto da:

D.S.M.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato

ANDREA DIROMA, per procura speciale a margine del ricorso recante la

data del 22/6/2019;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei

Portoghesi 12, domicilia per legge;

– resistente –

avverso il DECRETO n. 1503/2019 del TRIBUNALE DI TRIESTE, depositato

il 25/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, dichiaratamente comunicato il 28/5/2019, ha respinto l’impugnazione che D.S.M.B., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso il provvedimento con il quale la commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

D.S.M.B., con ricorso notificato il 24/6/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto.

Il ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando

l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale non ha ordinato l’esibizione dei documenti che la commissione territoriale non ha depositato in giudizio nè ha reso disponibili, come era invece tenuta a fare a norma dell’art. 35 bis cit., vale a dire i due reports i quali confermano gli abusi sui minori perpetrati nelle scuole coraniche.

1.2. Il tribunale, quindi, se avesse disposto l’acquisizione di tali documenti, che il richiedente aveva espressamente richiesto, avrebbe avuto elementi per ritenere la verosimiglianza della vicenda narrata dallo stesso e la sua situazione di vulnerabilità personale.

1.3. La decisione del tribunale, pertanto, non essendo conforme al dettato normativo, lì dove impone alla commissione di rendere disponibile l’intera documentazione acquisita nel corso della procedura, ha comportato la violazione del suo diritto di difesa essendosi limitato a richiamare un report del ministero degli esteri che riguarda soltanto la situazione economica del Senegal.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 e art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, pur essendovi tenuto a norma delle norme citate, non ha disposto l’acquisizione delle informazioni concernenti la situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza del richiedente.

2.2. Il mezzo istruttorio, che il richiedente aveva espressamente richiesto, avrebbe consentito di ricostruire la vicenda personale dello stesso in termini di verosimiglianza rispetto alla situazione oggettiva della zona di provenienza.

2.3. Il tribunale, al contrario, si è limitato a consultare un report di mera rilevanza economica, omettendo, peraltro, di valutare, come stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, la situazione dei Paesi di transito, come la Libia.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che la sua permanenza nella scuola coranica non era perdurata nel tempo in quanto cessata nel 2014, senza considerare, invece, che il richiedente era stato prigioniero della scuola coranica dal 2004 al 2013 e cioè per circa dieci anni.

4. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, in comb. disp. con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e la violazione dell’art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria presentata dal richiedente.

5.1. Il secondo motivo è fondato con assorbimento di tutti gli altri.

5.2. Il tribunale, in effetti, dopo aver rigettato – con statuizione rimasta del tutto priva di censure – la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sul rilievo che i fatti dedotti dal richiedente rappresentano una vicenda di natura meramente privata e familiare che fuoriesce dai presupposti della protezione internazionale, ha, poi, ritenuto, nell’esame della domanda di protezione sussidiaria, che non ne sussistessero i presupposti, vale a dire la violenza indiscriminata da conflitto armato, omettendo, tuttavia, di indicare le fonti internazionali a tal fine (evidentemente) consultate.

5.3. In effetti, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al cit. D.Lgs. n. 251, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale va accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

5.4. La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020). Il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

5.5. La decisione impugnata non soddisfa i suindicati requisiti. Il tribunale, infatti, ha escluso che in Senegal non esiste una situazione di violenza indiscriminata per effetto di conflitto armato interno ma, come detto, non ha indicato, a fondamento di tale convincimento, alcuna fonte internazionale.

6. Il motivo dev’essere, quindi, accolto, e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trieste che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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