Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7247 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. III, 26/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16633/2009 proposto da:

TOMAIFICIO 2001 SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. ANTONELLI 47,

presso lo studio dell’avvocato D’AGOSTINO NICOLETTA, rappresentata e

difesa dall’avvocato CAROPPO Antonio, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

GICA SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

studio dell’avvocato BENITO PANARITI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MONTERISI Vincenzo, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2009 del TRIBUNALE di TRANI, depositata il

20/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato Domenico Calvetta, (delega avvocato Vincenzo

Monterisi), difensore della resistente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal tribunale di Trani – sezione distaccata di Barletta in data 20.5.2009 ed in pari data depositata, in materia di opposizione a precetto.

Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Il ricorso contiene due motivi di violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 615, 616, 474 e 282 c.p.c.).

I quesiti sono posti alle pagg. 5 e 6 del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Ai quesiti posti la Corte di cassazione ritiene di rispondere enunciando i seguenti principii di diritto:

Compete in via esclusiva al giudice dell’opposizione a precetto decidere sull’esecutività del titolo – nella specie sentenza di primo grado contenente condanna al pagamento delle spese processuali – posto alla base del precetto intimato; e ciò indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento adottato dal giudice del giudizio di cognizione (nella specie il provvedimento – giudicato vincolante dal giudice dell’opposizione a precetto – adottato dal Presidente della Corte d’Appello con decreto del 28.4.2006 sulla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado appellata; richiesta rigettata sul presupposto che l’impugnata sentenza non potrebbe costituire titolo esecutivo in ordine al capo relativo alle spese) (arg. anche da Cass. ord. 13.6.2008 n. 15909).

Con riferimento, poi, al titolo esecutivo, per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte di legittimità, è provvisoriamente esecutivo – a norma dell’art. 282 c.p.c., nella formulazione novellata dalla L. n. 353 del 1990, art. 33, che ha introdotto nell’ordinamento la regola della sua immediata efficacia endoprocessuale – il capo relativo alla condanna alle spese giudiziali, sia nel caso in cui la sentenza accolga azioni non di condanna, sia nel caso in cui rigetti qualsiasi tipo di domanda (v.

per tutte Cass. 3.11.2008 n. 26415).

Nella specie, pertanto, il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese giudiziali costituisce titolo esecutivo che legittima il promovimento dell’azione esecutiva”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ma la resistente è stata ascoltata in Camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata al tribunale di Trani – sezione distaccata di Barletta in persona di diverso magistrato.

Le spese vanno rimesse al giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Trani – sezione distaccata di Barletta in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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