Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7247 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 27/10/2016, dep.22/03/2017),  n. 7247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, viale

Parioli n. 43, presso l’avv. Francesco d’Ayala Valva, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,

sez. staccata di Latina, n. 782/40/09, depositata il 28 dicembre

2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Virgilio Biagio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Zeno Immacolata, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello di C.M.G., è stato dichiarato illegittimo il diniego opposto dall’Ufficio alla domanda di definizione presentata dalla contribuente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 – bis, per omesso versamento delle rate successive alla prima.

Il giudice a quo ha ritenuto che ciò non incide sulla validità del condono, comportando solo l’obbligo dell’Ufficio di provvedere al recupero delle somme non versate mediante le vie ordinarie.

2. La contribuente resiste con controricorso e propone anche ricorso

incidentale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale, col quale è contestata la suddetta ratio decidendi, è fondato, in base al consolidato principio in virtù del quale la definizione di cui alla citata L. n. 289 del 2002, art. 9-bis, si perfeziona solo se si provvede all’integrale pagamento del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla medesima disposizione, attesa l’assenza di previsioni quali quelle contenute nella medesima L. n. 289 del 2002, artt. 8, 9, 15 e 16, che considerano efficaci le ipotesi di condono in essi regolate anche senza adempimento integrale, e che sono insuscettibili di applicazione analogica, in quanto, come tutte le disposizioni di condono, di carattere eccezionale (tra le tante, Cass. nn. 20745 del 2010, 19546 del 2011, 21364 del 2012, 25238 del 2013).

2. Il ricorso incidentale è inammissibile perchè attiene a questioni espressamente dichiarate assorbite dal giudice d’appello, le quali restano impregiudicate e possono essere riproposte in sede di giudizio di rinvio (da ult. Cass. n. 574 del 2016).

3. Pertanto, va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile l’incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e la causa rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al principio di diritto enunciato al par. 1, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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