Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7246 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34506/2006 proposto da:

G.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI

Paolo, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.R., AXA ASSICURAZIONI S.P.A., MILANO ASSICURAZIONI

S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45916/2005 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 14/10/2005, depositata il

28/10/2005, R.G.N. 43888/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. G.I. ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro A.R. e la Milano Assicurazioni s.p.a. (già Nuova MAA Assicurazioni s.p.a.), e nei confronti della AXA Assicurazioni s.p.a., avverso la sentenza del 28 ottobre 2005, con la quale il Giudice di Pace di Roma – investito dall’ A. nei riguardi di essa ricorrente e della sua società assicuratrice per la r.c.a., Axa Assicurazioni s.p.a., della domanda di risarcimento dei danni sofferti in occasione di un incidente stradale occorso in (OMISSIS), nonchè della domanda riconvenzionale della stessa ricorrente, intesa ad ottenere, nel presupposto invece della responsabilità dell’ A., la condanna del medesimo al risarcimento dei danni a sua volta sofferti – ha (nel contraddittorio anche della Milano Assicurazioni, chiamata in causa dall’ A., quale sua assicuratrice per la r.c.a. e rimasta contumace), riconosciuto la responsabilità della G. e condannato solidalmente la medesima e la AXA al pagamento della somma di Euro 971,00 con gravame delle spese.

p. 2. Al ricorso nessuno degli intimati ha resistito.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Il ricorso prospetta due motivi, l’uno denunciante omessa pronuncia sulla riconvenzionale e l’altro denunciante la violazione di varie norme del procedimento e del C.d.S., nonchè vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, riguardo alla decisione sulla domanda principale dell’ A., accolta dal Giudice di Pace.

p. 2. Il Collegio ritiene che non è necessario riferire dell’illustrazione dei motivi, in quanto il ricorso appare inammissibile perchè avverso la sentenza del Giudice di Pace avrebbe dovuto essere proposto non ricorso per cassazione, bensì appello.

Infatti, la domanda riconvenzionale della qui ricorrente era stata proposta come si rileva dal ricorso e, nell’assenza al momento della trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudice a quo, dalla copia della comparsa di risposta in cui venne svolta la riconvenzionale, presente nel fascicolo di parte del giudizio di merito, prodotto dalla stessa ricorrente – per la condanna, nel presupposto dell’esclusiva responsabilità dell’ A. nella causazione del sinistro, “al risarcimento dei danni subiti dalla medesima cioè dalla G. nella misura di Euro 1.045,45 o nella diversa misura, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all’integrale soddisfo”.

Ora, il valore della domanda riconvenzionale, in ragione della clausola che ne commisurava l’entità alla diversa somma accertata in corso di causa anche maggiore di quella indicata, si doveva considerare indeterminato ai sensi dell’art. 14 c.p.c., e, perciò, pari al massimo della competenza del Giudice di Pace adito sulle controversie aventi ad oggetto risarcimento danni da circolazione stradale. Ne derivava che la domanda riconvenzionale aveva un valore tale da dover essere decisa secondo diritto e non secondo equità.

Si veda al riguardo, ex multis, Cass. n. 15698 del 2005, secondo cui:

“In tema di determinazione della competenza per valore, nell’ipotesi in cui una domanda di risarcimento danni venga proposta avanti al giudice di pace con la richiesta della condanna della controparte al pagamento di un importo indicato in una somma inferiore (o pari) al limite della giurisdizione equitativa del giudice di pace ovvero della somma maggiore o minore che risulti dovuta all’esito del giudizio, la formulazione di questa seconda richiesta alternativa non può essere considerata – agli effetti dell’art. 112 cod. proc. civ. – come meramente di stile, in quanto essa (come altre consimili), lungi dall’avere un contenuto meramente formale, manifesta la ragionevole incertezza della parte sull’ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione del danno senza essere vincolato all’ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche. Ne discende che la suddetta richiesta alternativa si risolve in una mancanza di indicazione della somma domandata, con la conseguenza che la domanda, ai sensi della seconda proposizione dell’art. 14 cod. proc. civ., si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito e che, ai sensi del terzo comma della stessa norma, in difetto di contestazione da parte del convenuto del valore così presunto, quest’ultimo rimane fissato, anche agli effetti del merito, nei limiti della competenza del giudice adito, cioè nel massimo della competenza per valore del giudice di pace sulla tipologia di domande fra cui rientra quella proposta”. Con specifico riferimento a danno da circolazione stradale: Cass. n. 1313 del 2006.

Ebbene, il cumulo fra la domanda principale conchiusa nel limite della giurisdizione equitativa e la riconvenzionale secondo diritto comportava che la regola di decisione da assumersi da parte del giudice di pace fosse quella secondo diritto.

Ciò, è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si veda Cass. n. 2999 del 2008 (seguita da numerose conformi), secondo cui: “Ove si verifichi un cumulo di domande avanti al giudice di pace e tra le cause cumulate vi sia una connessione che impone, per pregiudizialità, l’accertamento comune e la conseguente decisione su uno stesso fatto per tutte le cause, essendo inammissibile che l’accertamento e la decisione del fatto comune possano svolgersi per una domanda in via equitativa e per l’altra secondo diritto, si deve ritenere, per esigenze di coerenza, che la decisione su tutta la controversia debba avvenire secondo diritto e che, pertanto, nel regime anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, la decisione del giudice di pace sia appellabile e non ricorribile per cassazione”.

Si veda ancora Cass. n. 10238 del 2008, la quale ha applicato lo stesso principio di diritto in relazione a riconvenzionale inammissibile: ®Nel caso in cui dinanzi al giudice di pace, in una controversia soggetta a regola di decisione secondo equità, venga proposta una domanda riconvenzionale soggetta a regola di decisione secondo diritto e connessa alla domanda principale, il fatto che la riconvenzionale sia inammissibile (come nella specie, in quanto riconvenzionale proposta dall’opposto a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo), così come una domanda inammissibile è pur sempre rilevante ai fini della determinazione della competenza, non esclude che, in ragione della connessione, la regola di decisione dell’intera controversia debba identificarsi in quella secondo diritto, con ogni conseguenza in punto di mezzo di impugnazione esperibile”.

La stessa regola, in presenza di domanda riconvenzionale soggetta alla competenza del tribunale e, quindi, automaticamente soggetta a decisione secondo diritto, comporta l’appellabilità della sentenza (Cass. n. 7676 del 2009).

p. 3. L’applicazione della ricordata giurisprudenza al presente ricorso, indipendentemente dalla valutazione del fatto che parte ricorrente si duole dell’omessa pronuncia sulla riconvenzionale, ne comporta, dunque, l’inammissibilità, in quanto la sentenza, secondo il regime dell’art. 339 c.p.c., anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006, avrebbe dovuto essere appellata. Il fatto che sulla riconvenzionale non vi sia stata almeno nella prospettiva della ricorrente – alcuna decisione, non toglie che la decisione, pur omessa, al riguardo, ripeta la regola di giudizio dal cumulo realizzatosi per effetto della proposizione della riconvenzionale, con la conseguente pertinenza della ricordata giurisprudenza.

E’ appena il caso di rilevare che, stante la spettanza alla Corte del potere di valutare l’ammissibilità del mezzo di impugnazione di cui è investita, il rilievo qui formulato era soggetto al potere ufficioso della Corte. Comunque, lo si rileva ad abundantiam, il Pubblico Ministero in udienza ha formulato lo stesso rilievo.

Il principio di diritto che dev’essere affermato è il seguente: “Nel caso in cui dinanzi al giudice di pace, in una controversia soggetta a regola di decisione secondo equità quanto alla domanda principale, venga proposta una domanda riconvenzionale soggetta a regola di decisione secondo diritto e connessa alla domanda principale, il fatto che sulla domanda riconvenzionale il Giudice di Pace abbia omesso di pronunciare, non esclude che, in ragione della connessione, la regola di decisione dell’intera controversia debba comunque identificarsi in quella secondo diritto, con ogni conseguenza in punto di mezzo di impugnazione esperibile, ancorchè ci si dolga solo dell’omessa pronuncia sulla riconvenzionale”.

p. 4. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 20 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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