Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7246 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. III, 26/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16341/2009 proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 14,

presso lo studio dell’avvocato GRAZIANTI ANDREA, rappresentato e

difeso dall’avvocato BARBERA Giuseppe, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 117/2009 del GIUDICE DI PACE di CASTELVETRANO,

depositata il 09/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. E’ chiesta la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Castelvetrano depositata il 9.4.2 009 in materia di pagamento somma.

2. – Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Trattasi, infatti, di sentenza emessa dal giudice di pace e pubblicata in data successiva al 2.3.2006, impugnabile, quindi, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, con l’appello e non con il ricorso per cassazione (v. per tutte Cass. ord. 24.4.2008 n. 10774;

v. anche S.U. 18.11.2008 n. 27339)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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