Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7246 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 27/10/2016, dep.22/03/2017),  n. 7246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cipro n. 4/H, presso l’avv.

Provenzani Giuseppe, che la rappresenta e difende unitamente agli

avv.ti Franco Rosso e Antonino Rosso, giusta delega in atti;

– controricorrente –

EQUITALIA ESASTRI s.p.a..

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 57/34/09, depositata il 14 maggio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

ottobre 2016 dal Relatore Cons. Virgilio Biagio;

uditi l’avvocato dello Stato Galluzzo Gianna per la ricorrente e

l’avv. Saraceno Stefania (per delega) per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

Zeno Immacolata, il quale ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento emessa, a seguito di attività di liquidazione delle imposte in base alle dichiarazioni, nei confronti della s.r.l. L.S. in relazione agli anni 2000 e 2001.

Il giudice d’appello ha ritenuto che, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, e la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, l’Ufficio, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, avrebbe dovuto provvedere a comunicare alla contribuente l’esito del controllo automatizzato ed invitarla a fornire i necessari chiarimenti e documenti.

2. La contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, con il quale l’Agenzia denuncia la nullità della sentenza per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, essendosi la contribuente limitata a lamentare l’omesso invio della comunicazione senza dedurre l’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (come prevede la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5), è infondato, poichè la questione attiene all’interpretazione della normativa di riferimento e quindi il merito della controversia, non l’interesse alla proposizione del ricorso.

2. Con il secondo ed il quarto motivo vengono, rispettivamente, denunciate la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, comma 3, e sono formulati i quesiti se: a) ai sensi della prima norma, l’esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione costituisca un presupposto dell’obbligo di comunicazione posto a carico dell’Ufficio; b) ai sensi della seconda disposizione, l’invio della comunicazione sia oggetto di una facoltà attribuita all’Ufficio – al fine di assicurare il buon andamento dell’amministrazione e di regolarizzare aspetti formali della dichiarazione e non di tutelare il contribuente – anzichè di un obbligo sanzionato da nullità.

I motivi, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono fondati, con le precisazioni che seguono.

Va rilevato che la comunicazione prevista dal citato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis, comma 3, presuppone che dal controllo automatico sia emerso “un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione” e, in tal caso, essa è finalizzata non solo ad “evitare la reiterazione di errori” e “consentire la regolarizzazione degli aspetti formali”, essendo anche stabilito (nel testo vigente a seguito del D.Lgs. n. 32 del 2001) che “qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione”: ne consegue che la finalità di tutela del contribuente non può ritenersi estranea alla previsione normativa.

Ciò precisato, deve essere ribadito il consolidato principio secondo il quale la sanzione della nullità dei provvedimenti emessi all’esito dell’attività di liquidazione è prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, (statuto dei diritti del contribuente) esclusivamente “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” e l’Ufficio non provveda ad “invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta” (la norma si applica “anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto”) (tra le più recenti, Cass. nn. 12023 del 2015, 13759 e 15740 del 2016; cfr. anche Cass. n. 17829 del 2016).

3. Il terzo motivo, con cui si denuncia il vizio di motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, resta assorbito.

4. In conclusione, vanno accolti il secondo e il quarto motivo, va rigettato il primo e dichiarato assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, anche per l’esame di eventuali questioni rimaste assorbite, alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il quarto motivo, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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