Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7246 del 14/03/2019

Cassazione civile sez. trib., 14/03/2019, (ud. 17/01/2019, dep. 14/03/2019), n.7246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. GHITTI Italo Mario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7464/2013 R.G. proposto da:

B.L., residente a (OMISSIS) (TV) (OMISSIS), rappresentata

e difesa dall’Avv. Carlo Amato del Foro di Treviso e dal Professor

Avv. Giuseppe Marini del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata

presso lo Studio dell’Avv. Marini in Roma via dei Monti Parioli 45;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, – (OMISSIS),- nella persona del Direttore pro

tempore, con sede in Treviso, (OMISSIS);

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

n. 47/06/12 depositata il 22/11/2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/01/2019

dal Consigliere GHITTI Italo Mario.

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate di Treviso emetteva nei confronti della contribuente due distinti avvisi di accertamento n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) rispettivamente per gli anni di imposta 2005 e 2006; tali avvisi di accertamento erano stati emessi dall’Ufficio in quanto la contribuente aveva la disponibilità di beni indicativi di una maggiore capacità contributiva sulla base degli elementi desumibili da quanto dichiarato dalla stessa B. a seguito di questionario ai fini del c.d. redditometro. Dalla determinazione sintetica del reddito effettuata dall’Agenzia delle Entrate derivava una richiesta di pagamento di Euro 54.677,00 a titolo di IRPEF, di Euro 1.780,00 per Add. Reg., di Euro 56.457,00 per sanzioni per l’anno d’imposta 2005 e di Euro 65.081,00 a titolo di IRPEF, di Euro 2.119,00 Per Add. Reg., di Euro 67.351,00 per sanzioni per l’anno di imposta 2006.

Avverso i citati avvisi la contribuente presentava due distinti ricorsi alla CTP di Treviso, che, previa riunione dei due ricorsi, con sentenza 79/09/2011 del 16/05/2011 rigettava i ricorsi riuniti e condannava la B. alle spese.

Contro la sentenza della CTP citata la B. proponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto che, con sentenza 47/06/12 depositata il 22/11/2012, rigettava l’appello, confermando la sentenza della CTP con condanna della contribuente alle spese.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione la contribuente, facendo pervenire memoria difensiva, con deposito di documentazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con nota del 19/7/2018 la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Treviso comunicava che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96, comunicava anche che la domanda era risultata regolare e che la stessa contribuente aveva provveduto al pagamento previsto per la definizione del procedimento.

Con lo stesso atto, l’Agenzia delle Entrate di Treviso chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese; identica istanza formulava in data 28 agosto 2018 l’Avvocatura Generale dello Stato. Successivamente anche la ricorrente documentava l’avvenuta definizione agevolata e chiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.

La definizione agevolata e la congiunta richiesta delle parti depongono per la compensazione delle spese.

PQM

La Corte:

Dichiara estinto il processo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA