Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7246 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21307-2020 proposto da:

K.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CUNFIDA 16,

presso lo studio dell’avvocato MARIA VISENTIN, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

nonché contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE DI ROMA e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TRAPANI;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositata il

23/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Palermo rigettava il ricorso proposto da K.L. avverso il provvedimento della Commissione territoriale con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione, internazionale ed umanitaria.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione K.L., affidandosi a due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 7 e 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato il riconoscimento della protezione sussidiaria, con riferimento al contesto di pericolosità diffusa e violenza generalizzata esistente in (OMISSIS), suo Paese di origine, la cui esistenza sarebbe confermata dalle fonti informative disponibili.

Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha ravvisato il carattere stereotipato della narrazione dei fatti (il ricorrente aveva riferito di essere fuggito dal proprio Paese a seguito delle minacce ricevute dai familiari di un bambino deceduto in un incendio, del quale egli era stato accusato di essere responsabile) e la sua sostanziale inattendibilità. E’ vero che, in ordine alla disamina delle condizioni per la concessione della protezione sussidiaria prevista dall’art. 14, lett. c), il decreto impugnato non indica alcuna fonte informativa, ma è necessario anche da evidenziare che il ricorrente non deduce, nel motivo in esame, la sussistenza, in (OMISSIS), di una situazione di violenza generalizzata in contest di conflitto armato, riconducibile alla specifica ipotesi di cui alla richiamata lettera c), ma si limita a far riferimento, in modo generico, al rischio di essere ucciso, in assenza di uno Stato in grado di proteggere i cittadini e di assicurar loro un giusto processo. Tale pericolo, pur rilevante in termini astratti, non rientra, tuttavia, nel paradigma specifico della lett. c) in esame, e dunque non costituisce ragione idonea per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi di detta disposizione.

Con riferimento, invece, alle ipotesi di protezione sussidiaria ai sensi del richiamato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) è sufficiente osservare che la ritenuta non credibilità del racconto del richiedente – che costituisce un apprezzamento di fatto, censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237)- esclude la necessità per il giudice di merito di operare ulteriori accertamenti in relazione alla sussistenza delle ipotesi di cui alle già richiamate D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) (Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697; Cass. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 28862 del 12/11/2018, Rv. 651501; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8367 del 29/04/2020, Rv. 657595; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 16925 del 11/08/2020, Rv. 658940).

Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 19 e l’omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perché il Tribunale avrebbe erroneamente denegato anche il riconoscimento della protezione umanitaria.

La censura è inammissibile. Il giudice di merito ha dato atto che il ricorrente non aveva allegato alcun elemento di vulnerabilità idoneo a giustificare la concessione della tutela in esame, ed il motivo in esame, con cui il ricorrente contesta tale statuizione, non contiene alcun riferimento specifico a circostanze o documenti che il Tribunale non avrebbe considerato, o avrebbe valutato in modo non adeguato. Ne’ assume rilievo la minore età del ricorrente, al momento della partenza dal proprio Paese di origine, poiché il diritto del minore straniero non accompagnato alla specifica, e più incisiva, protezione riconosciuta dall’ordinamento presuppone che il soggetto sia minorenne all’ingresso in Italia, e non può proiettarsi oltre il compimento della maggiore età, al raggiungimento della quale viene meno il bisogno di una più intensa protezione. Ne consegue, sul piano processuale, che se da un canto è sufficiente che la minore età, quale condizione (cd. “possibilità giuridica”) dell’azione, sussista al momento della decisione, è necessario, d’altro canto, che essa persista sino al momento della stessa (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17115 del 13/08/2020, Rv. 658951). Nella specie, il ricorrente, nato il 1 gennaio 2000, era maggiorenne al momento della decisione (23 giugno 2020).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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