Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7245 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. III, 26/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7245
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16240/2009 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato CAPRIOLO SIMONA,
rappresentato e difeso dagli avvocati CRETELLA Mario, ANTONIO
BANCHETTI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.A.A., C.M., SAN PAOLO BANCO DI
NAPOLI;
– intimati –
avverso la sentenza n. 247/2009 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA –
Sezione Distaccata di CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il
24/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dal Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Castellammare di Stabia in data 24.4.2009 ed in pari data depositata in materia di opposizione agli atti esecutivi.
Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
2. – Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti, sia dall’art. 366 c.p.c., sia quelli previsti dall’art. 366 bis c.p.c..
Con unico motivo il ricorrente denuncia la violazione di norma di diritto (art. 618 c.p.c.) ma il motivo non si conclude, nè contiene un quesito di diritto, non consentendo, quindi, alla Corte di legittimità di enunciare il principio di diritto che dia soluzione al caso concreto”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010