Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7245 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 28515-2020 proposto da:

N.P., rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Maiorana, del

foro di Roma (roberto.maiorana.avvocato.pe.it) che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 614/2020 del Tribunale di Perugia;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

21/10/2021 dal consigliere relatore Dott. Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. N.P., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 614/2020 del Tribunale di Perugia, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Firenze – Sezione distaccata di Perugia, aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) ed umanitaria.

2. Svolgendo cinque motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. La censura attiene al giudizio di credibilità del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, l’omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla CT e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente.

2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 (omessa applicazione dell’art. 10 Cost.). La censura attiene ai presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del Paese di origine.

2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8: difetto e travisamento dei fatti in ordine alla situazione “Paese” sia relativamente al rischio di incolumità in caso di rientro in Patria sia alle condizioni socio economiche del Paese di origine sia alla comparazione tra la situazione del ricorrente in Italia e nel (OMISSIS).

2.5. Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di legge in ordine al diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ragione della situazione personale del ricorrente, dei gravi rischi di persecuzione nel Paese di origine (di cui era stato omesso l’esame delle relative fonti informative), nonché omessa comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza.

3. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini con controricorso, ha depositato nota al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. I primi due motivi in tema di credibilità del ricorrente e di violazione del dovere di cooperazione istruttoria, relativi al riconoscimento dello status di rifugiato e/o di soggetto meritevole di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. b), sono manifestamente infondati. La narrazione circa la omosessualità dell’istante è stata, con lunga e logica motivazione, ritenuta incoerente ed inverosimile (relazione con il fratello della moglie, rapporti in una stanza con porta praticamente aperta, senza alcuna precauzione, in un Paese, il (OMISSIS), in cui l’omosessualità è reato). Ciò in ossequio al principio dettato da questa Corte secondo cui la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862). La non credibilità esclude in radice lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b) (Cass., n. 10286/2020). Una volta, dunque, motivatamente escluso dal giudice del merito il presupposto di fatto in ragione del quale viene avanzata la domanda di protezione, del tutto superflua si rivela la richiesta di acquisire informazioni aggiornate sulla situazione di pericolo in caso di rientro in (OMISSIS) a cagione della condizione di genere.

4.3. Anche il terzo motivo, in tema di protezione sussidiaria ex lett. c), è inammissibile. Al riguardo, va rilevato che l’onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell’ipotesi descritta nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dall’art. 14, lett. a) e lett. b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna – percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio. Ne consegue che, solo ove correttamente allegata tale situazione, il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente (Cass. 15/09/2020, n. 19224; Cass., 03/02/2021, n. 2021). E, nel caso di specie, l’istante aveva allegato un fatto privato, consistente nel timore che si propagasse la notizia della sua omosessualità.

4.4-4.5. Il quarto e il quinto motivo (in tema di protezione umanitaria) sono del tutto generici, a fronte del decreto che esclude l’allegazione di condizioni di vulnerabilità diverse dalla omosessualità, in relazione alla quale il richiedente è stato ritenuto non credibile. Peraltro, l’esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato costituisce di per sé un elemento caratterizzato da provvisorietà inidoneo a comprovare uno stabile radicamento sul territorio.

5. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

 

 

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