Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7244 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. III, 26/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7244
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 15174/2009 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANLIO
DI VEROLI 2, presso lo studio dell’avvocato GENTILE Ruggero Maria,
che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SPA AURORA ASSICURAZIONI, H.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4058/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
23.9.08, depositata il 14/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.
Fatto
PREMESSO IN FATTO
E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. – E’ chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Roma in data 23.9.2008 e depositata il 14.10.2008 in materia di risarcimento danni.
Ai ricorsi proposti contro sentenze o provvedimenti pubblicati, una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
2. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio e dichiarato inammissibile, se si considera che la formulazione dei motivi per cui è chiesta la cassazione della sentenza non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c..
Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, infatti, deve essere formulato, sia per il vizio di motivazione, sia per la violazione di norme di diritto, in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta.
Nella specie, l’unico motivo denuncia un vizio motivazionale omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo alla compromissione della capacità lavorativa), ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In questo caso, l’illustrazione del motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
E’ stato più volte affermato che nella norma dell’art. 366 bis c.p.c., nonostante la mancanza di riferimento alla conclusività (presente, invece, per il quesito di diritto), il requisito concernente il motivo di cui al precedente art. 360 c.p.c., n. 5, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata; sicchè, non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è, conseguentemente, inidonea a sorreggere la decisione (Cass. 18.7.2007 n. 16002; Cass. 22.2.2008 n. 4646; Cass. 25.2.2008 n. 4719).
A tal fine, deve sottolinearsi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, nelle ipotesi di vizio di motivazione, la relativa censura, dopo la riforma, deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze, nè in sede di formulazione del ricorso, nè in sede di valutazione della sua ammissibilità (in tali sensi la relazione al D.Lgs. n. 40).
Ora, nella specie, la ricorrente enuncia quello che dovrebbe essere il principio di diritto di cui chiede l’applicazione alla Corte di cassazione.
Ma – a prescindere dalla correttezza o meno del c.d. momento di sintesi così formulato – omette, sia il riferimento al caso concreto, sia di indicare quali siano le ragioni per le quali la motivazione è inidonea a sorreggere la decisione”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.
Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio.
La ricorrente ha presentato memoria.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria che non presentano elementi di novità tali da condurre a conclusioni diverse da quelle enunciate nella relazione – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa.
Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010