Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7244 del 22/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 23/06/2016, dep.22/03/2017),  n. 7244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14434-2011 proposto da:

IU SERVIZI ENERGETICI SRL GIA’ LM PETROLI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19, presso lo studio dell’avvocato GIAN

ANTONIO MINGHELLI, che lo rappresenta e difende delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 47/2010 della COMM.TRIB.REG. di L’AQUILA,

depositata il 22/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/06/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MINGHELLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato PALATIELLO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

IU Servizi Energetici srl, già LM Petroli srl, propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, rigettandone l’appello, ha confermato il fondamento della pretesa manifestata con gli avvisi di accertamento, ai fini dell’IRPEG e dell’IVA per il 1999, e dell’IRPEG, dell’IRAP e dell’IVA per il 2000, omessi al termine di una verifica condotta dalla Guardia di finanza nei confronti della contribuente, esercente l’attività di commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi, i cui esiti erano fissati nel processo verbale di constatazione del 15 dicembre 2004.

Nell’ambito di controlli in materia di accise ed oli minerali, infatti, l’ufficio aveva rinvenuto presso un dipendente della società, D.L.G., documentazione extra contabile, dalla quale aveva desunto che erano stati messi a punto, dai dipendenti e dai responsabili della società, meccanismi diretti a sottrarre ai vari clienti prodotto, che veniva poi rivenduto in nero a soggetti terzi compiacenti.

L’attività investigativa, ha osservato il giudice d’appello, aveva dunque preso “lo spunto dal rinvenimento presso l’abitazione e l’autovettura del dipendente D.L. di brogliacci (pezzi e fogli di carta vari, blocco notes, agende etc.) rivelatori di un sistema di frodi operate dai responsabili e dai dipendenti della società e consistente nel fornire ai vari clienti quantitativi di prodotto inferiori al convenuto, prodotto che, riportato nei depositi della ditta, dava luogo ad eccedenze illegittime che venivano rivendute al nero. In detta documentazione extracontabile figuravano le annotazioni “carico, scarico”, “riporto, recupero”, che rappresentano il prodotto caricato sull’autobotte, quello programmato quale scarico da effettuare, nonchè quello recuperato durante le varie consegne, da riportare in deposito ai fini della vendita in nero”.

“Dette frodi avevano trovato conferma – secondo il giudice d’appello -, in una serie di intercettazioni telefoniche tra addetti all’azienda e soggetti della srl Società Casilina Petroli, molto impegnata e attiva nella rivendita in nero delle eccedenze. Dette intercettazioni hanno avuto ad oggetto anche conversazioni relative ad operazioni di rifinanziamento da parte dei soci, che non erano giustificabili in ragione dei redditi dichiarati per gli anni indicati”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società contribuente, denunciando “violazione di norme di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 1 – violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55 – mancanza dei presupposti per l’accertamento induttivo: illegittimità per irragionevolezza e carenza dei presupposti – carenza probatoria ex art. 2698 c.c.”, nega ricorressero nella specie i presupposti per l’accertamento induttivo, legittimo “pur in presenza di contabilità formalmente corretta, qualora possa essere considerata complessivamente ed essenzialmente inattendibile, in quanto configgente con le regole fondamentali di ragionevolezza”. Le uniche evidenze di ragionevolezza, al contrario, “sarebbero quelle che caratterizzano l’iter logico compiuto dagli accertatori”, cane si evince da una pluralità di circostanze “alla facile portata degli accertatori, non prese in considerazione in fase di indagine”, le quali mostrano “l’assoluta mancanza dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente anche in ossequio al regime dell’onere probatorio disciplinato all’art. 2697 c.c.”.

Il motivo è infondato, ove si consideri che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la “contabilità in nero”, costituita da appunti personali ed informazioni dell’imprenditore, anche se rinvenuta presso terzi, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 – dovendo ricomprendersi tra le scritture contabili disciplinate dagli artt. 2709 c.c. e ss. tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta – e per il suo valore probatorio legittima di per sè, a prescindere da ogni altro elemento, il ricorso all’accertamento induttivo, incombendo al contribuente l’onere di fornire la prova contraria, al fine di contestare l’atto impositivo notificatogli (ex multis, Cass. n. 24051 del 2011, n. 14150 del 2016).

Quanto alle censure di irragionevolezza che investono l’attività di accertamento, esse si rivelano impropriamente formulate come violazione di legge, laddove, semmai, avrebbero potuto essere articolate, con riguardo agli elementi quantitativi, sotto il profilo del vizio di motivazione.

Con il secondo motivo, denunciando error in procedendo, “violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57: domande nuove in appello violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58: documenti nuovi”, la contribuente censura la decisione per aver ritenuto inammissibili, in quanto costituenti domanda nuova, le “argomentazioni” spese con la memoria illustrativa depositata in secondo grado, ed “inammissibile e comunque irrilevante la documentazione prodotta con le memorie integrative”.

Il motivo è infondato, in quanto il giudice d’appello, rilevato che con le memorie venivano prodotti documenti relativi ad una vicenda penale, riproducenti “parti di arringhe sostenute dagli avvocati difensori, il tutto teso a dimostrare l’assenza di sottrazione di prodotto e di evasione…”, nonchè “documenti vari che dovrebbero attestare la regolarità delle varie forniture effettuate”; e che si faceva “riferimento a sentenze intervenute sempre in sede penale, che venivano versate in atti”, ha correttamente ritenuto “che le memorie di cui sopra e le relative allegazioni introducevano un motivo nuovo non ammissibile in sede di appello, potendo essere ammesse solo a prova di un’argomentazione difensiva già espressa in primo grado”.

Quanto ai documenti, il giudice d’appello ha ritenuto anzitutto “non vincolante nel giudizio tributario una sentenza penale di assoluzione in ragione della specificità di quel giudizio, in cui possono assumere rilevanza decisiva anche presunzioni semplici, purchè gravi precise e concordanti ai fini della legittimazione del potere di accertamento dell’A.F. (ex multis, Cass. n. 1014 del 2008), laddove di contro il giudice penale ha bisogno di prove certe per condannare”. Quindi, pur affermando che le “allegazioni documentali relative a vicende non dedotte con il ricorso introduttivo non possono trovare ingresso in questa sede”, ha nondimeno valutato “i documenti prodotti e le sentenze cui si fa riferimento”, e ne ha dato conto osservando che “del tutto irrilevante, ai fini del presente giudizio appare la sentenza del Tribunale di Avezzano di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione dei reati, come quella della Corte di cassazione penale che ha escluso il reato di associazione a delinquere, ritenendo che correttamente il Tribunale del riesame di L’Aquila avesse ravvisato di trovarsi solo di fronte ad una serie di delitti continuati di truffa o frode in pubbliche forniture e di ricettazione”.

Con il terzo motivo denuncia “contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, assumendo che gli accertamenti sulla documentazione ufficiale avrebbero dovuto indurre a ravvisare anomalie con riguardo al rapporto tra questa ed il carburante effettivamente caricato sulle autobotti, restando “un mistero come e quando sarebbero stati trasportati questi quantitativi”.

Il motivo è inammissibile in quanto è diretto a contestare un accertamento di fatto, basato su plurimi concordanti ed esaurienti elementi di prova, la cui coerenza e tenuta logica non viene adeguatamente censurata; la ricorrente si limita infatti a suggerire un complessiva, alternativa ricostruzione dei fatti.

Con il quarto motivo denunciando “violazione di norme processuali – violazione e falsa applicazione di legge art. 329 c.p.c. – contestazione di ogni aspetto della sentenza di primo grado”, critica la decisione per aver ritenuto essersi formato il giudicato interno con riguardo alle riprese a tassazione relative a costi non deducibili, perchè non giustificati, e versamenti e conferimenti eseguiti, nel periodo 1999-2001, dai soci.

Il motivo è infondato per difetto di autosufficienza.

A fronte dell’affermazione del giudice d’appello – che si esprime (punto 5) in termini di “omessa contestazione e quindi della conseguente acquiescenza che la società ha fatto in ordine alle riprese a tassazione effettuata”, dei versamenti e conferimenti eseguiti dai socie gli anni dal 1999 al 2001 e dei costi non documentati…. Sul punto nulla obietta la Società…” -, la contribuente in proposito si limita ad affermare di aver “richiamato ogni difesa svolta in primo grado”, e riporta al riguardo un passo dell’atto di appello nel quale si legge che “si ripropongono tutti i motivi e le argomentazioni riportate negli scritti difensivi del giudizio di primo grado”.

A parte la genericità del richiamo, che si risolve quasi in una formula di stie, osserva il Collegio che neppure viene indicato il luogo “degli scritti difensivi del processo di primo grado”, limitandosi sul punto la ricorrente a segnalare che “invero, la questione è stata ampiamente contestata e documentata in primo grado”.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la società contribuente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 18.000 per compensi di avvocato, oltre alla spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA