Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7244 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27444-2020 proposto da:

A.C., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Carmela Grillo, del foro di Perugia

(carmela.grillo.avvocatiperugiapec.it) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 813/2020 del Tribunale di Perugia;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

21/10/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. A.C., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 813/2020 del Tribunale di Perugia, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Firenze (Sezione di Perugia) aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) ed umanitaria.

2. Svolgendo un unico motivo chiede l’annullamento del decreto impugnato, deducendo la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La censura attiene alla credibilità del ricorrente, esclusa dal Tribunale senza effettuare alcun accertamento officioso sulla situazione del Paese di origine.

3. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini con controricorso, ha depositato nota al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. Invero, la vicenda narrata attiene a fatti di delinquenza comune da parte di una gang, sulla quale peraltro – e sotto tale profilo la narrazione è ritenuta dal Tribunale inattendibile – il richiedente non ha saputo fornire alcun elemento di individuazione. Ebbene, in difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi, pertanto, di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14. I c.d. soggetti non statuali possono, invero, considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 (cfr. Cass., 01/04/2019, n. 9043; Cass., 23/10/2020, n. 23281). Nel caso concreto non risulta, per contro, neppure allegato nel giudizio di merito che l’istante si sia rivolto alle autorità pubbliche e non abbia ottenuto protezione alcuna. Ben al contrario come si evince dall’impugnato decreto – a seguito dell’episodio di violenza subito dal ricorrente vi sarebbe stato un intervento della polizia a suo favore, che avrebbe arrestato uno degli autori dell’aggressione e si sarebbe posta alla ricerca degli altri.

Il motivo di ricorso, sul punto, è del tutto generico e contenente valutazioni di merito.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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