Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7243 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. III, 26/03/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13736/2009 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO 57, presso lo studio dell’avvocato BROCCHIERI Guido, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MACCONI GIANFRANCO,

D’AVOLA MARCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G., C.C., C.M.,

quali eredi di C.F., la prima coniuge superstite e

gli altri due figli legittimi, elettivamente domiciliati in ROMA,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

MAUCERI Salvatore e PICCI GIUSEPPE, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 256/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

29.9.07, depositata il 14/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. – E’chiesta la cassazione della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania in data 29.9.2007 e depositata il 14.2.2008 in materia di risoluzione contrattuale e risarcimento danni.

Il ricorso per cassazione è inammissibile perchè tardivo.

Diversamente da quel che indica il ricorrente in ricorso, la sentenza impugnata è stata depositata e pubblicata, non in data 23.4.2008, ma in data 14.2.2008, come risulta dalla stessa sentenza della Corte d’Appello prodotta con il ricorso per cassazione, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato a C.F. e per esso al suo Procuratore costituito il 22.5.2009 ed a C.A. a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. spedita il 23.5.2009 e ricevuta il 25.5.2009.

A tali date risulta ampiamente decorso il termine di cui all’art. 327 c.p.c. (1 anno + 46 giorni), essendo il termine ultimo per la tempestiva notificazione del ricorso per cassazione quello dell’1.4.2009.

Nè alcuna rilevanza riveste – ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso per cassazione – la notificazione della sentenza impugnata effettuata, a richiesta di C. F., personalmente a R.G. presso la sua residenza, essendo quest’ultimo costituito a mezzo di difensore e domiciliato presso lo studio di quest’ultimo.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, nè alcuna delle parti è stata ascoltata in Camera di consiglio”.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore dei resistenti, vanno poste a carico del ricorrente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore dei resistenti eredi di C. F., che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA