Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7243 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 25691-2020 proposto da:

D.A.P., elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv. Carmela Grillo, del foro di Perugia

(carmela.grillo.avvocatiperugiapec.it) che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 571/2020 del Tribunale di Perugia;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

21/10/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. D.A.P., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 571/2020 del Tribunale di Perugia, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Firenze (Sezione di Perugia) aveva respinto la sua domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) ed umanitaria.

2. Svolgendo due motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La censura attiene alla credibilità del ricorrente, esclusa dal Tribunale senza effettuare alcun accertamento officioso sulla situazione del Paese di origine.

2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 La doglianza riguarda il diniego della protezione umanitaria.

3. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini con controricorso, ha depositato nota al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. Il primo motivo, in tema di protezione sussidiaria, è inammissibile. In difetto di allegazioni circa la sussistenza di ragioni tali da comportare – alla stregua della normativa sulla protezione internazionale – per il richiedente un pericolo di un grave pregiudizio alla persona, in caso di rientro in Patria, la vicenda narrata deve considerarsi, pertanto, di natura strettamente privata, come tale al di fuori dai presupposti per l’applicazione sia dello status di rifugiato, sia della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14. I c.d. soggetti non statuali possono, invero, considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave solo ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi, ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 5 (cfr. Cass., 01/04/2019, n. 9043; Cass., 23/10/2020, n. 23281). Nel caso concreto non risulta, per contro, neppure allegato nel giudizio di merito che l’istante si sia rivoltò alle autorità pubbliche e non abbia ottenuto protezione alcuna, ed anche il ricorso sul punto è del tutto generico.

4.2. Anche il secondo motivo, in tema di protezione umanitaria, è inammissibile. Il Tribunale ha, infatti, accertato che le patologie di cui è portatore il richiedente non sono gravi, e che non sussistono significativi elementi che attestino una integrazione in Italia. Sul punto il ricorso è del tutto generico, in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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