Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7242 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29976/2006 proposto da:

D.L.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DEI SALESIANI 4, presso lo studio dell’avvocato ISOLA

Luigi, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

LLOYD ADRIATICO S.P.A. (OMISSIS), in persona elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II 11, presso lo studio

dell’avvocato SCARPA Angelo, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.L.G.D.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 19177/2005 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione

Tredicesima Civile, emessa il 28/07/2005, depositata il 12/09/2005

R.G.N. 91937/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso con l’inammissibilità del primo e

secondo motivo, rigetto del terzo e quinto, accoglimento del quarto,

assorbito il sesto motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. Nel dicembre del 2001 D.L.M. conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, D.L.G.D. e la s.p.a. Lloyd Adriatico per sentirli condannare al risarcimento delle lesioni sofferte in qualità di trasportato sull’autovettura condotta e di proprietà di D.L.G.D., suo padre, ed assicurata presso detta società, allorquando detta autovettura si era ribaltata per un guasto al motore, uscendo di strada.

Nella costituzione della società assicuratrice e nella contumacia del D.L., il Giudice di Pace accoglieva la domanda nei riguardi di quest’ultimo e la rigettava nei confronti del Lloyd Adriatico.

Sull’appello di D.L.M., il Tribunale di Roma provvedeva con sentenza 12 settembre 2005. Con successiva ordinanza del 17 maggio 2006 il Tribunale provvedeva ad una correzione del dispositivo su istanza della società assicuratrice, la quale lamentava che il dispositivo l’aveva condannata al pagamento della somma rideterminata quale danno risarcibile, in solido con D.L. G.D., ancorchè l’appello nei suoi confronti sull’an della responsabilità fosse stato rigettato in motivazione. La correzione veniva disposta eliminando dal dispositivo il riferimento alla condanna della società.

p. 2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo preliminare ed a cinque motivi subordinati, D.L. M..

Ha resistito con controricorso la s.p.a. Lloyd Adriatico, mentre non ha svolto attività difensiva il D.L.G.D..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p. 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “nullità del procedimento ex artt. 287 e 288 c.p.c. e della relativa sentenza di correzione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”.

Vi si lamenta che la correzione della sentenza impugnata sarebbe stata disposta al di fuori dei limiti dell’istituto della correzione, il quale non sarebbe stato applicabile in relazione alla situazione denunciata nell’istanza di correzione, cioè di contrasto fra la motivazione di rigetto dell’appello nei confronti della Lloyd Adriatico e il dispositivo che l’aveva condannata solidalmente con il responsabile civile. In sostanza la correzione sarebbe avvenuta al di fuori dell’esistenza di una situazione di errore materiale.

p. 1.1. Il motivo è inammissibile, perchè il ricorrente non ha rispettato il requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Osserva il Collegio che nella specie tale norma deve ritenersi applicabile al ricorso quanto a tale motivo, perchè esso riguarda la sentenza impugnata relativamente alla parte corretta e, quindi, sotto tale profilo un provvedimento che, risultando dall’intervento dell’ordinanza di correzione e dalla sua annotazione sulla sentenza stessa, si deve intendere pubblicato, nella formulazione risultante dalla correzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006, giusta il suo art. 27, comma 2.

Invero, l’art. 288, comma 4, riguardo alle parti della motivazione della sentenza corrette fa decorrere il termine di impugnazione dalla notificazione dell’ordinanza che dispose la correzione. Tale termine è quello di cui all’art. 325 c.p.c.. Ove la notificazione manchi, è pacifico che trovi applicazione il termine di cui all’art. 327 c.p.c., che decorrerà dalla pubblicazione dell’ordinanza.

Poichè l’ordinamento fa decorrere riguardo a dette parti il termine di impugnazione da eventi che correla all’ordinanza di correzione, è di tutta evidenza che una norma processuale, la quale, in relazione al mezzo di impugnazione esperibile, preveda l’applicazione del nuovo regime con riferimento alla data di pubblicazione del provvedimento impugnabile, deve farsi riferimento ai fini di tale applicazione alla data del provvedimento di correzione.

Ne discende che una norma come quella che regolava, in relazione ai processi pendenti, l’applicabilità della nuova disciplina del ricorso per cassazione introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, quale quella dell’art. 27, comma 2, di tal D.Lgs., per i ricorsi o i motivi riguardanti parti corrette delle sentenze corrette alla data di pubblicazione dell’ordinanza di correzione.

Nella specie, l’ordinanza di correzione è stata pronunciata in udienza il 17 maggio 2006 e, quindi, al motivo trova applicazione l’art. 366 bis c.p.c.. Tale applicazione riguarda sia l’impugnazione della correzione come tale, sia i motivi che pertengono alla sentenza per come corretta, di modo che detta applicazione riguarda tutti i motivi, oltre a quello in esame. I motivi successivi al primo, infatti, riguardano proprio la parte della sentenza corretta.

Il principio di diritto che viene in rilievo è il seguente: “Il ricorso per cassazione o il motivo di ricorso per cassazione proposto contro una sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, ma relativamente ad una parte di tale sentenza corretta a decorrere da tale data, si doveva intendere soggetto al requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2.

Tale requisito, invece, restava inapplicabile al ricorso o ai motivi non riguardanti la parte corretta della sentenza”.

p. 1.2. Ora, l’illustrazione del motivo, a conclusione della sua esposizione, chiede alla Corte di enunciare i seguenti principi di diritto: “1) il vizio dell’errore materiale emerge dal confronto tra gli atti e la sentenza; 2) il contrasto tra la decisione contenuta nella parte motiva e quella contenuta della rectius: nella parte dispositiva non è un errore materiale, ma un vizio proprio della sentenza che, in quanto tale, non può essere risolto col ricorso alla procedura ex artt. 287 e 288 c.p.c.”.

Tali enunciazioni sono del tutto inidonee ad integrare il quesito di diritto (applicabile al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4:

per tutte Cass. (ord.) n. 4329 del 2009), attesa la loro astrattezza.

L’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione e criticato dal motivo, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che ne risultasse evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non avesse presentato questo contenuto era, pertanto, un non-quesito e come tale va considerato (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008;

nonchè n. 6420 del 2008).

p. 1.3. Fermo quanto qui rilevato, per completezza, attesa la novità del principio affermato, il Collegio ritiene di svolgere alcune considerazioni ulteriori.

Il motivo, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente sarebbe stato ammissibile, tenuto conto che la violazione da parte del giudice d’appello dei limiti del potere di correzione, in quanto determina la nullità della sentenza per essere stato esercitato non il potere previsto dall’art. 287 c.p.c., di riscontro di un errore materiale, bensì un potere sostitutivo della stessa decisione nel suo complessivo tenore, dev’essere controllata in sede di impugnazione, come qualsiasi altra nullità, giusta il principio di conversione di cui all’art. 161 c.p.c..

p. 1.4. Ciò premesso, si rileva quanto segue sul merito del motivo.

Nell’ipotesi di pronuncia contestuale mediante deposito della motivazione e del dispositivo, in relazione alla sentenza d’appello che nella motivazione rigetti in modo espresso e chiaro il motivo di appello con cui il danneggiato sollecitava la condanna, negata in primo grado, dell’assicuratore per la r.c.a. in solido con il responsabile e nel dispositivo, nel condannare il responsabile, in accoglimento del motivo di appello sul quantum al pagamento della somma rideterminata quale danno risarcibile, condanni in solido anche l’assicuratore, si determina una situazione nella quale v’è contrasto fra dispositivo e motivazione.

Tale situazione, per essere emendata non necessita dell’iniziativa della società assicuratrice mediante l’impugnazione della sentenza per contrasto insanabile fra dispositivo e motivazione e, quindi, per nullità della sentenza nella parte in cui ha condannato la società assicuratrice, posto che tale condanna è priva di una motivazione.

La situazione è, invece, certamente emendabile con la procedura della correzione degli errori materiali, perchè nel caso in cui la motivazione e il dispositivo della sentenza vengono a giuridica esistenza coevamente con la congiunta pubblicazione, il fatto che la motivazione evidenzi in modo chiaro la decisione sul punto ed il dispositivo invece ne evidenzi il risultato in modo contrario, integra errore materiale rilevabile dalla sentenza nel suo complesso e da sciogliersi a favore di quanto risulta dalla motivazione, posto che il dispositivo rappresenta la consacrazione riassuntiva del tenore della decisione e, pertanto, se nella motivazione la decisione risulta chiaramente ed in modo incontrovertibile essere stata in un certo senso, il fatto che nel dispositivo il risultato della decisione sia esternato in senso opposto è senza dubbio individuabile come mero errore materiale.

E’ quanto accaduto nel caso di specie, nel quale la sentenza aveva chiaramente ed espressamente rigettato l’appello proposto dal qui ricorrente quanto alla richiesta di riconoscimento della responsabilità dell’assicuratrice e, quindi, quanto alla conseguente richiesta di condanna al risarcimento. Lo si coglie nella motivazione in modo chiaro dall’inizio della sua esposizione fino a metà della pagina cinque, dove conclusivamente rispetto al pregresso argomentare è detto che “deve, pertanto, essere respinto l’appello in relazione al rigetto della domanda nei confronti dell’assicurazione appellata”.

Deve, dunque, escludersi che il Tribunale abbia esercitato il potere di correzione al di fuori della logica dell’errore materiale.

Il primo motivo è, pertanto, rigettato.

p. 2. Con un secondo motivo si denuncia “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Vi si chiede, peraltro, con una prospettazione che non appare del tutto chiara, una correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4, sotto il profilo che con l’atto di appello era stato dedotto dal qui ricorrente che la propria domanda non era stata formulata ai sensi dell’art. 2054 c.c., perchè non vi era stato alcuno scontro fra veicoli, bensì ai sensi dell’art. 1681 c.c., essendo egli persona trasportata. La Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare tale motivo esaminando il caso alla stregua dell’art. 2054 c.c..

p. 2.1. Anche questo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis.

La sua illustrazione viene chiusa dalla richiesta alla Corte di enunciare il seguente principio di diritto: “3) la motivazione della sentenza dev’essere corretta (perchè contraddittoria e/o inesistente), se è stata emessa avendo inquadrato la fattispecie di fatto in un ambito normativo errato”. Non si tratta di quesito di diritto, attesa la sua assoluta astrattezza, mentre non è formulata la c.d. “chiara indicazione” quanto alla censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. (in termini, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

p. 2.2. Il motivo sarebbe comunque inammissibile se inteso come effettivamente postulante una correzione della motivazione, siccome espressamente richiesto, e, quindi, un intervento della Corte diretto, a dispositivo invariato, a sostituire alla motivazione una diversa motivazione in iure. Il potere di correzione della motivazione non conforme a diritto in presenza di dispositivo che invece lo sia è, infatti, un potere della Corte esercitabile d’ufficio in presenza di motivo di ricorso fondato in iure per l’erroneità della motivazione della sentenza, ma proposto dal ricorrente in cassazione soccombente in sede di giudizio di merito per ottenere la cassazione della sentenza impugnata. Scopo che la Corte, dopo aver accertato l’erroneità della motivazione in iure ritiene non raggiungibile, perchè rinviene l’esistenza di una diversa motivazione in iure che rende corretto il dispositivo della sentenza.

Quando, invece, lo stesso ricorrente prospetti che la motivazione è erronea e, tuttavia, egli stesso, com’è manifesto se ne chiede solo la correzione e non chiede la cassazione della sentenza, ravvisi la conformità a diritto del dispositivo, è palese che la sua prospettazione non è considerabile come motivo di ricorso per cassazione, giacchè il motivo di ricorso per cassazione, come qualsiasi motivo di impugnazione dev’essere finalizzato, come domanda rivolta al giudice dell’impugnazione, ad ottenere la riforma o cassazione della sentenza.

p. 2.1. Se, invece, il motivo si intende, al di là delle espressioni usate, come diretto ad lamentare omessa pronuncia su un motivo di appello, allora lo si deve dire inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che non si indicano le espressioni con cui il motivo di appello era stato prospettato e si demanda alla Corte di ricercarle per valutare se il motivo sia fondato o meno (sull’applicabilità del principio di autosufficienza al vizio di violazione di norma del procedimento si veda Cass. n. 12239 del 2007, fra tante; nel vigore dell’art. 366 c.p.c., n. 6, si veda la giurisprudenza che si citerà di seguito).

p. 3. Il terzo motivo denuncia “violazione dell’art. 116 c.p.c., e dell’art. 2700 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Vi si censura la sentenza impugnata là dove avrebbe giustificato l’esclusione della responsabilità della società assicuratrice perchè la confessione del conducente dell’autovettura, cioè del padre del ricorrente, “può essere liberamente valutata …. E costituire prova solo se unita ad altra materiale probatorio”.

Il motivo è illustrato, dopo avere fatto riferimento alla sentenza impugnata soltanto riproducendo nei termini ora riportati la motivazione cui la critica si riferirebbe, con la prospettazione di due censure.

La prima nel senso che sarebbe erronea l’affermata necessità che la confessione potesse essere liberamente valutata solo se unita ad altro materiale probatorio, tenuto conto che la società convenuta si era limitata a non prendere posizione sul fatto storico e non aveva fornito prova contraria.

La seconda prospetta che vi era ulteriore materiale probatorio documentale, costituito dalla denuncia del sinistro, dal certificato del pronto soccorso, dalla documentazione del centro operativo del 118, da una dichiarazione di un maresciallo dei carabinieri, dalla dichiarazione testimoniale resa – a quel che sembra dallo stesso maresciallo – in altra causa riguardo ai danni lamentati da altra persona trasportata.

Questa documentazione sarebbe stata ignorata dalla sentenza impugnata.

p. 3.1. Anche tale motivo viola l’art. 366 bis c.p.c., dato che in sua chiusura si chiede siano enunciati tre principi astratti e si omette la chiara indicazione.

p. 3.2. Inoltre, sia la prima che la seconda censura sono inammissibili, per palese difetto di autosufficienza e di indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte (Cass. sez. un. n. 29547 del 2008 e n. 7161 del 2010; quanto agli atti processuali: Cass. (ord.) n. 26266 del 2008 e Cass. n. 4201 del 2010).

Quanto alla confessione, infatti, non se ne indica il tenore e nemmeno la sede in cui sarebbe stata resa. Quanto alla documentazione non se ne riproduce il contenuto per la parte che avrebbe dovuto essere valutata dal giudice d’appello.

E’ appena il caso di rilevare che anche l’art. 366 c.p.c., n. 6, è applicabile al ricorso in quanto proposto contro la sentenza corretta, venendo in rilievo, per le ragioni dianzi esposte a proposito dell’art. 366 bis, il seguente principio di diritto: “Il ricorso per cassazione o il motivo di ricorso per cassazione proposto contro una sentenza pubblicata anteriormente al 2 marzo 2006, ma relativamente ad una parte di tale sentenza corretta a decorrere da tale data, si deve intendere soggetto al requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Tale requisito, invece, resta inapplicabile al ricorso o ai motivi non riguardanti la parte corretta della sentenza”.

p. 3.4. Non solo: il motivo è inammissibile anche perchè non si evidenzia come il giudice d’appello con l’atto introduttivo dell’appello era stato investito delle circostanze poste a base delle due censure, il che rende impossibile accertare se le doglianze proposte siano comprese in quanto devoluto al giudice d’appello.

Inoltre, se il motivo – come non consentono le rilevate ragioni di inammissibilità – si potesse confrontare con la motivazione della sentenza impugnata, si dovrebbe constatare che non è adeguato alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha osservato che la documentazione che il giudice di pace aveva ritenuto irrilevante in realtà era inammissibile, perchè prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e che quel giudice avrebbe dovuto considerarla tale, osservando, peraltro, che l’errore non aveva comunque viziato la decisione, perchè il primo giudice non aveva attribuito valore probatorio alla detta documentazione. In tal modo, il Tribunale ha sostituito, però, la propria motivazione a quella del giudice di pace e la motivazione sostituita avrebbe dovuto essere impugnata, mentre non lo è stata.

Il motivo in esame sarebbe, dunque, inammissibile in ogni caso per tale ragione (si veda Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi, sulla inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che non critica la motivazione effettiva della sentenza impugnata).

p. 4. Il quarto motivo denuncia “errata applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 18, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” ed anch’esso, là dove torna postulare una censura alla sentenza impugnata per avere ritenuto che la dichiarazione del convenuto D.L.G.D. aveva valore probatorio solo nei suoi confronti, è inammissibile:

a) sia per inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c., perchè nuovamente la sua illustrazione è chiusa da richieste di enunciazione di principi di diritto del tutto astratte, inidonee ad integrante quesito di diritto e, per la parte ai sensi dell’art. 360, n. 5, carente di chiara indicazione;

b) sia per difetto indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè si astiene dal riprodurre la dichiarazione de qua e dall’indicare dove essa è stata resa (si veda sempre Cass. n. 1239 del 2007).

p. 5. Il quinto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. e dell’art. 2733 c.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”: anche in relazione ad esso valgono i duplici rilievi di inammissibilità svolti a proposito del motivo precedente, perchè anche questo motivo non rispetta l’art. 366 bis (sempre per ragioni analoghe a quelle indicate riguardo al motivo precedente) e si fonda sul contenuto della dichiarazione confessoria del responsabile.

p. 6. Il sesto motivo si duole di “violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5” e lamenta che il Tribunale non abbia ammesso l’ammissione della prova per testi con il teste M.B., dedotta alla pagina 5, punto 7 dell’atto di appello.

Vi si sostiene che il Tribunale avrebbe rigettato la richiesta stante il divieto di nuove prove in appello, senza considerare se ricorrevano le eccezioni indicate nell’art. 345 c.p.c..

p. 6.1 Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c.:

in questo caso l’illustrazione non si conclude nemmeno con la richiesta di enunciazione di un o di più principi di diritto astratti.

p. 6.2. La censura sarebbe, comunque, priva di pertinenza con la motivazione, perchè il Tribunale si è rifiutato di ammettere la nuova prova adducendo che la prova era stata richiesta in primo grado e il qui ricorrente era stato dichiarato decaduto dal diritto di assumerla, avendo richiesto egli stesso il rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Il motivo è, pertanto, inammissibile, in quanto non si correla alla motivazione della sentenza impugnata (si veda sempre Cass. n. 359 del 2005).

p. 7. il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

p. 8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore della resistente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascuna in Euro milleduecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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