Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7242 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 15/03/2021), n.7242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4539-2020 proposto da:

Z.P.C., in qualità di socia unica della Società

SPICA SRL in liquidazione, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

LA COMMARA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4368/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che:

Con sentenza nr. 4368/2018 la CTR accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Roma con cui era stato annullato l’avviso di accertamento che aveva modificato, a sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nella microzona Trionfale delle Vittorie l’unità immobiliare della società Spica s.r.l.

Avverso tale sentenza Z.P.C., in qualità di socia unica della società Spica s.r.l. cancellata il 27.4.2017 propone ricorso per cassazione affidato a 12 motivi.

Nessuno si è costituito per l’intimata.

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, e dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per la mancata rilevazione del giudicato intervenuto in relazione al medesimo immobile.

Con un secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso la CTR di aver comunicato al contribuente l’avviso di trattazione nonchè il deposito della sentenza come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 37.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31, 37 e 61. Per avere la CTR omesso di comunicare l’avviso di trattazione nonchè il deposito della sentenza come prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 31 e 37, applicabile anche in appello stante il rinvio disposto dal medesimo decreto, art. 61.

Con il quarto motivo si duole della violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, della L. n. 241 del 1990, art. 3, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decisimo, unidcesimo e dodicesimo motivo si denuncia l’omessa pronuncia su diversi motivi formulati nelle controdeduzioni di appello ed con l’appello incidentale con violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Vanno esaminati con priorità logica giuridica i motivi secondo e terzo del ricorso.

Sul punto va ricordato che secondo un condivisibile principio giurisprudenziale, “Nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dal medesimo decreto, art. 61, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicchè l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata” (Cass. n. 18279 del 2018; conf. Cass. n. 28968/18; n. 28843/17; n. 1786/16; v. anche n. 21059/07 e Sez. U., n. 13654/11).

Va altresì ricordato il principio secondo cui “Nel processo tributario, la trattazione dell’appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l’allungamento dei tempi del giudizio” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27496 del 30/12/2014).

Nel caso di specie ha dimostrato di essersi costituita depositando appello incidentale e controdeduzioni in data 19.6.2017 come emerge dalla ricevuta di deposito rilasciata dalla cancelleria del giudice di appello (doc 1 fascicolo ricorrente).

la CTR ha pertanto errato nell’omettere di rilevare l’omesso invio al domicilio dell’avviso di trattazione del giudizio di appello alla parte appellata cui non veniva comunicato neppure il deposito della sentenza avvenuta in data 25.6.2018.

Conseguentemente deve ritenersi ammissibile l’impugnazione per cassazione notificata in data 22.1.2020 dalla contribuente oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza” previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 38, comma 3, e che nella specie risale al 25.6.2018.

La ricorrente ha infatti provato ai sensi dell’art. 153 c.p.c. di “non averne avuto alcuna conoscenza, malgrado risultasse costituita, per nullità della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza” per un fatto ad essa non imputabile che legittima la rimessione in termine (cfr. Cass. n. 23323 del 2013).

Orbene, sulla scorta dei suesposti principi e sul rilievo che nella specie le questioni poste in quel giudizio necessitano di accertamenti in fatto preclusi a questo Giudice di legittimità i motivi di ricorso in esame vanno accolti.

Restano assorbiti gli altri due mezzi di cassazione, con cui sono stati dedotti l’omessa pronuncia sui motivi di impugnazione introdotti in via di appello incidentale ed in sede di controdeduzioni.

In estrema sintesi, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e con rinvio della causa alla competente CTR che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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