Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7242 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2021, dep. 04/03/2022), n.7242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22229-2020 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Anna Lombardi Baiardini, del foro di Perugia

(anna.lombardibaiardini.avvocatiperugiapec.it) che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 715/2020 del Tribunale di Perugia;

udita la relazione della causa svolta all’udienza camerale del

21/10/2021 dal consigliere relatore Dott. Giovanni Ariolli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. A.G., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il decreto n. 715/2020 del Tribunale di Perugia, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione con la quale la commissione territoriale di Firenze (Sezione di Perugia) aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale (status di rifugiato e sussidiaria) ed umanitaria.

2. Svolgendo tre motivi chiede l’annullamento del decreto impugnato.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3 e art. 5, comma 6, e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 3,8 e 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, all’art. 13, par. 3, direttiva 2005/85 CE, 2013/32 CE, per non avere valutato il Tribunale la credibilità del ricorrente sulla base dei parametri di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, il cui diniego era stato corredato da una motivazione solo apparente o inesistente, nonché omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Si lamenta che il Tribunale non ha proceduto all’esame del ricorrente e non ha fatto corretta applicazione dei criteri legali volti a stabilire, in sede di giudizio, la credibilità.

2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente resa attraverso una mera apparenza argomentativa ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, comma 1, artt. 7,8 e 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 3 e 8. La censura attiene all’omessa valutazione dei presupposti, affermati come esistenti, per il riconoscimento della protezione sussidiaria, derivante dai pericu/a connessi alla condizione di genere affermata dal ricorrente.

2.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di omesso esame e di motivazione inesistente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3 e 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1 e comma 1.1., al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 ed omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini della decisione. La doglianza attiene ai presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, alla luce della particolare situazione del ricorrente ed al livello di integrazione da questi raggiunto in Italia.

3. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini con controricorso, ha depositato nota al fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

4. Con memoria in data 10/10/2021 la difesa del ricorrente ha ulteriormente argomentato in ordine alla protezione sussidiaria ed umanitaria.

4. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.

4.1. Il primo motivo in tema di credibilità del ricorrente e relativo al riconoscimento dello status di rifugiato e/o di soggetto meritevole di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, ex lett. b), è manifestamente infondato. Il Tribunale, infatti, è anzitutto pervenuto ad un giudizio di inattendibilità del narrato in quanto la versione resa dal richiedente è risultata densa di contraddizioni, di elementi vaghi e generici con particolare riguardo alla seconda parte del narrato, a tratti anche inverosimile. Ciò in ossequio al principio dettato da questa Corte secondo cui la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito – e censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5 – il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass., 05/02/2019, n. 3340; Cass., 07/08/2019, n. 21142; Cass., 19/06/2020, n. 11925; Cass., 02/07/2020, n. 123578), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti (Cass., 27/06/2018, n. 16925; Cass., 12/11/2018, n. 28862). La non credibilità esclude in radice la concedibilità tanto dello status di rifugiato quanto della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b) (Cass., n. 10286/2020).

4.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 29/10/2020, n. 23942; Cass., 21/11/2018, n. 30105). Nel caso concreto, il Tribunale risulta avere ampiamente ed adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali la narrazione del richiedente, circa la sua condizione di omosessuale, non sia credibile. Ne’, al riguardo, può farsi ricorso alla dichiarazione scritta di una associazione di Perugia a mente della quale il richiedente si sarebbe impegnato ad organizzare un evento di “genere”, essendo l’allegazione del tutto priva di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto il documento nel ricorso (Cass. S.U. 34469/2019). In ogni caso, si tratterebbe di un documento “neutro”, considerato che la partecipazione ed il coinvolgimento a detti eventi costituisce patrimonio delle libertà civili di tutti gli uomini e le donne, a prescindere dagli orientamenti sessuali.

Infine, generiche risultano le censure in ordine alla situazione della zona di provenienza del ricorrente: il giudice di merito ha, infatti, accertato, mediante ricorso a fonti autorevoli e pertinenti citate nel provvedimento, che la zona di provenienza del richiedente è immune da situazioni di violenza indiscriminata. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5, ipotesi che non ricorre nel caso in esame (Cass., 29/10/2020, n. 23942; Cass., 21/11/2018, n. 30105).

4.3. Il terzo motivo in ordine alla protezione umanitaria è inammissibile: a fronte di un accertamento di merito circa la mancanza di una specifica allegazione di situazioni di vulnerabilità, i riferimenti allo stato di salute e ad una pretesa integrazione in Italia, risultano operati – inammissibilmente – in questa sede, non avendo il ricorrente specificato – in violazione del principio di autosufficienza – in quale atto siano stati dedotti, riproducendone il contenuto.

5. In conclusione, nulla aggiungendo di decisivo la memoria depositata, va dichiarato inammissibile il ricorso. Nulla per le spese stante la mancata costituzione del Ministero intimato.

6. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660/2019.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA