Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7241 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2394-2016 proposto da:

V.E., M.L., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato RITA BRUNO,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE TAMBE’ giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.V., domiciliata in ROMA presso la cancelleria della Corte di

Cassazione e rappresentata e difesa dall’avvocato FEBO FRANCESCO

MASSIMO BATTAGLIA giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1588/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie di parte controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con due distinti giudizi, poi riuniti dinanzi al Tribunale di Catania, D.V., nel primo quale amministratrice di sostegno della madre M.M.C., e nel secondo quale erede della stessa, conveniva in giudizio i coniugi M.L. e V.E., deducendo che il primo aveva ricevuto dallo zio M.A., fratello di M.M.C., una procura speciale, per effetto della quale, previo mutamento di regime patrimoniale con la moglie, V.E., aveva venduto a quest’ultima due immobili di proprietà dello zio.

Chiedeva pertanto accertarsi la invalidità o comunque l’inefficacia di tali atti, con la divisione del patrimonio ereditario tra i due eredi, e cioè tra l’attrice ed il convenuto M., quali discendenti dei due fratelli del de cuius, morto celibe e senza figli.

Il Tribunale di Catania con la sentenza non definitiva dell’11 giugno 2011 dichiarava inefficace la vendita e dichiarava eredi per successione legittima la D. ed il M..

Disposta la prosecuzione del giudizio per la redazione del progetto di divisione, il Tribunale con la sentenza definitiva del 26/9/2014 dopo avere ritenuto irrilevante la produzione del testamento olografo del de cuius, dichiarava sciolta la comunione ereditaria attribuendo l’immobile in (OMISSIS) alla D. e quello in (OMISSIS) al M..

Avverso le due sentenze il M. e la V. proponevano separati appelli, che previa riunione da parte della Corte d’Appello di Catania, erano entrambi rigettati con la sentenza n. 1588/2015 del 19 ottobre 2015.

M.A. e V.E. hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di cinque motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

1. Il primo motivo con il quale si deduce la nullità della sentenza per la violazione falsa applicazione dell’art. 22 c.p.c., sul presupposto che la competenza a decidere sulle domande dell’attrice andava radicata dinanzi al Tribunale di Velletri, essendo il de cuius deceduto ad (OMISSIS), è manifestamente infondato.

Ed, invero oltre a sostenersi in maniera erronea che la competenza di cui alla norma citata avrebbe carattere inderogabile (in senso contrario si veda Cass. n. 215/1985, che ribadisce che trattasi di competenza per territorio esclusiva, ma non inderogabile; conf. Cass. n. 2466/1976 che ribadisce l’applicabilità dell’art. 38 c.p.c. nella sua precedente formulazione, quanto alla necessità dell’eccezione della parte per il suo rilievo), si omette altresì di considerare che a seguito della riforma dell’art. 38 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis (e quindi prima delle modifiche di cui alla L. n. 69 del 2009), anche l’incompetenza per materia o per territorio inderogabile non poteva essere rilevata oltre la prima udienza di trattazione (cfr. ex multis Cass. n. 5225/2014).

Nella fattispecie, la sentenza impugnata ha dato atto che l’eccezione de qua era stata sollevata solo nella comparsa conclusionale in primo grado, e quindi ben oltre ogni preclusione posta sul punto dall’art. 38 c.p.c., occorrendo avere riguardo per la proposizione alla data prevista per il tempestivo deposito della comparsa di costituzione e risposta.

2. Del pari infondato deve ritenersi il secondo motivo che ancorchè formalmente denunzi la violazione dell’art. 2697 c.c., mira in sostanza a contestare la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle prove sì come operati dal giudice di primo grado, e confermati in sede di appello, circa l’accertamento della qualità di coerede in capo all’attrice.

I giudici di merito, lungi dal decidere invertendo la regola dell’onere della prova (unica ipotesi in cui appare possibile la denunzia della violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.), hanno in realtà ritenuto che la qualità di erede del defunto M.A., in capo alla D., quale erede a sua volta della madre M.M.C., sorella del de cuius, dovesse reputarsi non oggetto di contestazione (o meglio tardivamente contestata ad opera dei convenuti) e come tale non necessitante di prova (essendo i fatti non contestati al di fuori del thema probandum) aggiungendo altresì che le stesse dichiarazioni rese dal convenuto in sede di interrogatorio formale, confortavano il fatto che la D. fosse effettivamente figlia di una sorella del defunto, e che gli unici parenti di quest’ultimo, erano appunto i genitori del ricorrente e dell’intimata.

Conforta la correttezza della valorizzazione del principio di non contestazione, anche in merito all’accertamento della qualità di erede, quanto sostenuto da Cass. S.U. n. 12065/2014 che, nell’esaminare la rilevanza probatoria in materia delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, ha ribadito che la dichiarazione sostituiva non ha valore di prova nel processo civile, ma che tuttavia la prova delle circostanze asseverate dalla stessa parte si impone in presenza di una contestazione della controparte, avuto riguardo però alla consistenza ed al grado di specificità della contestazione stessa.

Mutatis mutandis, trattasi di principio che appare suscettibile di estensione anche al caso in cui l’affermazione della parte circa la titolarità della qualità di erede non sia oggetto di contestazione ad opera della controparte.

Inoltre trattasi di considerazioni che appaiono idonee a dare di per sè sole adeguata giustificazione della correttezza della valutazione operata sul punto dalla Corte distrettuale e che esimono in ogni caso dalla necessità di verificare la validità, dal punto di vista formale, delle dichiarazioni a carattere confessorio rese dal M. in sede di interrogatorio formale.

Infine costituisce questiona nuova, e come tale inammissibile in questa sede, oltre che priva di prova, l’affermazione secondo cui il de cuius aveva altri parenti, oltre a quelli individuati dalla sentenza gravata.

3. Del pari infondato deve ritenersi il terzo motivo di ricorso che ancora una volta prospetta come violazione dell’art. 2697 c.c., quello che è in realtà un error in procedendo, posto che si denunzia che erroneamente sarebbe stata ritenuta tardiva la produzione del testamento olografo con il quale M.L. era istituito erede universale dallo zio.

Il motivo tuttavia non si confronta con la ratio decidendi della sentenza di appello, che ha condiviso la valutazione espressa sul punto dal Tribunale, in ragione del fatto che la sentenza non definitiva, nell’affermare che erano eredi legittimi del de cuius M.A. e D.V., ha accertato altresì che la successione era regolata dalla legge.

In assenza nell’atto di appello proposto avverso la sentenza non definitiva, di uno specifico motivo di gravame volto a contestare tale affermazione (non potendosi a tal fine equiparare a tale contestazione quella che invece investiva l’assenza di un rapporto di parentela tra il de cuius e l’attrice, che a monte presuppone il convincimento che la successione sia regolata dalla legge), deve ritenersi che effettivamente sia passato in giudicato l’accertamento circa la devoluzione ex lege della successione di M.A., sicchè non è più suscettibile di contestazione, palesandosi quindi del tutto irrilevante la successiva produzione del testamento senza però aver prima posto in discussione quanto accertato con efficacia ormai di giudicato (cfr. in tal senso Cass. n. 5920/1999, secondo cui la scoperta di un testamento il cui contenuto possa mettere in discussione il precedente accertamento giudiziale della qualità di erede, presuppone l’esperimento della revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 3).

4. Quanto infine al quarto ed al quinto motivo che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, con gli stessi si mira evidentemente a sollecitare un nuovo apprezzamento dei fatti di causa in difformità da quanto compiuto dal giudice di merito, sicchè gli stessi si profilano inammissibili.

I motivi appaiono essenzialmente rivolti a contestare la corretta valutazione ed individuazione dei beni da dividere, questioni che sono oggetto di esame e decisione solo ad opera della sentenza definitiva del Tribunale pubblicata in data 26/9/2014.

Ne consegue che l’appello proposto avverso tale sentenza risulta evidentemente successivo alla data di entrata in vigore della novella di cui all’art. 348 ter c.p.c., che all’u.c., estende la regola della impossibilità di poter impugnare la sentenza di primo grado a seguito di ordinanza adottata ex art. 348 ter c.p.c., per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 anche alle sentenze di appello che abbiano confermato la decisione di primo grado.

Ne discende che la sentenza della Corte distrettuale, confermativa della decisione del Tribunale, in parte qua, non è suscettibile di censure che siano riconducibili, al di là della formale indicazione della rubrica, alla previsione di cui al menzionato art. 360 c.p.c., n. 5.

Inoltre, in disparte evidenti lacune della formulazione del ricorso rispetto al principio di autosufficienza, non avendo la parte compiutamente riportato il testo della perizia d’ufficio e delle note critiche che i ricorrenti assumono aver depositato in corso di giudizio, il quarto motivo non si conforma minimamente alla novellata previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 che sarebbe applicabile alla fattispecie ratione temporis, mentre il quinto motivo in sostanza ripropone la questione relativa alla corretta individuazione dell’immobile sito in (OMISSIS), che è invece stata oggetto di puntuale disamina da parte del giudice di appello alle pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata, dovendosi quindi escludere ex actis la ricorrenza del vizio di omessa disamina di un fatto decisivo, così come prospettato dai ricorrenti alla pag. 31 del ricorso.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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