Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7240 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21, presso lo studio

dell’avv. RAIMONDO Angela, dal quale è rapp.to e difeso, giusta

procura in atti;

– ricorrente –

contro

New Team Company s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio

dell’avv. CRIMI Giuseppe e Eugenio Mingoia, dal quale è rapp.to e

difeso, giusta procura in atti;

– controricorrente –

nonchè

Concessionario di Roma del Servizio Riscossione Tributi Banca Monte

dei Paschi di Siena s.p.a.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio n. 338/07/1 depositata il 25/10/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 10/2/2010 dal Consigliere Relatore Doti Marcello Iacobellis;

udito l’avv. Crimi per il controricorrente;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla

relazione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da New Team Company s.r.l. contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza della CTP di Roma n. 50/44/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento Pubblicità 2000.

Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente., Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La controricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il dirigente pro tempore della U.O. Affissioni Pubblicità non avesse il potere di rappresentanza del Comune.

La censura, ammissibile in quanto corredata da quesito contenente una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, è fondata. Questa Corte (Sez. 5^, sent.

6807 del 20/03/2009; Sentenza n. 14637 del 22/06/2007), ha in proposito affermato che il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il comma 2 dell’art. 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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