Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7240 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36691-2018 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PAOLO ALESSANDRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS) COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA 2 SEZIONE DI

ANCONA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 622/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione sentenza della Corte di appello di Ancona. Con quest’ultima pronuncia è stato respinto il gravame proposto da S.B., nato in Senegal: l’appello aveva ad oggetto la pronuncia del Tribunale con cui era stata disattesa la domanda di protezione internazionale dell’odierno ricorrente.

2. – Il ricorso per cassazione prospetta tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di impugnazione sono rubricati come segue.

Primo motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 4; difetto di motivazione; l’istante lamenta la mancata traduzione della decisione della Commissione territoriale.

Secondo motivo: violazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 11 e 17; dell’art. 2 Cost. e dell’art. 10 Cost., comma 3; difetto di motivazione: viene spiegato che la censura è svolta in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria.

Terzo motivo: violazione degli artt. 353 e 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 11 e 17 e art. 5, comma 6; la doglianza si riferisce alla statuizione in materia di protezione umanitaria, di cui si assume ricorrano le condizioni.

2. – Il primo motivo è inammissibile, in quanto il ricorso non contiene alcuno sviluppo argomentativo che faccia comprendere i termini della censura indicata.

Venendo al secondo motivo, la Corte di appello, nel prendere in considerazione la configurabilità, in concreto, della particolare ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha osservato (pag. 6 della sentenza) che non poteva ritenersi dimostrato che il grado di violenza del conflitto armato in corso nella regione di provenienza del richiedente avesse assunto le connotazioni proprie della fattispecie normativa; ha negato quindi ricorresse la speciale condizione data dalla “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, rilevando come il giudice di prime cure avesse richiamato fonti da cui non emergeva l’esistenza di un vero e proprio conflitto. Ciò detto, il motivo contrasta la sentenza impugnata rilevando come la regione di provenienza del richiedente risulti essere contrassegnata da un elevatissimo grado di criminalità e sia inoltre teatro di atti di terrorismo e di violenze generalizzate: esso si dipana nel richiamo di alcuni precedenti di merito che si sono interessati della regione di origine dell’istante, ma non contiene l’articolazione di alcuna censura ammissibile in questa sede. E’ qui appena il caso di rammentare che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa: ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332). Anche il secondo motivo è dunque inammissibile.

Lo stesso giudizio va formulato con riguardo al terzo mezzo. La Corte di merito ha osservato che non erano state allegate, nè potevano ritenersi dimostrate, specifiche situazioni soggettive che giustificassero la concessione della protezione umanitaria: e ciò avendo anche riguardo alla ritenuta non credibilità del racconto dello stesso richiedente. Il motivo denuncia la mancata valutazione dei documenti prodotti che parrebbero attestare il processo di inserimento dell’istante in Italia: sennonchè, a parte l’assoluta carenza di autosufficienza della censura, che menziona scritti di cui non riproduce, nemmeno per estratto, il contenuto e di cui non indica la localizzazione nei fascicoli di causa (cfr: Cass. 27 luglio 2017, n. 18679; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784), il motivo pare non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale ha posto in evidenza il dato della mancata prospettazione di ragioni di vulnerabilità soggettiva atte a giustificare l’accesso alla forma di protezione che qui viene in esame. A fronte di tale rilievo – conforme al principio per cui la proposizione della domanda di protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336) – l’istante nulla oppone, e ciò indirizza la censura alla statuizione di inammissibilità.

3. – Nulla deve disporsi in punto di spese processuali.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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