Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 724 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 19/01/2010, (ud. 16/06/2009, dep. 19/01/2010), n.724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore

rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma Via dei Portoghesi n. 12

domicilia;

contro

S.N.C. ANGELO BONASEGALE di Angelo Bonasegale e C. in liquidazione in

persona del legale rappresentante B.A., rappresentata

e difesa dagli Avvocati COLAIANNI Francesco e Michele Costa, ed

elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, via Bassano

del Grappa n. 24, come da procura a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 41/1/2005 pronunciata dalla Sezione prima

della Commissione Tributaria Regionale di Milano pronunciata

L’1.3.2005 e depositata il 16.3.2005;

udita la relazione del Consigliere Dott. POLICHETTI Renato;

lette le conclusioni scritte del P.G. Dott. LECCISI Giampaolo che ha

chiesto il rigetto del ricorso per essere lo stesso manifestamente

infondato.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

quanto segue:

In data 28.11.2000 veniva notificato ai soci della Angelo Bonsegale S.n.c. l’estratto ruolo n. partita (OMISSIS) relativo a ritenute alla fonte per l’anno 1992.

Avverso il suddetto estratto ruolo la societa’ proponeva ricorso lamentando l’illegittimita’ della notifica dell’iscrizione a ruolo in quanto non effettuata secondo la procedura prevista dalla legge ed in particolare per l’omessa notifica della cartella di pagamento. Veniva inoltre rilevato la nullita’ dell’atto impugnato per inesistenza dei requisiti essenziali e carenza di motivazione, nonche’ la tardivita’ dello stesso perche’ notificato oltre i termini di decadenza previsti dalla legge.

Si costituiva in giudizio l’ESATRI S.p.A. eccependo di avere notificato la cartella recante l’iscrizione a ruolo oggetto dell’impugnazione il 21.9.1998. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso della contribuente dichiarando la nullita’ dell’atto per difetto di notifica dell’atto principale, e respingendo quindi le eccezioni di controparte circa l’avvenuta previa notifica della cartella di pagamento in quanto l’ESATRI aveva prodotto la fotocopia della cartella mancante, pero’, delle firme sia del notificatore sia del consegnatario; rilevando, inoltre, che la cartella era stata notificata in via dei (OMISSIS), anziche’ presso la sede sociale di (OMISSIS).

La suddetta sentenza veniva appellata presso la Commissione Tributaria Regionale di Milano dall’Agenzia delle Entrate di Milano, sostenendo l’improcedibilita’ del ricorso per inosservanza della procedura prevista dal D.P.R. n. 787 del 1980, art. 10 e l’inammissibilita’ dello stesso per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19.

Nessuna impugnazione veniva proposta dall’ESATRI S.p.A. la quale prestava acquiescenza alla decisione del giudice di primo grado.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano con la sentenza oggetto del presente ricorso rigettava l’appello.

Avverso la suddetta sentenza propone ricorso innanzi a questa Corte l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi che verranno di seguito esaminati.

Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, commi 1 e 3 in base in quanto la suddetta norma non consentirebbe l’impugnazione dell’estratto di ruolo.

Il motivo e’ infondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo.

Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione e’ ammissibile non solo nei confronti della cartella ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non e’ che una riproduzione di una parte del ruolo.

Peraltro come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di contenzioso tributario, il ricorso avverso il ruolo formato ai sensi del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 7 e’ proposto inviando preventivamente l’originale al centro di servizio e depositando un altro esemplare nella segreteria della commissione tributaria. L’invio dell’originale ha una funzione meramente deflattiva del contenzioso, e non anche di tutela del diritto di difesa ed al contraddittorio dell’Amministrazione finanziaria, con la conseguenza dell’ammissibilita’ del ricorso, tempestivamente notificato all’Ufficio, pur in mancanza di tale adempimento preventivo” (Cass. 31.03.2008 n. 8206).

Inoltre costituisce circostanza pacifica e comunque non contestata dal ricorrente che la notifica della cartella esattoriale e’ stata dichiarata nulla sia dai giudici di prime cure che dalla Commissione Tributaria Regionale per mancanza delle firme sia del messo notificatore che del consegnatario. Al riguardo e’ stato stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e’ assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullita’ dell’atto consequenziale notificato. Poiche’ tale nullita’ puo’ essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3 di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere i vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spettera’ al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovra’ verificare sola sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullita’ dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovra’ riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa”.

(Cass. SS.U. 4.3.2008 n. 5791).

Il secondo motivo si basa esclusivamente sulla ritenuta violazione o falsa applicazione del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, art. 10.

Violazione che viceversa e’ insussistente sulla base della sopra richiamata giurisprudenza di questa Corte.

Attesa la natura del contenzioso sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

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