Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 724 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. I, 13/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 13/01/2011), n.724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11782/2009 proposto da:

I.G. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avv.to MAURIELLO Giuseppe, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ((OMISSIS)) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 4295/07 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI

del 22/10/08, depositato il 23/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G., in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli, pronunziando sul ricorso per equa riparazione proposto da I.G. nei confronti del Ministero della Giustizia, ha ritenuto irragionevole nella misura di 7 anni e mesi 10 la durata di un procedimento penale instaurato a carico del ricorrente ma ha rigettato la domanda ritenendo insussistente il danno patrimoniale per essersi concluso il processo penale con la declaratoria di prescrizione dei reati.

Contro il decreto della Corte di appello l’istante ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, il diritto all’equa riparazione prescinde dall’esito del giudizio irragionevolmente protrattosi nel tempo, e quindi compete anche quando la durata eccessiva abbia determinato l’estinzione del reato per prescrizione (dovendosi escludere che quest’ultima valga di per sè ad elidere gli effetti negativi del protrarsi eccessivo del processo, in via di compensatio lucri cum damno), salvo che l’effetto estintivo del reato derivi dall’utilizzo, da parte dell’imputato sottoposto a procedimento penale, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa (Sez. 1^, Sentenza n. 17552 del 02/08/2006).

Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Il ricorso risulta notificato al Ministero presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.

2.- Qualora la notificazione del ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A. (nella specie il Questore) sia affetta da nullità perchè effettuata presso l’Avvocatura distrettuale, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, deve ordinarsi la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. che, se eseguita, ha l’effetto di sanare tale nullità impedendo la decadenza dall’impugnazione (Sez. 1^, Ordinanza interlocutoria n. 15062/2006).

Il ricorso, quindi, può essere deciso in Camera di consiglio”.

p.2.- Osserva il Collegio che il ricorrente, prima della fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ha provveduto spontaneamente alla rinnovazione della notificazione del ricorso presso l’Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha tempestivamente notificato controricorso, ritualmente depositato.

Ciò premesso va rilevato che il ricorso è manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte invocata deal ricorrente (Sez. 1^, Sentenza n. 17552 del 02/08/2006), confermativa dell’orientamento precedente (n. 7808/2005), secondo cui l’estinzione del reato per prescrizione non neutralizza, ai fini dell’equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, l’irragionevole durata del processo penale presupposto qualora non constino comportamenti dilatori posti in essere dall’imputato e sconfinanti nell’abuso del diritto.

Pertanto, poichè risulta definitivamente accertata dal giudice del merito l’irragionevole durata del processo presupposto nella misura di anni 7 e mesi 10 e non accertato un comportamento dilatorio posto in essere dal ricorrente, la Corte, cassato il decreto impugnato, può decidere nel merito la causa ai sensi dell’art. 384 c.p.c., liquidando a titolo di indennizzo per danno non patrimoniale, la somma di Euro 7.083,00 oltre interessi dalla domanda e le spese processuali come liquidate in dispositivo.

Relativamente all’entità dell’indennizzo, invero, va applicato il principio consolidato per il quale i criteri di liquidazione applicati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo non possono essere ignorati dal giudice nazionale, il quale può tuttavia apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda, purchè motivate e non irragionevoli. Peraltro, ove non emergano elementi concreti in grado di far apprezzare la peculiare rilevanza del danno non patrimoniale, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa comporta che la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Sez. 1^, Sentenza n. 2184 0 del 14/10/2009).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 7.083,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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