Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7239 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2192/2016 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliata in TIVOLI, VIA

TIBURTINA, 86, presso lo studio dell’avvocato CATERINA SORGENTE, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

C.M.T.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1981/2015 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositata

il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

– I.R. convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Tivoli, C.M.T. al fine di accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità di quest’ultima, ai sensi dell’art. 2043 c.c. o dell’art. 2051 c.c., per i danni subiti dall’immobile di proprietà dell’attrice, causati da infiltrazioni d’acqua provenienti dall’immobile sovrastante di proprietà della convenuta nel corso dell’anno 2008, e per l’effetto condannarla al pagamento della somma complessiva di Euro 2.244,00 nonchè al risarcimento del danno alla salute e/o disagio cagionato alla I. in misura non inferiore ad Euro 1.000,00, oltre spese di lite;

– C.M.T. resistette alla domanda, eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell’istante e chiedendone, nel merito, il rigetto per difetto del nesso di causalità e per mancanza di dimostrazione dei danni subiti dall’attrice nonchè delle spese sostenute per l’eliminazione dei fenomeni di infiltrazione;

– il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 360/2013, accolse la domanda e condannò la convenuta al pagamento, in favore dell’attrice, della somma di Euro 1.754,50 per il danno patrimoniale subito e di Euro 500,00 per il danno non patrimoniale liquidato in via equitativa, oltre al pagamento delle spese di lite e del compenso di ctu;

– C.M.T. propose appello davanti al Tribunale di Tivoli, sostenendo che non ricorrevano i presupposti per l’integrazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., poichè, all’esito dell’istruttoria espletata, non era stato provato il nesso causale tra il bene in custodia e l’evento dannoso, che invece era stato interrotto dalla verificazione di un caso fortuito, rappresentato dalle abbondanti e imprevedibili piogge che si erano abbattute sul terrazzo, che era stato oggetto di adeguata manutenzione attraverso puntuali lavori di ristrutturazione, come acclarato dal ctu;

– I.R. resistette al gravame, sostenendo che la fattispecie di responsabilità dedotta configurava un’ipotesi di responsabilità oggettiva, sicchè prescindeva dall’accertamento dell’avvenuta manutenzione del bene a cura del custode, ma si fondava sulla disponibilità materiale e giuridica della cosa;

– con sentenza n. 1981/2015, depositata il 9.10.2015, il Tribunale di Tivoli accolse il gravame e, per l’effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinse la domanda di risarcimento danni, rilevando che, in esito all’istruttoria svolta, non era stato dimostrato che le macchie d’umidità erano state causate dal bene di proprietà della C., poichè, per un verso, non erano state identificate le ragioni del’esistenza di macchie in ambienti che non erano sottostanti all’immobile dell’appellante e, per altro verso, non erano state individuate con certezza le cause dell’allagamento;

– per la cassazione della citata sentenza ricorre I.R. sulla base di due motivi;

– è rimasta intimata C.M.T.;

Atteso che il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 434 c.p.c., per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specifica emarginazione dei motivi di doglianza in appello) appare manifestamente infondato e ciò perchè, nello stesso ricorso in cassazione, la ricorrente attesta che la C. spiegava gravame contestando che sussistessero i presupposti della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.: a) in difetto di alcuna prova, neanche all’esito dell’istruttoria espletata in prime cure, del nesso causale tra bene in custodia e danno-evento; b) nonchè per interruzione di tale ipotetico nesso per effetto di caso fortuito; sicchè, benchè la sentenza d’appello non abbia espressamente motivato su tale eccezione preliminare, l’accoglimento nel merito del gravame deve essere inteso come implicito superamento di tale eccezione;

Considerato che il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., per avere il Tribunale rilevato la mancanza di prova sul nesso causale delle rilevate macchie di umidità e, quindi, la possibilità che esse fossero riconducibili ad eventi eccezionali, pur gravando sul convenuto la prova del caso fortuito) è invece manifestamente fondato, in quanto, avendo l’attrice addotto la responsabilità della convenuta invocando la previsione di cui all’art. 2051 c.c., che pone appunto una regola di responsabilità oggettiva, e che le affermazioni del giudice di appello, laddove negano la prova del rapporto causale tra custodia del bene e danno-evento, fanno riferimento all’assenza di certezza circa le cause dell’allagamento, laddove per andare esente da responsabilità sarebbe stato onere del preteso danneggiante dimostrare l’effettiva assenza del rapporto causale sotto forma di caso fortuito;

Ritenuto quindi che effettivamente deve ritenersi sussistente la falsa applicazione della norma in rubrica e che per l’effetto la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, ed anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il secondo motivo di ricorso, e rigettato il primo, cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Ordinanza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. T.C..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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