Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7239 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28453-2019 proposto da:

SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato DOMENICO STANGA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1507/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. La società contribuente ha impugnato l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro deducendo che l’imposta avrebbe dovuto calcolarsi in misura fissa e non in misura proporzionale e la violazione del principio di alternatività imposta di registro e Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in primo grado. Ha proposto appello la società e la CTR della Campania ha confermato la sentenza impugnata, osservando che spetta al contribuente fornire prova della spedizione del plico e della sua ricezione e che nella specie non è stata allegata la cartolina di ritorno dell’atto notificato a mezzo posta, sottoscritta dal notificatario.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la società affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, della L. n. 890 del 1982, artt. 4 e 8, nonchè dell’art. 2697 c.c. Lamenta l’errore del giudice d’appello nel ritenere onere del contribuente fornire la prova della data di notificazione dell’atto tributario impugnato, anche in assenza di contestazione. Deduce che in ricorso la società ha indicato la data dell’8 febbraio quale momento in cui l’ufficio ha notificato alla ricorrente l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, affermazione che non è stata oggetto di contestazione, di conseguenza il ricorrente non aveva alcun onere di dimostrare la data della notificazione dell’atto tributario. Inoltre, mentre i giudici di primo grado hanno ritenuto (erroneamente) il ricorso inammissibile D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 21, perchè egli non ha depositato l’atto impugnato, i giudici di secondo grado invece ritenuto anche non provata la data di notificazione del ricorso per mancata produzione della cartolina di ricevimento, commettendo un ulteriore errore.

Il motivo è fondato.

Nel processo tributario, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 22, comma 4, il contribuente è tenuto a depositare copia dell’atto impugnato quando sia eccepita la tardività del ricorso, essendo dalla notifica dell’atto ricavabile la prova della tempestiva introduzione del giudizio, il cui onere grava sul predetto (Cass. 10/11/2020, n. 25107). Nella specie però non è stata proposta alcuna eccezione di tardività e pertanto il contribuente non era tenuto a depositare l’avviso impugnato. Vero è che la tempestività del ricorso deve essere verificata d’ufficio, ma nella specie doveva essere verificata con riguardo alla data dell’8 febbraio 2016, indicata dal contribuente quale data di notifica dell’avviso di accertamento impugnato, data non contestata dalla Agenzia, senza necessità di ordinare l’esibizione in giudizio dell’atto impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5.

Al fine poi di verificare la tempestività del ricorso, una volta costituitasi la controparte, non è necessario, come erroneamente ritenuto dalla CTR, depositare la cartolina di ricevimento del ricorso, ma basta dimostrare la tempestiva spedizione del ricorso stesso, posto che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, dispone che “Qualunque comunicazione o notificaizione a mezzo del servizio postale si considera latta nella data della spedizione”.

Pertanto, a questo specifico fine, la parte può limitarsi a depositare anche la sola ricevuta di spedizione, mentre dovrà depositare la cartolina di ricevimento del ricorso se la parte non si costituisce, al fine di dare prova della corretta instaurazione del contraddittorio.

4.- Con il secondo motivo del ricorso la parte deduce che la controversia può essere decisa senza ulteriori accertamenti in merito e lamenta la illegittimità del tardivo mutamento del presupposto impositivo da parte dell’Agenzia delle entrate, la erronea applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, e della tariffa, artt. 8 e 9, la violazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro e il difetto di motivazione dell’avviso di accertamento.

Il motivo è inammissibile atteso che i giudici di merito si sono pronunciati solo sulla preliminare questione della ammissibilità del ricorso e che il giudice d’appello esplicitamente ha dichiarato assorbite le questioni relative alla legittimità e sussistenza della pretesa impositiva, della applicabilità della tassazione in misura fissa anzichè proporzionale e della regolarità dell’avviso di accertamento.

Sono infatti inammissibili in cassazione quelle censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì riguardano questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza, che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cass. civ., 22/09/2017, n. 22095). Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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