Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7239 del 04/03/2022
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 04/03/2022), n.7239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29245/2020 proposto da:
J.L., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato dall’avvocato
Giuseppe Onorato;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza non definitiva 534/2020 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI depositata il 21/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. J.L., cittadino del (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado della protezione internazionale e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5, 6, art. 7, n. 2 e art. 14, lett. a) e b) e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 per avere il decidente negato il riconoscimento delle misura reclamate in ragione della divisata non credibilità del ricorrente, quantunque a tal fine fosse dovere del giudice attivare i poteri istruttori d’ufficio onde maturare una completa ed attuale conoscenza della complessiva situazione interna del paese di provenienza; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché dell’omessa valutazione di circostanze emerse in sede di appello, per avere il decidente negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza considerare l’integrazione lavorativa conseguita dal ricorrente durante la sua permanenza nel paese di accoglienza.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Il primo motivo di ricorso, essendo inteso a censurare il giudizio di non credibilità del ricorrente reso dalla Corte d’Appello è inammissibile, posto che, secondo quanto reiteratamente affermato da questa, si tratta di apprezzamento di fatto rimesso all’esclusivo giudizio del giudice di merito, non rimeditabile perciò in questa sede ove, come qui bene riporta il provvedimento impugnato – che ha preso atto degli sviluppi positivi in corso nel paese di provenienza detto giudizio sia assistito da congrua ed adeguata motivazione (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).
Se ciò, come ancora chiarito da questa Corte, dispensa il giudice dei merito dal procedere ad ogni ulteriore approfondimento istruttorio riguardo alle fattispecie contemplate dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b), con riguardo alla residua fattispecie sub lett. c), rispetto alla quale, una volta assolto il dovere di allegazione, il dovere di cooperazione istruttoria è invece sempre sussistente (Cass., Sez. I, 29/05/2020, n. 10826), l’impugnato responso non è parimenti soggetto a critica avendo il decidente motivatamente escluso, in ragione di quanto risultante dalla positiva evoluzione della situazione politica interna del paese di provenienza, la sussistenza in relazione alla persona del ricorrente di una situazione di pericolo meritevole della richiesta protezione.
3. Il secondo motivo di ricorso si sottrae anch’esso al sindacato di questa Corte, postulando esso indirettamente una rimeditazione del giudizio di merito, tanto più a fronte del rilievo ostativo in tal senso formulato dal decidente che ha dato atto, constatando che nessuna significativa deduzione fosse stata declinata dal ricorrente a tale riguardo (cfr. pag. 9 della motivazione), della lacunosità della rappresentazione difensiva – a cui non pone riparo l’allegazione in punto di integrazione sociale operata con il ricorso stantene, in ragione della sua non autosufficienza, la novità – fermo infatti il principio che, pur comportando un’attenuazione dell’onere probatorio, il procedimento azionato con la domanda di asilo non si sottrae tuttavia all’applicazione del principio dispositivo, essendo onere del richiedente di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808).
4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022