Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7238 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2108/2016 proposto da:

Z.S., quale difensore di se stesso, domiciliato ex lege

in ROMA presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

e contro

R.B.;

– intimato –

e contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata

il 22/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso che:

l’avv. Z.S. propose opposizione avverso il decreto con il quale la Corte d’Appello di Messina aveva revocato in autotutela un proprio precedente decreto di liquidazione del suo compenso per l’assistenza ad un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in quanto erroneamente emesso in difetto di un presupposto;

avverso il provvedimento di rigetto il medesimo propose ricorso per cassazione, che fu accolto con rinvio;

in sede di rinvio la Corte d’Appello di Messina accolse l’opposizione, annullando il decreto di revoca; compensò inoltre le spese del giudizio, sulla base “delle ragioni sostanziali poste a fondamento della decisione di revoca dell’originario provvedimento di liquidazione” e “della circostanza che la stessa è stata annullata per ragioni attinenti alla sua mera definitività formale”;

avverso tale decisione Z.S. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; il Ministero della Giustizia non ha svolto difese, chiedendo unicamente di poter prender parte all’udienza di discussione;

Atteso che:

con l’unico motivo il ricorrente denunzia violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, dolendosi del fatto che, per un verso, il giudice di rinvio aveva omesso di regolare le spese inerenti ai precedenti gradi di giudizio, quantunque investito della relativa questione, e che, per altro verso, aveva compensato le spese pur avendo integralmente accolto l’opposizione;

– il motivo appare fondato per il secondo profilo evidenziato;

– il provvedimento impugnato, infatti, appare disporre circa le spese di lite con riferimento a tutti i precedenti gradi, laddove ne motiva la compensazione argomentando anche in relazione ai motivi dell’annullamento intervenuto all’esito del primo ricorso per cassazione;

– lo stesso appare invece censurabile in relazione alla giustificazione della compensazione totale, che ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, deve risiedere in gravi ed eccezionali ragioni che non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 11222/2016; n. 2883/2014; 12893/2011), nè consistere in un mero riferimento ad esigenze di giustizia sostanziale non meglio specificate (cfr. Cass. n. 14546/2015);

– le ragioni indicate dal giudice del rinvio appaiono per un verso prive della necessaria specificità e, per altro verso, qualificano come mera irregolarità formale l’esercizio da parte dell’amministrazione di un non consentito potere di autotutela, nel senso peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità fin da epoca anteriore alla presente vicenda processuale (cfr. Cass. n. 14594/2008);

Ritenuto che il provvedimento debba quindi essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso e per l’effetto cassa il provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Ordinanza redatta con la collaborazione dell’assistente di studio Dott. C.F..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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