Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7238 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27079-2019 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CARLO UGOLINI;

– ricorrente –

contro

COMUNE di BOLOGNA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 375/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 25/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.-. Il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2007, pretesa dal Comune di Bologna deducendo di avere diritto all’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, per l’immobile adibito ad abitazione principale. La medesima agevolazione è stata altresì pretesa da S.P., coniuge del ricorrente, per altra e diversa abitazione ove ella risiede con la figlia. Il giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto all’agevolazione soltanto in favore di S.P. e non per il ricorrente, che aveva trasferito altrove la propria residenza. Propone appello il contribuente la CTR della Emilia-Romagna ha confermato la sentenza impugnata rilevando che il processo riguarda la questione se due coniugi con residenze anagrafiche separate possano fruire entrambi della medesima agevolazione, dando risposta negativa, poichè l’abitazione principale si identifica con il luogo di residenza del nucleo familiare.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi a un motivo. Non ha spiegato difese il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in quanto la sentenza impugnata sarebbe stata resa in violazione del giudicato contenuto nella sentenza emessa dalla CTR di Bologna sulla medesima questione, depositata il 21 marzo 2016. La sentenza invocata dal ricorrente riguarda l’ICI degli anni 2005 – 2006. Nella predetta sentenza, trascritta in ricorso, la CTR si è espressa nel senso che la coincidenza tra casa coniugale ed abitazione principale è una presunzione che può essere superata ove il contribuente offre la prova di aver spostato altrove la propria dimora abituale per la frattura del rapporto di convivenza, pur se la separazione di fatto non è formalizzata in un provvedimento giudiziale; sulla scorta di questa promessa ha ritenuto che il contribuente e la moglie avessero due diverse abitazioni principali e di conseguenza ha riconosciuto ad entrambi l’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8.

Il motivo è infondato.

Deve premettersi che ai fini di fruire dell’agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, per l’abitazione principale, norma di stretta interpretazione come tutte le norme che introducono esenzioni o agevolazioni tributarie, occorre che l’immobile costituisca non soltanto la residenza del contribuente ma anche la dimora abituale dello stesso e dei suoi familiari (Cass. 09/10/2020, n. 21873Cass. 17/05/2018, n. 12050). La norma, chiaramente, non può essere utilizzata per avallare comportamenti elusivi, quale la fittizia assunzione della dimora o della residenza in altro luogo da parte di uno dei coniugi al fine di creare la possibilità per il medesimo nucleo familiare di godere due volte dei benefici per la abitazione principale (Cass. 07/06/2019, n. 15439).

La residenza familiare, fissata di comune accordo dai coniugi ai sensi dell’art. 144 c.c., è una ed una soltanto, anche se entrambi i coniugi possono avere domicili diversi in relazione a specifiche esigenze, ad esempio di tipo lavorativo; tuttavia ciò che assume rilevanza per beneficiare della agevolazione, non è la residenza dei singoli coniugi bensì quella della famiglia (Cass. civ. 05/07/2019, n. 18096). La unitarietà della residenza familiare viene meno a seguito di separazione legale tra i coniugi perchè con essa cessa l’obbligo di convivenza di cui all’art. 143 c.c. Il contribuente è comunque ammesso a provare che pur in assenza di un formale provvedimento di separazione legale si è avuta una separazione di fatto e quindi il venire meno di quell’accordo che determina la unitarietà della residenza familiare; disgregandosi il nucleo familiare l’abitazione principale non potrà essere più identificata con la casa coniugale (Cass. 07/06/2019, n. 15439)

La statuizione della sentenza della CTR n. 763/8/16 del 21 marzo 2016 è fondata sull’accertamento della separazione di fatto dei coniugi contribuenti, ossia della frattura del rapporto di convivenza per intollerabilità e quindi della formazione di due autonomi nuclei familiari. Nel presente giudizio invece la questione che si prospetta è diversa e riguarda – come già rilevato dal giudice d’appello – il caso del mero trasferimento della residenza anagrafica dall’immobile in cui risiede la famiglia (moglie e figlia) ad altro immobile.

L’accertamento in ordine alla situazione familiare del ricorrente, operato dal giudice di merito degli anni 2005 – 2006 non può automaticamente estendersi all’anno 2007, non essendovi stata tra i coniugi una separazione legale.

Ai fini della agevolazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, solo la separazione legale dei coniugi consente di presumere non solo la costituzione di due autonomi nuclei familiari e quindi di due abitazioni principali, ma anche la persistenza nel tempo di questa condizione, salvo che si provi la riconciliazione tra i coniugi. Di contro, quando si invochi, ai fini di fruire della agevolazione in parola, la separazione di fatto, il contribuente deve dare prova, anno per anno, della sussistenza e persistenza di questa situazione, poichè ogni anno di imposta è autonomo e il giudicato formatosi su alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse solo in relazione a quei fatti che costituiscono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente ma non con riferimento ad elementi variabili (Cass. 15/03/2019 n. 7417); e variabile deve appunto considerarsi una situazione di fatto non formalizzata in una separazione legale.

Questa Corte ha del resto già chiarito al contribuente nella sentenza n. 12050/2018, resa tra le stesse parti, che la sentenza della CTR da lui invocata non può fare stato in giudizi in cui l’agevolazione tributaria è stata riconosciuta non già in base all’accertamento della separazione di fatto dei coniugi contribuenti, ossia della frattura del rapporto di convivenza, ma sul differente presupposto di fatto dell’abitazione dei due coniugi – non separati legalmente – in due diversi immobili.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione del Comune.

PQM

Rigetta il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA