Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7238 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34771-2018 proposto da:

U.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARCELLO CAPRIO;

– ricorrenti –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso

lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la ordinanza n. 10111/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 24/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FALABELLA

MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per revocazione l’ordinanza di questa Corte n. 10111/2018, resa a seguito del ricorso per cassazione proposto da U.F. nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a.. Il giudizio di merito si era concluso con la sentenza della Corte di appello di Perugia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva respinto le domande di U. volte, per un verso, alla dichiarazione di nullità ovvero di risoluzione per inadempimento sia del contratto quadro stipulato con l’intermediario finanziario, sia dell’ordine di acquisto di titoli Argentina 10% del 29 febbraio 2000 e, per altro verso, alla condanna, nei confronti di Intesa, alla restituzione del complessivo importo di Euro 19.917,71, maggiorato di accessori, o, in subordine, al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità precontrattuale.

In questa sede rileva lo scrutinio del primo motivo del ricorso per cassazione. Ha osservato questa Corte che la doglianza dell’istante – il quale aveva imputato alla Corte di appello di ritenere somministrate le necessarie informazioni a mezzo della “spunta” sulla casella del modulo stesso concernente l’inadeguatezza dell’operazione – non poneva “in alcun modo in discussione il significato e la portata precettiva delle norme richiamate nella rubrica del motivo”, mirando piuttosto a “censurare l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la “spunta” era stata apposta accanto alla segnalazione di inadeguatezza, il che comportava l’assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’intermediario finanziario”.

Il ricorso per revocazione di U.F. si fonda su di un solo motivo. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente lamenta che l’ordinanza sia affetta da errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa. Rileva che questa Corte avrebbe respinto il ricorso sul presupposto che esso istante si sia doluto soltanto delle modalità di segnalazione della inadeguatezza dell’operazione di acquisto, a norma del Reg. Consob n. 11522 del 1998, art. 29, senza allegare, in corso di causa, di non aver ricevuto le informazioni orali in ordine al motivo di inadeguatezza. Sostiene, per contro, U. che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento, egli aveva più volte dedotto in corso di causa di non aver avuto alcuna informazione da parte degli operatori della banca in ordine alle caratteristiche dell’investimento, così come in ordine alla motivo di inadeguatezza.

2. – Il ricorso è inammissibile.

Il rigetto del primo motivo del ricorso di cassazione si fonda sull’affermazione in diritto per cui la sottoscrizione della segnalazione di inadeguatezza da parte del cliente non prova qualità e quantità delle informazioni date dall’intermediario, ma fa ritenere che questi abbia somministrato al cliente una informativa dal medesimo giudicata al momento, a torto o a ragione, soddisfacente; l’investitore – secondo quanto ritenuto dalla stessa Corte – può tuttavia allegare in giudizio che l’informazione non vi era stata o non era stata completa, indicando le circostanze rilevanti non comunicate: evenienza, questa, in presenza della quale è l’intermediario a dover dimostrare specificamente il proprio adempimento (punto 2.1.6 del provvedimento). Ben si intende, dunque, come la Corte abbia poi ritenuto decisivo il dato della mancata allegazione, da parte dell’investitore, di “non aver ricevuto oralmente talune individuate informazioni circa il motivo dell’inadeguatezza”.

Ciò detto, la deduzione del ricorrente basata sulla totale mancata ricezione di informazioni è, all’evidenza, priva di consistenza: e ciò proprio in quanto l’ordinanza impugnata, con riferimento alla particolare ipotesi della sottoscrizione, da parte dell’investitore, della segnalazione di inadeguatezza, ha assunto che l’onere probatorio dell’intermediario si configuri non già in presenza di una generica allegazione dell’omissione dell’obbligo informativo, quanto, piuttosto, allorchè ricorra una puntuale indicazione di quegli elementi di conoscenza che fossero rilevanti (per la sicurezza dell’affare, evidentemente). Questo è tanto vero che la Corte, nell’ulteriore svolgimento del motivo, ha rilevato come l’unica omissione informativa presa in esame dal giudice di appello, e quindi concretamente prospettata nel corso del giudizio, avesse avuto ad oggetto il rischio default dell’Argentina: circostanza ritenuta tuttavia inidonea a giustificare l’accoglimento del ricorso, avendo la Corte di appello insindacabilmente escluso che quell’evento fosse pronosticabile all’epoca dell’investimento.

Il punto non si presta ad equivoci e la conclusione trova la conferma più eloquente nel richiamato tenore del rilievo conclusivo assegnato dall’ordinanza impugnata alla mancata allegazione di un deficit informativo, correlato – come si è detto – a “talune individuate informazioni circa il motivo di inadeguatezza”, e non a imprecisate informazioni.

E’ escluso, dunque, che nella fattispecie si configuri alcun errore revocatorio, per tale dovendosi l’errore di percezione, o la mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l’esistenza (o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa (così Cass. 11 gennaio 2018, n. 442).

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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