Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7238 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 04/03/2022), n.7238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27198/2020 proposto da:

A.S., domiciliato in Roma presso lo studio dall’avvocato

Marco Lanzilao;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 2978/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato

il 21/9/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.S., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il giudice adito, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ne ha respinto le domande intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della nullità del provvedimento impugnato per avere il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate a mezzo di una motivazione apparente, non avendo argomentato in alcun modo il proprio convincimento e non giustificando altrimenti le ragioni del pronunciato rigetto; 2) dell’omesso esame di un fatto decisivo per avere il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate senza prendere minimamente in considerazione la situazione interna del paese di provenienza, la condizione personale del richiedente nel paese di provenienza e l’eventuale integrazione nel paese di accoglienza; 3) della violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, dell’omesso esame di fonti informative, dell’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., nonché della contraddittorietà del provvedimento impugnato per avere il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate quantunque si fosse dedotta la pericolosità della situazione interna del paese di provenienza caratterizzata da una violenza diffusa ed indiscriminata non debitamente contrastata dalle autorità statuali; 4) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 per avere il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate a mezzo di una motivazione apparente non avendo dato atto del corretto e doveroso bilanciamento tra la situazione vissuta dal ricorrente in patria ed il livello sociale ed economico conseguito nel paese di accoglienza; 5) dell’omessa ed errata applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, dell’omessa applicazione dell’art. 10 Cost., dell’omesso esame di fonti informative, nonché dell’omesso esame delle condizioni personali a tal fine rilevanti per avere il decidente negato il riconoscimento della protezione umanitaria senza aver esercitato i poteri di integrazione istruttoria intesi ad acquisire gli elementi necessari ad effettuare la valutazione comparativa postulata dalla norma.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, ricordato previamente che il vizio di motivazione apparente ricorre allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento – e già per questa considerazione la doglianza perde ogni pregnanza alla luce delle considerazione che hanno indotto il decidente a rigettare le formulate istanze ritenendo, da un lato, che non fossero riscontrabili nella specie le condizioni di riconoscibilità del rifugio e, dall’altro, che il ricorrente non fosse nel suo complesso credibile – la doglianza, che nel motivo trova espressione, anela surretizziamente ad un riesame di merito della vertenza, che è compito tuttavia estraneo alla funzione di questa Corte.

3. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, scrutinabili congiuntamente in quanto riflettenti la medesima doglianza, sono anch’essi inammissibili poiché, quando il loro esame non sia precluso dai negativi rilievi in punto di credibilità enucleati dal decidente – e ciò, com’e’ noto, perché trattasi di apprezzamento di merito che si sottrae al vaglio di legittimità se, come qui, congruamente motivato (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340) – la loro illustrazione si rivela manifestamente generica e non soddisfa segnatamente il precetto dell’autosufficienza posto che, onde imputare alla decisione impugnata un vizio di omessa disamina, il deducente è tenuto a comprovare l’avvenuta allegazione dei fatti decisivi asseritamente ignorati dal decidente, e ciò perché, anche in un procedimento fortemente caratterizzato dall’attenuazione dell’onere probatorio, compete pur sempre al richiedente illustrare i fatti costitutivi a presidio del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808)

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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