Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7237 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 04/03/2022), n.7237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21465/2020 proposto da:

M.S., domiciliato in Roma presso la cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato

Antoniovito Altamura;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto n. 3802/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il

15/7/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.S., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il giudice adito, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha respinto le domande del medesimo intese al riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione dell’art. 10 Cost. e art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. e) ed f), per aver il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate a mezzo di un provvedimento viziato da motivazione apparente senza confrontarsi con le ragioni del ricorso; 2) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e art. 35-bis, comma 9, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3,5,7 e 14 per avere il decidente negato il riconoscimento della protezione sussidiaria sulla base della considerazione che non sarebbero ravvisabili le condizioni per l’accesso alla stessa, segnatamente in relazione all’insussistenza di una situazione di conflitto, e che il ricorrente sarebbe un migrante economico; 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, per aver il decidente denegato il riconoscimento della protezione umanitaria senza procedere ai necessari approfondimenti istruttori con particolare riguardo alla vicenda personale rappresentata dal ricorrente e al contesto sociale di provenienza. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto involgenti la medesima censura, si prestano ad un preliminare rilievo di inammissibilità in quanto intesi a sollecitare una rimeditazione degli esiti decisori del giudizio.

Il Tribunale ha invero negato l’accesso alle misure reclamate sul chiaro inequivoco ed incontestato presupposto – direttamente evincibile dalle stesse dichiarazioni del ricorrente che come riferisce il ricorso ebbe ad allontanarsi dal paese di origine “non avendo più mezzi per sopravvivere ed avendo “fratello malato – che l’asilante non incarna alcuna delle categorie in relazione alle quali sia azionabile il sistema della protezione internazionale essendo egli un migrante economico; e, dunque, alla luce degli stessi fatti narrati dall’asilante, del tutto congrua e satisfattiva degli obblighi motivazionali deve intendersi la concisa giustificazione che il decidente ha voluto rendere a sintesi del complessivo ragionamento decisorio affermando, a tacitazione di ciascuna delle istanze esaminate, da un lato, che “i fatti narrati dal richiedente non attengono a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale”, dall’altro che “i fatti narrati non integrano il pericolo di un danno grave come definito dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a) e b) ” ed ancora che la situazione di insicurezza riscontrabile in relazione a talune aree del paese di provenienza, “non investe stando alle fonti, la zona in cui ha vissuto il richiedente sino all’uscita dal (OMISSIS)”.

Rispetto a questo quadro decisorio i motivi in esame non denunciano alcun profilo di criticità cassatoriamente significativo, piuttosto dovendo in essi ravvisarsi la manifestazione di un disaccordo di principio a contestazione della richiesta di una revisione nel merito della decisione adottata.

3. Anche il terzo motivo di ricorso condivide la medesima sorte, giacché, rispetto all’ampia ed esauriente motivazione con cui il decidente respingendo l’istanza sul punto, ha fatto rilevare, da lato, che, benché da tempo nel nostro paese, “non risulta documentata una sufficiente integrazione nel territorio dello Stato” e, dall’altro, che alla luce della narrazione resa dal richiedente “non emergono motivi di salute, di estrema povertà o ambientali da pregiudicar(ne) i diritti fondamentali”, intendendo in tal modo sottolineare la debolezza dell’assunto impugnatorio sotto il profilo della mancata allegazione dei fatti costitutivi, le doglianze di cui si rende espressione il motivo non decampano dalla formalizzazione di un dissenso di principio e si risolvono ancora una volta nella perorazione a procedere ad un nuovo esame di merito a cui non può tuttavia dare seguito questa Corte.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

 

 

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