Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7236 del 30/03/2011
Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 11/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15896/2009 proposto da:
PIERMARINI ARREDAMENTI S.R.L. (OMISSIS), in persona
dell’Amministratore Unico Sig. P.F., elettivamente
domiciliata in ROMA, P.ZZA APOLLODORO 26, presso lo studio
dell’avvocato VENTURELLI NURI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DE TILLA MAURIZIO giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
CENTRO SERVIZI PRATI FISCALI S.R.L. (OMISSIS), in persona del
legale rappresentante pro tempore Sig. G.S.,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO FANI 106-B, presso lo
studio dell’avvocato ARNABOLDI Luigi, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine del controricorso;
S.C.I.P. CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. (OMISSIS), in
persona dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante Sig.
G.E.C.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XXIV
MAGGIO 43, presso lo studio dell’avvocato BERNAVA ANDREA, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
CONSORZIO G 6 ADVISOR (OMISSIS);
– intimato –
nonchè da:
CONSORZIO G 6 ADVISOR (OMISSIS), in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore Dott. C.G.
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALARIA 280, presso lo studio
dell’avvocato IACOVINO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati CIANCI STEFANO, DONATI FILIPPO giusta delega
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale –
contro
PIERMARINI ARREDAMENTI S.R.L. (OMISSIS), S.C.I.P.
CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI PUBBLICI S.R.L. (OMISSIS), CENTRO
SERVIZI PRATI FISCALI S.R.L. (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 4903/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA –
Sezione Terza Civile, emessa il 25/11/2008, depositata il 10/03/2009,
R.G.N. 2471/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
11/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;
udito l’Avvocato NURI VENTURELLI;
udito l’Avvocato MONICA CURCURUTO (per delega dell’Avv. ANDREA
BERNAVA);
udito l’Avvocato LUIGI ARNABOLDI;
udito l’Avvocato STEFANO CIANCI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso
principale e assorbimento di quello incidentale; condanna di parte
ricorrente principale al rimborso delle spese.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Piermarini Arredamenti s.r.l. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha rigettato l’appello proposto contro la pronuncia di primo grado, che aveva respinto la domanda della società, tesa all’esercizio della prelazione sugli immobili oggetto della locazione, sul presupposto che la vendita oggetto di giudizio doveva ritenersi vendita in blocco.
Resistono con separati controricorsi la venditrice S.C.I.P. Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici s.r.l., che ha depositato una successiva memoria, e l’acquirente Centro Servizi Prati Fiscali s.r.l..
Si è altresì costituito il Consorzio G6 Advisor, che aveva messo in vendita l’immobile per conto della S.C.I.P., intervenuto volontariamente in primo grado, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39 e degli artt. 61, 115 e 116 cod. proc. civ., la società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui “ha escluso la titolarità del diritto di prelazione e/o di riscatto in capo alla società ricorrente, individuando, nella specie, un’ipotesi di vendita in blocco”.
1.1.- Il primo motivo è inammissibile non cogliendo la ratio decidendi, in quanto il giudice di appello non applica affatto la L. n. 392 del 1978, bensì la L. n. 410 del 2001.
2. Con il secondo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata, in relazione al medesimo aspetto, sotto il profilo del difetto di motivazione.
2.1.- Il secondo motivo è infondato.
Anche a prescindere dalla genericità della censura, il giudice di merito, sul presupposto che “la situazione di fatto allegata in giudizio è incontestata”, afferma che “nel caso di specie sono stati posti in vendita tutti i locali adibiti ad uso commerciale di uno stesso edificio (Torre), in locazione solo in parte alla Piermarini s.r.l.”.
Tale ricostruzione in fatto della vicenda, in relazione alla giurisprudenza di questa Corte ed al contenuto del D.M. 16 luglio 2002, contenente disposizioni interpretative del D.M. 18 dicembre 2001, disciplinante le operazioni di cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali, è del tutto idonea a sorreggere la pronuncia, rimanendo evidente escluso il potere di questo giudice di legittimità di procedere ad una nuova valutazione della fattispecie.
Va ricordato che il giudice di merito non deve dare conto di ogni elemento sottopostogli dalle parti ma è sufficiente che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass. 22801/09).
3.- Con il terzo motivo la società ricorrente si duole della sentenza, sotto il profilo del vizio di motivazione, nella parte in cui non ha ammesso le prove per testi e ha disatteso la richiesta di nomina di un CTU. 3.1. Il mezzo è inammissibile, per mancanza del momento di sintesi di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..
4.- Con il quarto motivo la società ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che “nella specie non trova applicazione la disciplina in tema di prelazione non ricorrendo l’ipotesi di vendita frazionata così come prevista dalla L. n. 410 del 2001”.
4.1.- Il quarto motivo è infondato.
Il giudice di merito ha infatti esattamente ricostruito il dato normativo, affermando che “la L. n. 410 del 2001 (…) ha introdotto una nuova regolamentazione dei procedimenti di dismissione dei patrimoni immobiliari pubblici, applicabile anche agli enti previdenziali pubblici ove ricorrano le condizioni di cui al D.L. n. 351 del 2001, art. 3, commi 10 e 11, convenite dalla L. n. 410; “tale disciplina velocizza l’alienazione del patrimonio immobiliare attraverso la limitazione del diritto di prelazione di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 38, alle sole ipotesi di vendita frazionata e la conseguente possibilità per la società di vendita cumulativa delle unità immobiliari ad uso non abitativo presenti all’interno dello stabile, senza il preventivo avviso ai singoli conduttori”. E ancora:
“con l’espressione vendita frazionata il legislatore ha previsto una disciplina diversa da quella di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 38, limitando l’esercizio di prelazione di fatto alla sola ipotesi di alienazione delle singole unità immobiliari”, come risulta dal D.L. n. 63 del 2002, art. 9, comma 4 bis, convertito nella L. n. 112 del 2002, modificativo del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 5, nel quale si chiarisce che “la vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso in cui ciascuna unità immobiliare sia offerta in vendita singolarmente a condizioni specificamente riferite a tale unità”.
5.- Con il quinto motivo la ricorrente, sotto il profilo della violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., si duole della qualificazione come nuove delle domande formulate in sede di gravame.
5.1.- Il quinto motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportate le domanda, formulate in sede di gravame.
6. Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione e violazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 3.
6.1.- Il mezzo è inammissibile per la mancanza sia del momento di sintesi, sia del quesito di diritto richiesti dall’art. 366 bis.
7.- Resta assorbito il ricorso incidentale condizionato.
8.- Il ricorso principale va quindi rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate in Euro 5.700,00 quanto alla S.C.I.P., ed in Euro 4.700,00 quanto agli altri.
PQM
la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale condizionato; condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.700,00 di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, quanto alla S.C.I.P., ed in Euro 4.700,00 ciascuno, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, quanto agli altri controricorrenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011