Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7236 del 22/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1740/2016 proposto da:

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO, 57, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DI GIACOMO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE, 104,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e

difeso dagli avvocati ALBERTO LUMINOSO, ANGELO LUMINOSO, in virtù

di procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 374/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 05/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

– L.E. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, D.G., chiedendo che fosse riconosciuta la sua proprietà esclusiva sulle aree di terreno emarginate e, in caso di contestazione, che fosse stabilita la linea di confine tra il fondo di sua proprietà e quello di proprietà del convenuto, con la condanna di quest’ultimo a non ostacolare il libero esercizio della proprietà e ad astenersi da ogni condotta di turbativa od occupazione del terreno;

– D.G. si costituì in giudizio e resistette alla domanda, rilevando che aveva il possesso della fascia di terreno contesa e che nessun valore poteva essere attribuito ai titoli di proprietà del L. e a quelli dei precedenti danti causa, poichè l’attore avrebbe dovuto dimostrare l’acquisto a titolo originario della sua proprietà, dovendosi l’azione proposta qualificare come rivendica; chiese, pertanto, il rigetto della domanda;

– il Tribunale adito, con sentenza n. 750/2011, depositata in data 1.03.2011, accolse la domanda, precisando che essa non doveva essere qualificata come rivendica, come era stato precisato dall’istante, poichè il L. aveva il possesso del terreno, ma come domanda di accertamento della proprietà e di regolamento di confini, il cui onere probatorio era meno gravoso ed al quale l’istante aveva dato seguito;

– D.G. propose appello avverso tale pronuncia, davanti alla Corte di Appello di Cagliari, contestando che il L. avesse il possesso dei terreni in ordine ai quali aveva spiegato la domanda, sicchè l’onere della prova da cui era gravato ricadeva nel regime probatorio proprio dell’azione di rivendica; eccepì, inoltre, l’illegittimità e l’inefficacia della rinunzia alla domanda di rivendica compiuta in corso di causa; sollevò la questione del contrasto della decisione adottata con il giudicato possessorio formatosi in ordine ad altra pronuncia vertente tra le stesse parti; aggiunse che i titoli di proprietà prodotti dall’attore erano irrilevanti, poichè le vendite erano avvenute a corpo e non a misura;

– L.E. si costituì e si oppose al gravame;

– con sentenza n. 374/2015, depositata il 5.06.2015, la Corte di Appello di Cagliari rigettò l’appello, precisando, tra l’altro, che il D. non aveva mai contestato il titolo di proprietà e il possesso dei fondi in favore dell’appellato, ma solo la relativa estensione, sicchè la domanda doveva essere qualificata sin dall’origine come azione di regolamento di confini;

– per la cassazione della citata sentenza ricorre D.G. sulla base di un unico motivo;

– si costituisce con controricorso L.E.;

Atteso che il motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100, 112 c.p.c. e art. 948 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto, con un evidente error in procedendo, che la domanda petitoria proposta dall’attore già in primo grado fosse qualificabile come azione di regolamento di confini e non già come azione di rivendicazione, come invece emergeva dagli atti processuali) appare infondato e ciò perchè l’interpretazione della domanda spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda sia stata avanzata – e sia compresa nel thema decidendum – tale statuizione, ancorchè in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che, avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa tra quelle da decidere, il difetto di ultrapetizione non è logicamente verificabile prima di avere accertato l’erroneità di quella medesima motivazione. In tal caso, il dedotto errore del giudice non si configura come error in procedendo, ma attiene al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali, sicchè detto errore può concretizzare solo una carenza nell’interpretazione di un atto processuale, ossia un vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione, vizio nient’affatto dedotto dal ricorrente (cfr. Cass. 27.10.2015, n. 21874; Cass. 5.02.2014, n. 2630; Cass. 18.05.2012, n. 7932);

Ritenuto che il ricorso debba quindi essere rigettato e che le spese debbano seguire la soccombenza come da dispositivo;

Considerato che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sicchè sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA