Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7236 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1120-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro

tempore, nonchè ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

D.R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 612/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- D.R.S. ha impugnato la cartella di pagamento per imposte interessi e sanzioni emessa a seguito di controllo automatizzato sulle dichiarazioni dei redditi dell’anno 2003 presentate da una s.n. c, cancellata dal registro il 3.2.2006, della quale egli era socio, lamentando la prescrizione e decadenza, il difetto di motivazione e la lesione del diritto di difesa. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e la CTR con sentenza depositata in data 23 maggio 2018 ha confermato la sentenza di primo grado affermando che la cartella di pagamento dopo la cancellazione della società non doveva essere notificata alla società in quanto tale, ma ai singoli soci e poichè la prima notifica al socio è avvenuta nel 2014 si deve considerare il credito prescritto.

2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e Agenzia – riscossione affidandosi a un motivo. Non ha spiegato difese il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2495,2291 e 1310 c.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3). Deduce che la pretesa è stata iscritta a ruolo il 12 luglio 2006, che la società è cancellata in data 3 febbraio 2006 e che in data 1 febbraio 2007, e cioè entro un anno dalla data di cancellazione della società, la cartella è stata notificata presso la sede sociale. Si tratta quindi di un atto interruttivo della prescrizione che si estende ai soci, ed in particolare al D.R. cui poi la cartella è stata notificata il 16 aprile 2014.

Il motivo è fondato.

La disciplina dettata dall’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, non impedisce di procedere all’iscrizione a ruolo, a nome della società estinta, di tributi da essa non versati, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, e di azionare il credito tributario nei confronti dei soci, sia perchè coobbligati solidali, sia perchè, comunque, successori “ex lege” della società medesima. La notifica presso l’ultima sede della società, entro un anno dalla cancellazione, è ammessa dall’art. 2495 c.c., comma 2.

Si applica quindi il principio che delle obbligazioni tributarie della società in nome collettivo rispondono solidalmente, ai sensi dell’art. 2291 c.c. tutti i soci, in quanto il debito della società è un debito degli stessi, con la conseguenza che l’interruzione della prescrizione conseguente alla notificazione della cartella alla società, in applicazione del principio di cui all’art. 1310 c.c. ha efficacia anche rispetto ai soci. (Cass. 11/03/2020, n. 6997).

Il giudice di secondo grado non si è attenuto a questo principio e ha applicato erroneamente il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 31037/ 2017 ove peraltro è stata rilevata l’analogia con il fenomeno successorio; la ritenuta validità della notifica fatta a mani d uno dei soci non toglie che la notifica nell’ultima sede sociale, così come quella nell’ultimo domicilio del defunto, nei termini previsti dalla legge, siano valide.

Ne consegue in accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata il rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame anche ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvio alla CI R del Veneto in diversa composizione un nuovo esame anche ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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