Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7236 del 13/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29881-2018 proposto da:
H.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MATTEO GIACOMAZZI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80014130928 COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE IN1ERNAZIONALE DI BRESCIA;
– intimato –
depositato il 18/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO
FALABELLA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – E’ impugnata per cassazione l’ordinanza con cui la Corte di appello di Brescia, stante la mancata comparizione delle parti, ha dichiarato l’estinzione del procedimento avanti ad essa introdotto, vertente sull’impugnazione dell’ordinanza del locale Tribunale. Quest’ultimo, a sua volta, aveva disatteso la domanda di H.I., proveniente dal Bangladesh, in tema di protezione internazionale.
2. – Il ricorso si basa su di un motivo. Non vi è stata costituzione da parte del Ministero dell’interno.
Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. Deduce l’istante che in caso di mancata comparizione delle parti il giudice investito del giudizio in tema di protezione internazionale non possa dichiarare l’estinzione del procedimento, ma debba decidere la causa nel merito.
2. – Il ricorso è improcedibile.
Parte ricorrente non risulta aver depositato la copia autentica del provvedimento impugnato, come è invece prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, e tale omissione determina, appunto, l’improcedibilità della proposta impugnazione.
3. – Non vi sono spese giudiziali su cui si debba statuire.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 19 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020