Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7236 del 04/03/2022
Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 04/03/2022), n.7236
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21157/2020 proposto da:
R.M.M., domiciliato in Roma presso la cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato
Fabrizio Ippolito D’Avino;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto n. 1693/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato
il 3/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. R.M.M., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con il quale il giudice adito, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, pur accordando la protezione umanitaria, ha tuttavia negato le protezioni maggiori e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per avere il decidente negato il riconoscimento del rifugio sull’assunto che nella specie non era stato provato alcun atto persecutorio, quantunque, provato l’orientamento sessuale del ricorrente e nota, altresì, la considerazione nel paese di provenienza dell’omosessualità come reato, fosse bastevole il mero timore di essere perciò perseguitato a giustificare l’adozione della misura reclamata; 2) nonché subordinatamente della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 2, lett. g e art. 14, lett. b), per avere il decidente negato il riconoscimento della protezione sussidiaria sull’assunto che nella specie non era stato provato alcun danno grave, quantunque, provato l’orientamento sessuale del ricorrente e nota, altresì, la considerazione nel paese di provenienza dell’omosessualità come reato, fosse bastevole il mero rischio di subire un danno grave nella forma di un trattamento inumano o degradante a giustificare l’adozione della misura reclamata.
Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente in quanto esternanti la medesima doglianza, si rivelano inammissibili essendo volti – a fronte delle motivazioni sviluppate in chiave ostativa dal Tribunale, che ha significativamente evidenziato la carenza allegativa di elementi diretti a comprovare i timori paventati dal ricorrente – a sindacare unicamente il merito della decisione impugnata.
Laddove, infatti, essa, in ragione della carenza rilevata, ribadisce la piena cogenza nel procedimento de quo del principio dispositivo quanto alla deduzione dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, sulla questione specifica si conforma anche al pensiero di questa Corte, dell’avviso che il giudice, nello scrutinare la domanda di protezione (nel caso esaminato motivata dall’essere il richiedente omosessuale), non possa prescindere dall’accertare “se il ricorrente abbia realmente subito persecuzioni o trattamenti inumani e degradanti, come affermato, e se, in caso di un eventuale rimpatrio, rischi in concreto di essere esposto ad ulteriori atti di violenza tali da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) ” (Cass., Sez. I, 21/04/2021, n. 10532).
La declinata doglianza ha, quindi, solo il fine di procurare il riesame nel merito della decisione impugnata e si sottrae perciò al controllo richiesto a questa Corte.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022