Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7235 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 865/2016 proposto da:

DECAP SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 90, presso

lo studio dell’avvocato ANTONIO MALZONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BRUNELLA DE MATO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, C/O STUDIO

BIASIOTTI MOGLIAZZA PIAZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO BRACCIANI, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO

PARISI, giusta procura in calce al controricorso;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 717/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

N.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno la Decap S.r.l., assumendo di avere concluso con la convenuta contratto avente ad oggetto la promessa di vendita di un appartamento in corso di costruzione alla frazione (OMISSIS), per un prezzo complessivo di Lire 260.000.000, di cui Lire 100 milioni da versare mediante accollo del mutuo fondiario, che sarebbe stato contratto dalla società, e per il residuo mediante il versamento di 8 rate di Lire 20.000.000 cadauna.

Lamentava l’attrice che la prominente venditrice, sebbene avesse incassato la somma di Lire 160.000.000, era gravemente inadempiente alle proprie obbligazioni in quanto era venuta a conoscenza che gli immobili costruendi erano gravati da patto di riservato dominio in favore di una terza persona; ancora la consegna dell’immobile alla promissaria acquirente non era avvenuta nel termine pattuito, l’immobile non era stato collaudato, era privo del certificato di abitabilità e presentava vari vizi.

La convenuta contestava la sussistenza dei vizi, dichiarandosi comunque disponibile alla loro eliminazione, all’esito della verifica in contraddittorio, aggiungendo che il patto di riservato dominio era ormai caducato.

Il Tribunale di Salerno con la sentenza del 19/12/2006, qualificato il contratto come preliminare di compravendita, disponeva il trasferimento della proprietà in favore dell’attrice, cui nelle more era subentrata la figlia I.M.R., quale erede, subordinando il trasferimento al versamento del residuo prezzo pari ad Euro 20.000,00.

All’esito del giudizio di appello, la Corte d’Appello di Salerno con la sentenza n. 717/2014, rigettava l’appello principale della Decap, confermando quindi la validità ed efficacia del preliminare, ritenendo ammissibile la denunzia dei vizi così come effettuata con l’atto di citazione, confermando altresì la loro ricorrenza così come accertata dal Tribunale, ma in accoglimento parziale dell’appello incidentale riteneva fondata la domanda risarcitoria della compratrice per il mancato rilascio del certificato di abitabilità, quale conseguenza della condotta della società appellante, danno che quantificava in Euro 12.136,74. Inoltre, sempre in accoglimento dell’appello incidentale, negava la rivalutazione monetaria del residuo prezzo dovuto dalla I., trattandosi di obbligazione di valuta e peraltro non esigibile, atteso che il versamento del saldo era stato sospeso proprio in conseguenza dell’inadempimento della costruttrice.

La Decap S.r.l. ha proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di due motivi, e I.M.R. ha resistito con controricorso, formulando a sua volta ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Giova premettere che al presente giudizio trova applicazione la nuova previsione di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, così come novellata dalla L. n. 134 del 2102, di conversione del D.L. n. 83 del 2012, alla luce della previsione di cui all’art. 54, comma 3, che appunto dispone che la nuova formulazione della norma si applichi ai ricorsi proposti avverso sentenze pubblicate a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della legge di conversione.

Pertanto, tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza impugnata (22/12/2014) è pacifica l’applicazione della novella al caso di specie.

Ne consegue che i motivi di ricorso principale ed incidentale per la loro formulazione sono inammissibili.

Infatti, la ricorrente, nel dolersi dell’accoglimento della domanda risarcitoria in conseguenza della carenza del certificato di abitabilità e del mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria sul saldo prezzo, censura la sentenza denunziandone l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, richiamando quindi il testo dell’abrogato dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Analogamente la ricorrente incidentale, pur denunziando l’inammissibilità del ricorso principale, proprio alla luce della modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, con il ricorso incidentale, volto a contestare la mancata restituzione in suo favore di quanto versato in eccedenza al dovuto, in occasione dell’offerta reale, ed in conseguenza dell’accoglimento parziale dell’appello incidentale, censura la sentenza della Corte distrettuale per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, incorrendo nel medesimo errore addebitato alla controparte.

Entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati.

Attesa la reciproca soccombenza sussistono giusti motivi per compensare le spese del grado.

Poichè il ricorso principale ed incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso principale ed incidentale, e compensa le spese;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale ed incidentale del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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