Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7235 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14243-2019 proposto da:

B.A., c.f. (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli

avvocati Giuseppe d’Acunto e Francesco Maria d’Acunto elettivamente

domiciliata in Roma, via Cicerno 44, presso la Dott.ssa A. Laterza

Cristofaro;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e

difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari e Maria Anna Amoretti

elettivamente domiciliato in Roma, via degli Appennini 46, presso lo

studio legale Leone;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9258/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La contribuente propone opposizione avverso l’avviso di rettifica dell’IMU 2013, invocando il beneficio della esenzione per essere gli immobili locati a terzi a canone concordato in conformità all’accordo territoriale per la città di Napoli dal 2003 al 2015, e pertanto assimilabili alla abitazione principale ai fini della applicazione del D.L. n. 93 del 2008, art. 1. Il ricorso è stato respinto in primo grado. Ha proposto appello la contribuente e la CTR della Campania con la sentenza indicata in epigrafe ha confermato la sentenza impugnata osservando che la ricorrente non ha dimostrato che esista una delibera di assimilazione degli immobili così locati alla abitazione principale ai fini IMU (essendovi invece una tariffa agevolata) e neppure che durante la vigenza dell’ICI il Comune di Napoli abbia adottato una delibera o un regolamento che prevede l’esenzione per gli immobili locati a terzi con contratto a canone concordato.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la contribuente affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso il Comune. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione omessa applicazione della L. 7 agosto 1990, n. 241. La ricorrente deduce di avere proposto istanza di reclamo mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, e che il Comune di Napoli ha ridotto l’imposta. Tuttavia in violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, il provvedimento non è adeguatamente motivato; nell’avviso di rettifica non vi è infatti alcun cenno dell’istruttoria espletata dal Comune di Napoli ed è mancato anche l’avviso con il quale l’ente avrebbe dovuto comunicare al contribuente l’avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 78. La sentenza gravata del tutto omesso l’esame del motivo di doglianza.

Il motivo è inammissibile. La parte deduce che la CTR avrebbe omesso di esaminare tale motivo ma non specifica, poichè nel ricorso manca la esposizione dei fatti di causa e delle ragioni dell’appello, in quale parte dell’atto di appello il motivo è stato proposto e ciò ne comporta la inammissibilità. E’ infatti giurisprudenza la costante di questa Corte che “qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum nel giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la proettazione di questioni o temi di contestazioni nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio. (Cass. n. 19560/2020; Cass. n. 15430/2018; Cass. n. 20694/2018). Inoltre non è neppure trascritto in ricorso l’avviso di rettifica di cui si lamenta il difetto di motivazione, sicchè il motivo pecca di autosufficienza anche sotto questo aspetto.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e in particolare l’omessa applicazione del D.L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito nella L. n. 126 del 2008, e erronea interpretazione delle leggi statali e della normativa locale del Comune di Napoli in materia di imposte sugli immobili per l’anno 2013.

Secondo la ricorrente il giudice d’appello ha erroneamente ritenuto che il Comune di Napoli non avrebbe regolamentato l’estensione della esenzione di imposta ai contratti di locazione a canone concordato poichè l’accordo territoriale per la città di Napoli del 31 ottobre 2003 è rimasto in vigore fino al 19 maggio 2015 e le abitazioni concesse in locazione a prezzo concordato beneficiano dell’esenzione sensi della L. n. 126 del 2008, essendo assimilate all’abitazione principale in quanto locate al prezzo calmierato di cui al suddetto accordo territoriale. Tale esenzione deriva direttamente dalla legge statale e non dalla regolamentazione comunale.

Il motivo è infondato.

Si deve premettere che le norme tributarie che prevedono esenzioni da tributi, in quanto norme eccezionali, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 3011/2017).

Il D.L. n. 93 del 2008, art. 1, convertito nella L. n. 126 del 2008, invocato dalla ricorrente, prevede al comma 1, la esenzione dall’ICI per l’abitazione principale, nei termini in cui la definisce il D.Lgs. n. 504 del 1992, e al comma 2, che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intendono anche “quelle ad essa assimilate dal Comune e con regolamento o delibera comunale”.

E’ quindi necessario per beneficiare della esenzione per immobili non definibili abitazione principale ai sensi della L. n. 504 del 1992, che il Comune sia intervenuto con un regolamento che assimili una determinata categoria di immobili a quelli definibili come abitazione principale, secondo valutazioni rimesse all’ente locale stesso e che la norma di rango superiore limita soltanto escludendo dalla facoltà di assimilazione gli immobili delle categorie catastali A1, A8 e A9. Se il Comune non si avvale di questa facoltà l’esenzione è limitata alla abitazione principale.

Ciò non significa affatto, come deduce la ricorrente, affermare (erroneamente) che il potere impositivo risieda nella sfera legislativa dell’ente territoriale; il potere impositivo si appartiene allo Stato che in questo caso lo ha esercitato, anche con riferimento alla esenzione, con la norma di legge citata, demandando alla fonte normativa regolamentare soltanto la specificazione delle categorie di immobili assimilabili alla abitazione principale, peraltro entro un perimetro circoscritto dalla stessa legge.

Il Comune di Napoli afferma di non avere emanato una norma regolamentare, valida per l’anno di imposta in questione, che assimili gli immobili locati a canone concordato alla abitazione principale ai fini e per gli effetti di cui alla norma citata. Nè diversamente riesce a documentare la parte ricorrente che fa riferimento ad un accordo territoriale per la città di Napoli del 31 ottobre 2003 che però non contiene la invocata assimilazione; peraltro per l’anno 2013 come dedotto dal Comune di Napoli il regolamento prevede una aliquota agevolata e non l’esenzione IMU.

Infine si osserva che sulla questione della dedotta erronea applicazione del D.L. n. 93 del 2008, art. 2, convertito nella L. n. 126 del 2008, e dei regolamenti del Comune di Napoli è già intervenuta tra le stesse parti (per l’anno d’imposta 2010) sentenza di questa Corte di rigetto della pretesa della contribuente (Cass. n. 18251/2017).

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta l’omessa applicazione dell’art. 100 c.p.c.. Secondo la ricorrente il Comune di Napoli sarebbe carente di interesse a contraddire alla domanda della ricorrente in quanto la mancata riscossione dell’imposta che deriva dall’applicazione della citata esenzione di cui al D.L. n. 93 del 2008, è rimborsata ai singoli comuni. Il motivo in ragione di quanto sopra esposto sulla insussistenza della esenzione invocata dalla contribuente è assorbito.

Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

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