Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7235 del 13/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 13/03/2020), n.7235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11547-2018 proposto da:

GRAFICHE FEMIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI 3,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO ANTONIO SCALISE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MARIO MACRI’;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI (OMISSIS), in persona del Curatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRCONVALLAZIONE

NOMENTANA 538, presso lo studio dell’avvocato LUISA SORRENTI, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 131/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con citazione notificata il 5 novembre 2007, Grafiche Femia s.r.l. proponeva appello contro la sentenza del Tribunale di Locri con la quale, in accoglimento della domanda avanzata dalla curatela del fallimento di (OMISSIS), veniva dichiarata l’inefficacia di un contratto di compravendita stipulato il 7 maggio 1993 e avente ad oggetto due magazzini ceduti all’attrice per il prezzo complessivo di lire 650 milioni: contratto che era stato stipulato nell’anno anteriore alla dichiarazione del fallimento del venditore.

La Corte di appello di Reggio Calabria pronunciava, in data 27 febbraio 2017, sentenza con cui respingeva il gravame.

2. – Il ricorso per cassazione proposto da Grafiche Femia avverso quest’ultima pronuncia si fonda su due motivi. Resiste con controricorso la curatela fallimentare. La ricorrente ha depositato memoria, ma tardivamente.

Il Collegio ha autorizzato la redazione della presente ordinanza in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo la ricorrente oppone la violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c. e art. 67 L. fall.. Deduce che il

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giudice di appello non aveva di fatto affrontato il tema relativo all’assenza di qualsiasi allegazione e dimostrazione vertente sia sulla notevole sproporzione tra il prezzo recato dal contratto oggetto di revocatoria e il suo valore di mercato, sia in ordine alla conoscenza, da parte della società acquirente, dello stato di insolvenza del venditore poi fallito. Evidenzia, ancora, che la consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado non poteva essere utilizzata per surrogare attività probatorie di cui era gravata la parte.

Col secondo mezzo viene lamentato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in ordine alla sussistenza della notevole sproporzione del prezzo oggetto del contratto. Viene rilevato che la ricorrente aveva eccepito l’assoluta inadeguatezza dell’accertamento svolto dal consulente in ordine alla sproporzione tra il prezzo e il valore degli immobili: accertamento che si era fondato su informazioni acquisite dal consulente da “fonti ufficiose”, e quindi su elementi conoscitivi non verificabili.

2. – I due motivi, che per ragioni di continuità espositiva possono trattarsi congiuntamente, sono, nel complesso, infondati.

La deduzione circa la carenza di allegazione è priva di autosufficienza: l’istante svolge la censura in modo del tutto generico, senza darsi cura di fornire precise indicazioni sul contenuto degli atti processuali con cui la curatela ebbe a formulare e a precisare la propria domanda. La denunzia, con il ricorso per cassazione, di errores in procedendo implica che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (Cass. Sez. U. 25 luglio 2019, n. 20181; cfr. pure Cass. 13 marzo 2018, n. 6014; Cass. 29 settembre 2017, n. 22880; Cass. 8 giugno 2016, n. 11738; Cass. 30 settembre 2015, n. 19410).

Per quel che attiene alla prova in tema di scientia decoctionis, la Corte di appello ha dato atto che incombeva all’odierna ricorrente, in base alla L. Fall., art. 67, comma 1, nel testo vigente ratione temporis, di superare la presunzione della conoscenza dello stato di insolvenza. A fronte di tale rilievo, basato sulla previsione dettata dal legislatore per gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (secondo il testo dell’articolo anteriore alla modificazione intervenuta ad opera del D.L. n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, in L. n. 80 del 2005), Grafiche Femia non ha sviluppato argomenti – basati sulla disciplina applicabile alla fattispecie o sulla collocazione temporale del contratto revocando rispetto alla dichiarazione di fallimento – idonei a contrastare efficacemente la conclusione esposta.

Sul diverso versante della prova circa la sproporzione tra il prezzo convenuto per la vendita degli immobili e il valore corrente di mercato dei medesimi, la ricorrente manca anzitutto di confrontarsi con l’intero impianto motivazionale della pronuncia impugnata (trascura infatti di considerare che la Corte di appello ha, per un verso, ben spiegato le ragioni che rendevano attendibile la stima degli immobili e, per altro verso, rilevato come l’appellante non avesse fornito elementi atti a dar conto dell’erroneità della valutazione espressa dall’ausiliario). In tal senso, il giudizio espresso dalla Corte di merito risulta essere censurato per un solo profilo (quello appena indicato), senza affrontare gli argomenti che, secondo lo stesso giudice di appello, privavano di rilievo la doglianza – attinente alla mancata enunciazione delle fonti – che l’odierna ricorrente aveva già prospettato in sede di gravame. Era invece necessario che l’istante contestasse specificamente, nella sua completa articolazione, la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (cfr. in tema Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).

In secondo luogo, va richiamato il principio per cui, benchè le parti non possano sottrarsi all’onere probatorio a loro carico invocando, per l’accertamento dei propri diritti, una consulenza tecnica di ufficio, non essendo la stessa un mezzo di prova in senso stretto, è tuttavia consentito al giudice far ricorso a quest’ultima per acquisire dati la cui valutazione sia poi rimessa allo stesso ausiliario (c.d. consulenza percipiente) purchè la parte, entro i termini di decadenza propri dell’istruzione probatoria, abbia allegato i corrispondenti fatti, ponendoli a fondamento della sua domanda, ed il loro accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (così Cass. 10 settembre 2013, n. 20695; più di recente, in tema, cfr. Cass. 8 febbraio 2019, n. 3717). Nel caso in esame, come rettamente osservato dalla Corte di appello, l’indagine da compiersi implicava cognizioni tecniche, trattandosi di accertare il valore di mercato degli immobili, apprezzandone la vetustà e lo stato di manutenzione: e poichè, come si è detto, la ricorrente non ha fornito ragguagli precisi quanto a supposte carenze degli atti processuali in punto di allegazione dei fatti da verificarsi, non vi è motivo per escludere che il consulente potesse essere officiato di un incarico implicante l’acquisizione di veri e propri elementi di prova (elementi di prova che ineriscono ai parametri presi in considerazione dallo stesso ausiliario: quelli denominati “fisico-tecnici”, riferiti alla materiale consistenza e ubicazione dei cespiti, e quelli “economici”, attinenti al valore di mercato dei medesimi).

Proprio avendo riguardo alla specificità dell’indagine di cui trattasi, implicante l’utili7zazione del metodo di stima comparativa, questa Corte ha del resto ritenuto pienamente legittima la ricerca di dati significativi mediante informazioni dirette assunte presso operatori del settore, posto che il consulente, nell’assolvimento del suo incarico, è chiamato non solo ad un’attività valutativa, ma anche alla preliminare acquisizione delle fonti del suo convincimento, anche al di là dell’attività istruttoria delle parti, senza che possa ritenersi in tal modo vulnerata l’esigenza di controllo del suo operato, giacchè tale esigenza viene soddisfatta sia mediante la possibilità della partecipazione al contraddittorio tecnico attraverso il consulente di parte, sia, a posteriori, con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme (Cass. 9 febbraio 1999, n. 1100; in senso conforme: Cass. 28 gennaio 2000, n. 956; Cass. 20 febbraio 2002, n. 2427).

Ed è stato pure chiarito – per venire all’ultima delle questioni poste dal ricorso – che nel quadro del detto metodo, che presuppone l’accertata esistenza e l’acquisita conoscenza di elementi di comparazione, l’indicazione specifica degli elementi di riscontro utilizzati non costituisce condizione indefettibile della completezza e dell’attendibilità dell’elaborazione tecnica compiuta dal consulente (Cass. 9 febbraio 1999, n. 1100 cit.; Cass. 28 gennaio 2000, n. 956 cit.; Cass. 20 febbraio 2002, n. 2427 cit.).

3. – Il ricorso è dunque respinto.

4. – Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo il criterio della soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2020

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