Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7235 del 04/03/2022

Cassazione civile sez. I, 04/03/2022, (ud. 21/10/2020, dep. 04/03/2022), n.7235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16588/2020 proposto da:

M.J., domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Ribecco;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza 1982/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

depositata il 15/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2021 dal Cons. Dott. MARCO MARULLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.J., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Catanzaro, attinta dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ne ha respinto il gravame avverso il diniego in primo grado delle misure di protezione internazionale ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, per aver il decidente negato il riconoscimento delle misure reclamate ritenendo, in violazione dei criteri legali previsti a tal fine, nonché del dovere di cooperazione istruttoria, il ricorrente non credibile; 2) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, per aver il decidente negato il riconoscimento della protezione umanitaria ancorché il ricorrente si dovesse considerare soggetto vulnerabile sia in relazione alle sue condizioni di salute e alle carenze strutturali del sistema sanitario locale che in relazione alla pericolosità della zona di provenienza; 3) dell’omesso esame di un fatto decisivo per aver il decidente motivato il rigetto della protezione umanitaria senza considerare, a riprova della dedotta condizione di vulnerabilità, la documentazione medica prodotta in giudizio e la gravità della situazione sanitaria nel paese di provenienza.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile poiché, ancorché esso censuri il giudizio di non credibilità espresso dal decidente in ordine ai fatti narrati dal richiedente, nondimeno si rivela eccentrico rispetto alla ratio decidendi che ha indotto la Corte d’Appello a respingere la domanda di protezione internazionale, considerando a tal fine, da un lato, che i fatti narrati dal ricorrente “non sembrano riconducibili ad episodi rilevanti o comunque ricollegabili a situazione di derivazione sociale, politica o religiosa”, dall’altro che “non sussistono nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendovi il rischio di torture e/o altre forme di maltrattamento né una situazione di violenza indiscriminata nella regione di residenza del ricorrente con concreto pericolo di danno grave per lo stesso”.

3. Il secondo e terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono anch’essi inammissibili poiché, fermo in linea di principio che secondo l’insegnamento della giurisprudenza unionale la condizione di vulnerabilità per motivi di salute, onde giustificare il riconoscimento delle misure di protezione a tale titolo, postula l’accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza (Cass., Sez. II, 13/08/2020, n. 17118), le ragioni di censura che vi sono compendiate sono meramente reiterative degli argomenti di critica già sottoposte al giudice del gravame e da questo implicitamente disattese, di modo che la prospettazione difensiva, su cui ora si sollecita il giudizio di questa Corte, non colma l’oggettiva lacunosità che sotto i profili rimarcati dalla giurisprudenza unionale infirma la tesi del ricorrente, pur sempre tenuto ad ottemperare all’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., Sez. I, 10/09/2020, n. 18808).

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2022

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