Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7234 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 10/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7234
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Comune di Roma, in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te
dom.to in Roma, alla Via del Tempio di Giove n. 21, presso lo studio
dell’avv. AVENATI Fabrizio, dal quale è rapp.to e difeso, giusta
procura in atti;
– ricorrente –
contro
New Team Company s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore,
elett.te dom.to in Roma, alla Piazza Mazzini n. 8, presso lo studio
dell’avv. CRIMI Giuseppe e Eugenio Mingoia, dal quale è rapp.to e
difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio n. 341/07/1 depositata il 25/10/07;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 10/2/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
udito per il ricorrente l’avv. Crimi;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da New Team Company s.r.l. contro il Comune di Roma è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal Comune di Roma contro la sentenza della CTP di Roma n. 48/44/06 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Pubblicità 2003. Il ricorso proposto dal Comune si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 10/2/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. La controricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che il dirigente pro tempore della U.O. Affissioni Pubblicità non avesse il potere di rappresentanza del Comune.
La censura, ammissibile in quanto corredata da quesito contenente una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, è fondata. Questa Corte (Sez. 5^, sent.
6807 del 20/03/2009; Sentenza n. 14637 del 22/06/2007), ha in proposito affermato che il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi; mentre il comma 2 dell’art. 3 bis citato estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali.
La sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010