Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7234 del 22/3/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29458-2015 proposto da:

C.M., C.A., C.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 9, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA SALVIATI, che li rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

nonchè contro

C.V., N.M., N.G., N.E., questi

ultimi tre quali eredi di CALCAGNI CINA, elettivamente domiciliati

in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24 presso studio MARCO GARDIN e

rappresentati e difesi dall’avvocato RICCARDO LOPARDI giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 645/2015 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza impugnata, nell’accogliere l’appello principale di C.G. e V., i quali si dolevano del fatto che il Tribunale avesse accolto la domanda volta al rispetto delle distanze della loro costruzione adibita a rimessa, in quanto posta a meno di dieci metri da altra costruzione di proprietà degli stessi appellanti e sita sullo stesso fondo (non risultando invece violate le distanze rispetto al fabbricato dei convenuti), rigettava l’appello incidentale degli odierni ricorrenti, ritenendo che l’ampliamento del loro fabbricato, di cui gli attori si dolevano con l’atto introduttivo del giudizio, risalisse al 1989 sicchè non era dato invocare, alla data della citazione, risalente al 2006, il maturare della prescrizione. C.D., C.A., C.M. hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di cinque motivi.

Gli intimati, hanno resistito con controricorso.

Del tutto preliminare ed assorbente risulta, ad avviso del Collegio, l’eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c., in relazione alla intervenuta notifica della sentenza impugnata al difensore dei ricorrenti in grado di appello in data 11/6/2015.

A nulla rileva in senso contrario la circostanza che la copia della sentenza d’appello notificata, come detto, al difensore dei ricorrenti in quel grado, fosse stata rilasciata in forma esecutiva, avendo questa Corte in più occasioni affermato il principio per il quale, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 66, la mancata registrazione della sentenza notificata non impedisce il decorso del termine breve per impugnare nei confronti del destinatario, in quanto l’interpretazione contraria, subordinando la decorrenza del termine alle disponibilità economiche della parte vittoriosa, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra soggetti in situazioni identiche, e si porrebbe in contrasto anche con l’art. 6 della CEDU e con l’art. 111 della Cost., volti ad assicurare la ragionevole durata del processo (Cass. n. 14393/2012; Cass. n. 24214/2013; Cass. n. 2950/2015).

Ne deriva che il presente ricorso, essendo stato notificato in data 4/12/2015, è tardivo e deve quindi reputarsi inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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