Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7234 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10758-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MAAN SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE, 28 SC. C, INT. 9,

presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA FEDELI, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ROLANDO GROSSI;

– controricorrente –

contro

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6363/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La società contribuente ha impugnato l’intimazione di pagamento dell’importo di Euro 28.347,27 per omesso pagamento IVA, IRES e diritti della Camera di Commercio derivante da cinque cartelle presupposte deducendo di non averne ricevuto regolare notifica, la decadenza dell’agente della riscossione dal potere di riscuotere, la prescrizione, la carenza di motivazione della intimazione del pagamento e la mancata indicazione del responsabile del pagamento. Il ricorso della società è stato accolto in primo grado. Propone appello l’agente di riscossione la CTR rilevando che si era costituita l’Agenzia delle entrate, opponendo il proprio difetto di legittimazione, ma non si era costituita la contribuente, e l’appellante non ha dato prova della regolare notifica a quest’ultima dell’atto di appello, non producendo in giudizio gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica dell’atto di impugnazione, ha dichiarato il gravame inammissibile.

2.- Avverso la predetta sentenza ricorrono per cassazione l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate – riscossione, affidandosi ad un motivo. Si è costituito con contro ricorso la società contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Le ricorrenti premettono che i diritti annuali della Camera di Commercio e le imposte erariali (OMISSIS) del 2008 sono stati oggetto di discarico amministrativo in applicazione dell’art. 119, convertito in L. n. 136 del 2018. Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e art. 331 c.p.c.. Deducono che il ricorso di primo grado è stato notificato sia agli enti impositori che all’agente della riscossione e che nel giudizio di primo grado si è costituito soltanto l’ente impositore Agenzia delle entrate, mentre sono rimasti contumaci l’agente di riscossione e la Camera di Commercio di (OMISSIS). Deducono altresì che poichè l’atto di appello proposto dall’agente di riscossione era stato regolarmente notificato ad uno dei contraddittori che si era costituito (l’Agenzia delle entrate) la CTR avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’appellata non costituita (la società contribuente) e non dichiarare inammissibile l’appello.

La società costituendosi con controricorso deduce che nel caso di specie non vi è un litisconsorzio necessario e perciò non viene in applicazione dell’art. 331 c.p.c.

Il motivo è fondato.

Viene qui in applicazione il principio già enunciato da questa Corte in ragione del quale la notificazione dell’impugnazione solamente ad uno dei litisconsorti necessari instaura validamente il giudizio con tutte le parti, ancorchè il giudice debba ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi. (Cass. n. 26902/2014).

L’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.).

Ne consegue che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell’intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità (Cass., n. 26433/2017; Cass. n. 21070/2015; Cass. n. 8790/2019).

Ne deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione per l’integrazione del contraddittorio e il nuovo esame, nonchè per la decisione sulle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie ricorso cassa la sentenza impugnata rinvio alla Commissione regionale del Lazio in diversa composizione per l’integrazione del contraddittorio e il nuovo esame, nonchè per la decisione sulle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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