Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7233 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. III, 30/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 30/03/2011), n.7233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24774/2005 proposto da:

B.A. (OMISSIS), C.E.,

BA.AL. (OMISSIS), considerata domiciliata

“ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CRISCI SIMONETTA, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ISTITUTO ACCADEMIA LIGURIA CENTRO STUDI DI BRUNO ADRIANA

(OMISSIS) in persona del suo titolare A.B.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato SPAGLIARDI RICCARDO giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 558/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 20/5/2005, depositata il 01/06/2005, R.G.N.

318/2002 e 634/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato SIMONETTA CRISCI;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega dell’Avvocato LUIGI MANZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. L’Istituto Accademia Liguria – Centro Studi di Bruno Adriana, otteneva, nel 1997, due decreti ingiuntivi di condanna di due studenti, che avevano sottoscritto un contratto per la frequenza di un corso per il conseguimento del diploma di economo dietista ( Ba.) e di dirigente di comunità ( B., unitamente alla madre C.). I decreti li condannavano al pagamento delle rate residue (circa 9 milioni di lire il Ba., circa 2 milioni di lire la B., in solido con la madre).

Il Tribunale, decidendo in sede di opposizione le cause riunite:

revocava il decreto ingiuntivo in danno del Ba., ritenendo nullo il contratto sottoscritto, trattandosi di contratto di credito al consumo in violazione dell’art. 124, comma 3, del T.U. bancario n. 385 del 1993; confermava il decreto nei confronti della B./ C., non ravvisando la suddetta nullità.

2. I separati appelli dell’Istituto e della B./ C., nel contraddittorio con il Ba., venivano decisi con sentenza (1 giugno 2005) che, accogliendo l’appello dell’Istituto, negava l’applicabilità della disciplina del credito al consumo e confermava il decreto in danno del Ba.; nonchè rigettava l’appello della B./ C..

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione B./ C. e Ba., con sette motivi di ricorso, illustrati da memoria.

L’Istituto ha resistito con controricorso.

4. La sentenza impugnata si fonda sulle seguenti argomentazioni.

a) Ai rapporti contrattuali intercorsi tra l’Istituto e gli alunni non si applica la disciplina del D.Lgs. n. 385 del 1993, perchè: le norme relative al credito al consumo fanno parte del T.U. bancario, destinato agli erogatori del credito in senso tecnico; l’esercizio di tale credito è riservato, oltre che alle banche e agli intermediari finanziari, ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella sola forma della dilazione di pagamento (art. 121, comma 2, lett. c), e non risulta che l’Istituto abbia tale autorizzazione; i contratti di credito al consumo considerati dalla legge sono negozi complessi con tre soggetti, il finanziatore, che non può non essere un banchiere o soggetto di analoghe caratteristiche, soggetto al controllo il fornitore e il consumatore generalmente si tratta di una pluralità di contratti, uno stipulato con la società di finanziamento, l’altro con il fornitore, collegati funzionalmente, con la conseguenza che il creditore, “colui che concederà il credito nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale” non è il soggetto erogatore del servizio (o venditore), ma “il soggetto riservatario dell’attività creditizia ai sensi dell’art. 121 cit., comma 2”.

b) Non sussiste l’inadempimento dell’Istituto, dedotto da B./ C. e da Ba., per l’ipotesi di riforma a lui sfavorevole, per non essere state svolte lezioni in senso classico e per la cattiva qualità del metodo utilizzato non essendo contrattualmente previste lezioni, ma consulenze, oltre al materiale didattico e alla correzione dei compiti e, comunque risultando contatti, attestati da firma degli allievi, con i docenti, ed essendo generica la prova per testi articolata.

c) Non è ipotizzabile responsabilità precontrattuale non essendoci divergenza tra quanto promesso nelle brochures informative e quanto pattuito in contratto.

d) E’ inammissibile il profilo attinente all’allontanamento dell’istituto della B., non essendosi pronunciato il giudice di prime cure, in mancanza di una specifica censura di appello su tale omissione.

5. Con il primo motivo, si lamenta la violazione del T.U. bancario nella parte in cui la sentenza ha ritenuto non applicabili le norme relative al credito al consumo alle fattispecie in esame. In particolare, si sostiene l’applicabilità della normativa anche nel caso in cui intervengono due soli soggetti e il credito al consumo assume la forma della dilazione di pagamento, da un lato il fornitore finanziatore e dall’altro il consumatore; soggetto abilitato in tal caso è quello autorizzato (con licenza di commercio) alla vendita di beni e servizi.

5.1. Ritiene il collegio che debba escludersi l’applicabilità del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 121 e 124, – rilevanti, ratione temporis, come vigenti prima delle modifiche introdotte a partire dal D.Lgs. n. 37 del 2004, e da ultimo con il D.Lgs. n. 141 del 2010 – per ragioni diverse da quelle ritenute dal giudice di merito.

Sul piano dei rapporti tra soggetti, il credito al consumo può attuarsi attraverso tre o attraverso due soggetti. Per esempio, intervengono tre soggetti nel finanziamento finalizzato (il finanziatore che consegna la somma al fornitore, il fornitore, il consumatore) e nel leasing (il finanziatore, il fornitore, l’utilizzatore). Intervengono due soli soggetti quando il credito al consumo assume la forma della dilazione di pagamento (da un lato il fornitore finanziatore, dall’altro il consumatore) o del finanziamento non finalizzato (da un lato il finanziatore, dall’altro il consumatore).

Ai soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari è riservato il credito al consumo nella sola forma di dilazione di pagamento del prezzo (art. 121, comma 2, lett. c). Quindi, nel nostro caso, di ipotizzata dilazione di pagamento da parte di un istituto di istruzione (ammettendo l’autorizzazione richiesta dalla legge, coincidente secondo interpretazione univoca in dottrina con la licenza di commercio), il rapporto è tra due soggetti ed è astrattamente configurabile l’applicabilità della disciplina del t.u. in argomento.

Tuttavia, oltre alla mancanza della licenza di commercio in capo al soggetto concedente (pure rilevata dal giudice di merito), non si rinviene, nella specie, la ricorrenza di un contratto implicante la concessione di un credito sotto forma di dilazione di pagamento.

La B., unitamente alla C., e il Ba. hanno stipulato un contratto per un corso di studi di durata pluriennale (attraverso fornitura di materiale didattico, consulenze-lezioni, correzioni di compiti) per conseguire dei diplomi professionali, concordando un pagamento rateale. Con la stipulazione del contratto essi hanno acquistato il diritto a cominciare a fruire di una controprestazione per sua natura erogabile nel tempo e il cui pagamento sarebbe stato naturalmente diluito nel tempo. Non importa qui stabilire se la durata della rateizzazione coincideva o meno con il corso di studi o se il pagamento anticipato dell’intero corso fosse o no minore dell’importo risultante dalla somma delle singole rate. Infatti, varie possono essere le ragioni economiche idonee a indurre le parti a concordare rateizzazioni ravvicinate, non sincroniche con la durata degli studi, e prezzi inferiori nel caso di pagamento dell’intero costo. Possono essere, la valutazione economica dell’alta probabilità di abbandono o il valore economico dell’immediata disponibilità del prezzo del corrispettivo (da parte dell’erogatore del servizio), o la sicurezza di frequentare l’intero corso e la valutazione del risparmio di un pagamento anticipato (da parte del fruitore). Queste possibili variabili non intaccano il dato centrale costituito dalla non ipotizzabilità di un credito, sotto forma di dilazione di pagamento, tutte le volte che è connaturale al contratto la diluizione nel tempo della prestazione erogata e del pagamento del corrispettivo.

Conferma della correttezza di tale interpretazione può ricavarsi dai casi in cui lo stesso t.u. esclude l’applicabilità della disciplina del credito al consumo.

Si pensi ai contratti di somministrazione (art. 121, comma 4, lett. b), relativi a prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.), in collegamento con l’art. 1677 c.c., in base al quale le norme relative alla somministrazione si applicano – se compatibili – anche all’appalto che ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi. Estensione che oggi trova conferma nell’art. 122 del t.u. (comma 1, lett. b), attualmente vigente, più aderente alla Dir 87/102/CEE, secondo cui (art. 1, comma 1, lett. c), “I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio, pubblico o privato, in base ai quali il consumatore ha il diritto di versare il corrispettivo per tale servizio, per la durata della fornitura, mediante pagamenti rateali, non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva”.

Si consideri, ancora, l’esclusione dell’applicabilità della stessa direttiva (art. 2, comma 1, lett. b) “ai contratti di locazione purchè non prevedano che il diritto di proprietà passi alla fine al locatario”; quindi, ai contratti per i quali è connaturata la diluizione nel tempo del pagamento del corrispettivo, con l’esclusione del leasing. La forzatura rispetto alla direttiva, presente nell’art. 121 lett. f), nella formulazione applicabile all’epoca dei fatti, che ha escluso solo i contratti di locazione che espressamente escludano un futuro acquisto della proprietà da parte del conduttore, è stata oggi eliminata dalla espressa esclusione dei soli contratti di leasing (art. 122, comma 3, attualmente vigente).

Il motivo di ricorso deve, pertanto essere rigettato e la motivazione della sentenza corretta nel senso suddetto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

5.1.1. Dalla non applicabilità della disciplina del t.u. bancario deriva l’assorbimento dei motivi di ricorso con cui si sostiene la nullità, ai sensi dell’art. 124 del t.u. del contratto stipulato dal Ba. (secondo motivo) e da B./ C. (terzo motivo).

5.2. Il quarto motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza nella parte in cui rigetta la domanda di risoluzione dei contratti per inadempimento dell’Istituto, anche sotto il profilo della motivazione e per la mancata assunzione della prova per testi richiesta, è inammissibile (art. 360 c.p.c., e art. 366 c.p.c., n. 4. Si registra la totale mancata indicazione di norme violate nella rubrica del motivo e il solo richiamo dell’art. 244 c.p.c., nella parte esplicativa. Ciò, unito alla mancata riproduzione dei capitoli di prova (o all’equivalente rinvio negli atti processuali), impedisce al motivo di svolgere la funzione propria di critica specifica e vincolata della sentenza impugnata.

5.3. Inammissibile per molteplici ragione è il quinte motivo, con il quale, senza alcuna indicazione di norme violate nella rubrica, si censura, per difetto di motivazione, la parte della sentenza concernente l’allontanamento dalla scuola della B.. Oltre alla mancata indicazione delle norme violate, l’inammissibilità risulta: dalla parvenza della prospettazione come vizio di motivazione del vizio di omessa pronuncia; dalla violazione del principio di autosufficienza, quando si sostiene di aver riproposto in appello la censura senza specificare dove e in che termine, a fronte della rilevata inammissibilità da parte del giudice del merito, proprio per non aver rilevato l’omessa pronuncia nel primo grado.

5.4. Assorbito dalla inammissibilità dichiarata del quarto motivo, prima ancora che inammissibile, è il sesto motivo, concernente la mancata condanna dell’Istituto al risarcimento dei danni.

5.5. Inammissibile è il settimo motivo, col quale si deduce, sempre senza indicazione delle norme violate, la nullità per il divieto di anatocismo degli interessi moratori previsti in contratto e risultanti dal precetto di pagamento in esito alla condanna al pagamento in primo grado, per l’evidente novità della questione prospettata.

6. Le spese sono integralmente compensate in ragione della novità della questione giuridica trattata, relativa alla applicabilità della disciplina del credito al consumo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il secondo, il terzo e il sesto motivo; dichiara inammissibili i restanti motivi quarto, quinto e settimo. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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