Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7233 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29374/2015 proposto da:

F.S., F.P.F., F.G.L.,

F.A., C.G., F.P., S.M., FE.SA.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBERTO CARONCINI 58, presso

lo studio dell’avvocato BARBARA MORABITO, rappresentati e difesi

dall’avvocato FRANCESCO PIRARI, in virtù di procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

FE.SA., F.G.M., F.G.,

F.A.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL CORSO 509, presso

lo studio dell’avvocato GIANCARLO CAPOZZI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI ANGELO COLLI, in virtù di procura in calce

al controricorso;

F.R., P.B., FE.GI., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI, 100, presso lo studio dell’avvocato

PAOLA FIECCHI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE

MACCIOTTA giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FE.GI., F.R.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 358/2015 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

SASSARI, depositata il 13/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, con la sentenza n. 358/2015 del 13/8/2015, per quanto ancora rileva in questa sede, disattendeva il motivo di appello avanzato dagli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 316/2013, con il quale si contestava la correttezza circa l’affermazione dell’esistenza del giudicato implicito in ordine alla determinazione dei beni componenti la massa da dividere per effetto della pronuncia della sentenza non definitiva dello stesso Tribunale n. 280/1993.

Ad avviso degli appellanti, infatti, poichè non era stata fornita la prova documentale della titolarità di tutti i beni da dividere in capo al de cuius, non poteva procedersi alla divisione dei beni dei quali era appunto carente la prova.

Il Tribunale di Nuoro con la sentenza del 2013, confermata sul punto dalla Corte distrettuale, ha invece ritenuto che la sentenza non definitiva del 1993, passata in cosa giudicata, per non avere gli appellanti a suo tempo formulato riserva di gravame, aveva efficacia di giudicato quanto all’individuazione dei beni da dividere, sicchè non era più possibile dedurre nel prosieguo del giudizio che la massa dovesse avere una diversa composizione.

F.G.L., Fe.Sa., F.P.F., F.A., S.M., tutti quali eredi di F.B., C.G., F.S., F.P., quali eredi di F.G., e quali eredi testamentari di f.g. hanno proposto ricorso avverso tale sentenza sulla base di un solo motivo.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Con un solo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 11 preleggi, degli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 163 e 167 c.p.c., vigenti all’epoca dell’introduzione del giudizio (1977) e dell’art. 2909 c.c..

Sostengono i ricorrenti che al giudizio de quo trova applicazione la disciplina vigente anteriormente alle modifiche di cui alla L. n. 353 del 1990, con la conseguente possibilità di introdurre eccezioni nuove ovvero di modificare la domanda in tutto il corso del giudizio.

Ne discende che ben poteva anche dedursi la contestazione relativa alla prova della proprietà dei beni in capo al de cuius, sicchè è erronea la soluzione dei giudici di merito di applicare alla parte una preclusione in realtà inesistente.

Inoltre doveva escludersi la formazione di un giudicato implicito per effetto della pronunzia della sentenza non definitiva del 1993, in quanto in quella occasione il Tribunale si era limitato ad esaminare la sola questione della validità della soluzione del collegio arbitrale, senza però estendere la propria decisione a questioni diverse da quella concernente la validità dell’atto degli arbitri e della erronea inclusione tra i beni da dividere anche dell’area definita ex bloccheria, in quanto di proprietà di terzi.

Il motivo ad avviso del Collegio è infondato.

Del tutto erroneo risulta il riferimento contenuto in ricorso alla pretesa violazione delle norme processuali applicabili al procedimento de quo, in ragione della sua data di instaurazione, in quanto la decisione gravata non ha in alcun modo inteso estendere ad un giudizio sottoposto al cd. vecchio rito (in quanto pendente alla data del 29 aprile 1995) il regime delle preclusioni, così come successivamente irrigidito dalla novella di cui alla L. n. 353 del 1990, ma ha semplicemente preso atto dell’esistenza del giudicato, rappresentato dalla precedente sentenza non definitiva emessa dallo stesso Tribunale di Nuoro nel corso dello stesso giudizio, evidenziando l’esistenza di una preclusione che è destinata ad operare, con rilievo officioso, anche per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della detta L. n. 353 del 1990 (e ciò anche a voler tacere dell’ulteriore preclusione rappresentata dal fatto che la sentenza non definitiva, ancorchè non passata in cosa giudicata, impedisce che nel prosieguo del giudizio possano essere nuovamente poste in discussione le questioni dalla medesima esaminate, così Cass. n. 2332/2001; Cass. n. 18510/2004; Cass. n. 23862/2015).

Risulta quindi esclusa in radice sia la pretesa applicazione retroattiva della novella, avendo la Corte distrettuale confermato la correttezza circa il rilievo del giudicato, con efficacia preclusiva delle contestazioni delle parti surrettiziamente finalizzate ad inficiare il contenuto della decisione ormai non più suscettibile di rivisitazione nel corso del giudizio.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la sentenza gravata attribuito alla sentenza non definitiva un contenuto più esteso rispetto a quello effettivo, non potendosi quindi ravvisare anche l’esistenza di un giudicato implicito quanto all’individuazione in positivo dei beni destinati a comporre la massa da dividere, ritiene la Corte che le doglianze siano parimenti infondate.

Ed, infatti, costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 24952/2015) l’interpretazione del giudicato deve effettuarsi alla stregua dell’esegesi delle norme, non già degli atti e dei negozi giuridici, e la sua portata va definita dal giudice sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all’esito dell’esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un’obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione (conf. Cass. n. 24749/2014).

Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, non può che condividersi la conclusione di cui alla pronuncia gravata.

Ed, infatti, sebbene la sentenza non definitiva fosse stata chiamata ad occuparsi della questione della validità della scrittura privata di conferimento dell’incarico agli arbitri (questione sulla quale il Tribunale si era espresso per la nullità, attesa la mancanza di un incarico conferito da parte di tutti i condividenti), non può che condividersi quanto opinato dalla Corte di merito circa il fatto che l’affermazione in ordine alla esclusione dalla massa da dividere dei beni di cui alla ex bloccheria, oggetto appunto di un espresso richiamo in dispositivo, alla luce anche del tenore complessivo della motivazione, doveva condurre alla conclusione circa la statuizione con efficacia di giudicato in merito alla ricomprensione nella massa da dividere degli altri beni.

Ed, invero se l’oggetto della pronunzia non definitiva del Tribunale fosse stato limitato alla sola questione della validità del conferimento dell’incarico agli arbitri, non si comprende come sia conciliabile con tale limitato oggetto una statuizione che, sebbene in negativo, concerne l’individuazione dei beni in comunione. Ma in ogni caso, dovendosi procedere all’interpretazione del giudicato sulla base della combinata lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, è proprio dalla lettura della motivazione che esce confermata la bontà della decisione oggetto di ricorso.

In motivazione, infatti, come anche ricordato dalla decisione della Corte distrettuale, i beni facenti parte dell’asse relitto sono puntualmente indicati, sicchè non appare seriamente contestabile che l’espressa indicazione in dispositivo di un bene escluso dalla massa, comporta ab implicito il riconoscimento che gli altri beni sono invece destinati ad essere divisi, in quanto comuni.

D’altronde una sorta di interpretazione autentica del contenuto della sentenza non definitiva è dato trarre dal tenore della ordinanza collegiale adottata coevamente alla prima, con la quale, nel rimettere la causa dinanzi al G.I. per la formazione del progetto di divisione, il Collegio fa riferimento ai “…. beni individuati nella odierna sentenza parziale…”, espressione questa che depone in maniera inequivoca per l’esistenza di una decisione con la sentenza anche in merito alla esatta identificazione dei beni interessati dalla divisione, e destinati a comporre le quote.

Il giudicato formatosi sul punto appare quindi effettivamente preclusivo della possibilità di poter rimettere in discussione nel prosieguo del giudizio l’esatta identificazione dei beni da dividere.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei confronti dei controricorrenti.

Nulla a disporre per le spese nei confronti degli intimati che non hanno svolto attività difensiva.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del .U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA