Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7233 del 15/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 15/03/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 15/03/2021), n.7233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1122-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

O.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 974/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA

RUSSO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE

1.- O.A. ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, deducendone la illegittimità e il difetto di motivazione per mancata indicazione dei beni da sottoporre a ipoteca. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia e il giudice di secondo grado con sentenza depositata il 30 maggio 2018 ha confermato la decisione della CTP ritenendo illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in assenza della descrizione dei beni da ipotecare; ha però dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario con riferimento ai crediti INPS e ai crediti conseguenti a sanzioni per violazione del codice della strada.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non ha spiegato difese il contribuente. Assegnato il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo e unico motivo del ricorso l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, e art. 2740 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che nessuna delle due norme esaminate K. prescrive che la comunicazione preventiva di ipoteca debba contenere l’indicazione degli immobili che saranno oggetto di iscrizione ipotecaria e che è sufficiente a tal fine un avviso, posto che il debitore risponde con tutti suoi beni presenti e futuri.

Il motivò è fondato.

Il giudice d’appello, in conformità sul punto al primo giudice, ha ritenuto nulla la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non essendo in essa indicati i beni sui quali l’ipoteca sarebbe stata iscritta, con ciò facendo cattiva applicazione delle norme in materia di esecuzione forzata.

Dalla cornice normativa (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77), in tema di preavviso di iscrizione ipotecaria non deriva alcun particolare onere motivazionale in capo all’Agente della riscossione, che, attraverso il preavviso di iscrizione ipotecaria, si limita ad informare il contribuente moroso che, in caso di mancato pagamento entro trenta giorni, si procederà ad iscrizione di ipoteca sull’immobile. Per valutare la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 76 e 77, è sufficiente l’indicazione del valore del credito per cui si procede. L’affermazione che l’iscrizione ipotecaria rappresenta un atto preordinato all’espropriazione immobiliare e soggiace agli stessi limiti di quest’ultima non implica, infatti, alcuna conseguenza in punto di contenuto motivazionale della comunicazione di iscrizione (Cass. n. 24258/2014) e, del resto il mci generale in tema di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., correttamente invocato dall’Agenzia comporta che il creditore può scegliere quali beni del debitore sottoporre a esecuzione forzata.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando nei limiti del devolutum alla cognizione del giudice tributario, l’originario ricorso della contribuente.

Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della parte intimata e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente e condanna parte intimata alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 oltre rimborso spese prenotate a debito

Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021

 

 

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